La circolazione delle opere d'arte alla luce della nuova riforma

3.7.2018
Tempo: 4'
Ecco gli obblighi e le regole da seguire per la circolazione delle opere d'arte con l'entrata in vigore nuova riforma. L'intervista a Giuseppe Calabi, senior partner dello studio legale CBM & Partners.
Circolazione delle opere d'arte: regole per l'esportazione
Per esportare un'opera d'arte, il collezionista deve seguire regole ben precise. Nello specifico, si possono distinguere quattro situazione diverse tra loro.- Nel caso in cui l'opera di sia un parente o non sia realizzata da un artista di fama riconosciuta, c'è un regime di assoluta libertà.
- Nel caso in cui l'opera sia realizzata da un artista vivente ovvero da un artista defunto da meno di 70 anni, c'è un regime di libertà vigilata. È necessario presentare un'autocertificazione, corredata dal timbro dell'ufficio esportazione. L'ufficio esportazione può solo verificare che l'opera rispetti i criteri sopra indicati.
- Nel caso di un'opera realizzata da un artista defunto da più di 70 anni, lo Stato Italiano esercita pienamente il proprio controllo. Quindi, è richiesto un attestato di libera circolazione, per permettere all'opera di circolare in Europa, o una licenza di esportazione per portarla fuori dall'Europa.
- Nel caso di un'opera di un artista non più vivente realizzata da più di 70 anni, ma che abbia un valore inferiore a una soglia di 13500 euro, è sufficiente una autocertificazione, come nel caso esposto nel punto due.