Quante tasse si devono pagare per un quadro falso?

Nicola Ricciardi
9.12.2022
Tempo di lettura: 3'
O dall’autenticità dubbia. L’ispirazione nasce dall’abitudine che De Chirico aveva, nell’ultima parte della sua vita, di far completare i suoi quadri ad altri. L'incidenza della tassazione differisce a seconda dell'acquirente…

Quando Giorgio de Chirico, ormai molto avanti con gli anni, non fu più in grado di lavorare a tempo pieno, riducendo drasticamente la produzione delle sue opere, sua moglie assoldò un pittore siciliano, con vari precedenti penali alle spalle, di nome Domenico “Mimmo” Omero, per integrare la produzione degli ultimi anni del Maestro. Questo è sicuramente un caso limite e, si spera, più unico che raro, ma di sicuro uno dei problemi principali che deve affrontare chi acquista un'opera d'arte è quello della paternità dell'opera; chi acquista deve accertarsi che quell'opera sia originale e non una semplice copia. 

Il mercato dei falsi infatti è sempre florido e rappresenta uno dei principali problemi del mondo dell'arte; e non parliamo solo di casi limite come quello di de Chirico, che, non si sa se in buona o mala fede, autenticava come sue opere eseguite da altri. Al danno per lo sfortunato acquirente di un'opera poi rivelatasi falsa, si aggiunge anche la beffa perché si deve considerare che, su quell'opera d'arte, chi la acquista deve pagarci anche le tasse.  Quando si acquista un'opera d'arte, infatti, l'aspetto fiscale va sempre tenuto in grande considerazione; il Fisco ha un peso importante in tutti i settori dell'economia e quello dell'arte non fa eccezione. Il tema è di sicuro interesse se si considera che l'incidenza della tassazione differisce a seconda dell'acquirente. 


Giorgio De Chirico, La Sala di Apollo, 1920. Dalla donazione Antognini al Museo del 900 di Milano


Fiscalità delle opere d'arte: tasse diverse per acquirenti diversi

Se ad acquistare un'opera è un lavoratore autonomo, l’art. 54 del TUIR stabilisce che “le spese per l’acquisto o l’importazione di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali” sono qualificate come spese di rappresentanza e, quindi, deducibili nel limite dell’1% dei compensi; questa quindi la regola generale per gli acquisti fatti dai titolari di partita IVA. Per le imprese invece, la deducibilità del costo è condizionata alla prova dell’inerenza dell’opera rispetto all’attività d’impresa svolta, secondo le regole generali di cui all’art. 109 del TUIR. Ovviamente l'esame sarà da farsi caso per caso: rileverà il fatturato della società, l'oggetto sociale, il mercato in cui l'impresa opera e altri elementi che l’esperto legale analizzerà di volta in volta. 

Tendenzialmente le spese sostenute per l’acquisto di opere d’arte possono essere qualificate come spese di rappresentanza (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/2009) perché contraddistinte da finalità tipicamente promozionali, collegate a generare un ritorno economico. In tal caso, i relativi costi sono deducibili nei limiti previsti dall’art. 108 del TUIR (ad oggi, 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro; 0,6% dei ricavi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro; 0,4% dei ricavi per la parte eccedente 50 milioni di euro). Ovviamente, se chi acquista esercita attività d’impresa che ha come oggetto il commercio di opere d’arte, la situazione sarà diversa: le relative spese d’acquisto saranno iscritte tra le rimanenze e parteciperanno al reddito d’impresa sulla base della differenza tra costo delle rimanenze finali rispetto a quelle presenti ad inizio dell’esercizio.

Una riflessione particolare va fatta poi con riferimento al regime tributario delle opere d’arte possedute dai privati, con specifica attenzione all'imposta sulle successioni. L’Italia prevede un regime fiscale di favore per l’imposta di successione (vantaggio che da più parti si vuole eliminare); si pensi che, mentre in altri Paesi quali la Francia, la Germania, il Regno Unito o gli Stati Uniti, si registra una tassazione che può arrivare fino al 40%, il sistema italiano prevede aliquote tra il 4% e l’8% con alcune franchigie in base al grado di parentela.

Regime fiscale ancora più favorevole è poi quello riferito alle opere d’arte custodite nelle abitazioni. L’art. 9 del D. Lgs. n. 346/90, definisce l’attivo ereditario quale insieme di tutti quei beni e diritti che formano oggetto della successione e determina forfettariamente il valore di denaro gioielli e mobilia in un importo pari al 10% del valore dell’asse ereditario netto. Si considerano mobilia l’insieme dei beni destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali, non sottoposti a vincolo, ma di particolare interesse artistico, storico o archeologico. Nella definizione di mobilia, dunque, rientrano le opere d’arte e il sistema di forfetizzazione potrebbe risultare molto conveniente nel caso in cui il valore delle opere d’arte fosse superiore al 10% del valore del patrimonio ereditato.

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Nicola Ricciardi è Avvocato cassazionista iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma esperto in diritto tributario, doganale e delle accise.

Autore di libri e pubblicazioni sul tema della riscossione delle imposte, già consulente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è docente presso l’Istituto di Studi Giuridici Arturo Carlo Jemolo di Roma.

Titolare dell’omonimo studio legale con sede a Roma e Milano, l’Avvocato Ricciardi assiste privati e aziende in occasione delle verifiche e degli accertamenti fiscali.

Relatore in numerosi convegni in materia tributaria, è Presidente dell'Associazione Fisco e Territorio NO PROFIT

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