Opere d'arte e passaggio generazionale: è tempo per decidere?

Emanuela Rollino
Emanuela Rollino
24.7.2020
Tempo di lettura: 3'
La contrazione del valore di mercato di alcune opere per effetto della pandemia potrebbe costituire un incentivo per i collezionisti che intendono donare
L'arte di collezionare induce a essere particolarmente cauti e selettivi nell'acquisto delle opere, nella creazione e gestione di una collezione, nella sua valorizzazione ricorrendo ai prestiti; lo è forse meno con riguardo alle valutazioni finalizzate a pianificare nel miglior modo possibile il trasferimento del proprio patrimonio artistico agli eredi.
Il tema del passaggio generazionale diviene ora più che mai di estrema attualità: il momento di forte incertezza che stiamo vivendo ha indotto molti a riflettere con maggior consapevolezza in merito all'opportunità di programmare anticipatamente la propria successione, per differenti ragioni. In primo luogo, evitare che la generazione subentrante, per effetto di un'improvvisa apertura della successione, possa trovarsi impreparata a gestire una collezione e rivelarsi incapace di garantire la continuità del patrimonio artistico familiare, con il rischio che esso finisca con l'essere disperso. Inoltre, individuare gli strumenti tecnici più adeguati non solo per ragioni fiscali ma soprattutto allo scopo di soddisfare le esigenze del disponente e di perseguirne tutti gli obiettivi.
Ci si chiede se questo periodo sia dunque propizio per trasferire le collezioni di opere d'arte ricorrendo a un atto di donazione.

Le aste estive hanno preso il via e per le opere top level il momento di incertezza economica non sembra aver disincentivato il mercato dell'arte e gli investimenti in opere. Tuttavia, non in tutti i segmenti del mercato dell'arte si sono mantenuti i livelli pre-crisi ed è proprio in tale ambito che possiamo individuare un'opportunità di ottimizzazione fiscale per il collezionista che intende donare.

L'Italia ha aliquote di tassazione (ai fini delle imposte di successione e donazione) sensibilmente inferiori rispetto a giurisdizioni anche molto vicine alla nostra (oltre che non irrisorie franchigie, quantomeno per i trasferimenti fra coniugi oppure in linea retta): mentre mediamente all'estero si sconta un'imposizione che può raggiungere l'80%, la nostra aliquota oscilla tra il 4 e l'8% secondo i gradi di parentela. È bene dunque, in via generale, cogliere le opportunità che il nostro ordinamento ci offre prima che intervengano modifiche normative, sinora solo ipotizzate.

Atteso che il trasferimento della collezione per donazione avviene al valore venale in commercio, se all'atto di donazione viene allegata la perizia di un esperto indipendente attestante la riduzione dei valori rispetto a quelli che le medesime opere avevano qualche mese fa (e che si auspica possano tornare ad avere in futuro), si può fruire di una riduzione della base imponibile della donazione rispetto a quella che si sarebbe determinata ante covid.

La base imponibile si riduce ulteriormente qualora il donante si riservi l'usufrutto sulle opere, posto che il valore della nuda proprietà su cui calcolare l'imposta di donazione eventualmente dovuta dal beneficiario è intuitivamente inferiore al valore della piena proprietà. E questo minor prelievo è destinato a consolidarsi posto che, alla morte del donante, il ricongiungimento della nuda proprietà con l'usufrutto avviene automaticamente, senza ulteriore carico impositivo sul beneficiario, il quale diviene così titolare della piena proprietà delle opere. Peraltro, molti collezionisti non optano per la donazione con riserva di usufrutto unicamente per ragioni fiscali, bensì per evitare che il beneficiario possa disporre delle opere senza il consenso del donante.

Si ricorda che la donazione non è l'unico strumento per trasferire le opere d'arte nei passaggi generazionali. Vi sono altri contratti inter vivos, come la vendita, la costituzione di un trust o di vincolo; oppure, i trasferimenti delle opere posso essere effettuati mortis causa mediante attribuzione nel testamento di legati o costituzione di trust o di altri vincoli sulle opere da assegnare. Si dovrà, dunque, analizzare caso per caso la volontà del disponente e scegliere lo strumento civilistico più idoneo.

Da ultimo, si raccomanda la massima attenzione alle donazioni (e successioni) per le quali siano coinvolte più giurisdizioni: in assenza della copertura di una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle successioni e donazioni, infatti, il beneficiario non residente in Italia potrebbe trovarsi a dover assolvere l'imposta sia in Italia che nel Paese di residenza, a meno che non via sia una specifica norma nell'ordinamento di quest'ultimo che accordi un credito per le imposte assolte all'estero.
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Dottore commercialista e revisore legale, partner di Lca studio legale e membro dei dipartimenti tax, asset protection e arte, è specializzata in tutte le tematiche relative alla fiscalità d’impresa e ha competenze specifiche in tema di monitoraggio fiscale e regolarizzazione di patrimoni detenuti all’estero; trasferimenti di residenza fiscale e regimi fiscali agevolativi connessi; gestione, protezione e trasferimenti di patrimoni tra generazioni, anche in differenti giurisdizioni.

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