Quando il De Chirico non viene tassato

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Una recente sentenza della CTR di Trento esclude da tassazione la vendita di una importantissima opera d'arte e delinea le differenze tra collezionista privato e speculatore occasionale. Tre gli elementi fondamentali per la non tassazione: eccoli

9.226.800 di guadagno esentasse, in Italia. La decisione della Commissione Tributaria Regionale di Trento dell'11 giugno 2019, n. 59 applica i principi elaborati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21776/2011 e rileva che non è soggetta a tassazione la cessione occasionale di un'opera d'arte se non ricorre intento speculativo, non siano stati compiuti atti finalizzati alla commercializzazione o valorizzazione dell'opera e tra l'acquisto e la sua vendita intercorra un lungo intervallo temporale. Ciò anche se trattasi di opera di rilevante valore economico.

In occasione dell'adesione da parte di un collezionista privato alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività detenute all'estero non indicate nella dichiarazione fiscale (c.d. voluntary disclosure) l'Agenzia delle Entrate ha contestato la tassazione del ricavo della vendita di un'opera di Giorgio De Chirico.

Secondo la tesi dell'Erario la vendita del quadro rientrava tra i redditi diversi derivanti, nel caso di specie, da un'attività commerciale non esercitata abitualmente, di cui all'art. 67, comma 11, lett. i), del Tuir e dunque avrebbe dovuto essere tassata con le aliquote Irpef progressive sul ricavo diminuito dei costi inerenti e cioè il prezzo di acquisto. Ciò in ragione della particolare rilevanza economica dell'operazione commerciale in quanto l'opera era stata venduta a 11 milioni di euro di cui euro 9.226.800 incassati dal collezionista (differenza tra il prezzo di acquisto dell'opera nel 1990 pari ad euro 1.773.200 e quello di vendita pari a euro 11 milioni).

Inoltre secondo l'Agenzia delle Entrate la tassazione era dovuta in quanto l'opera, prima della vendita, era stata valorizzata tramite l'esposizione nel corso degli anni a una serie di mostre internazionali e successivamente alienata quando la sua quotazione sul mercato era ai massimi livelli. Il contribuente, secondo l'accusa, non era stato in grado di dimostrare documentalmente l'acquisto dell'opera, il luogo di detenzione e il rimpatrio in Italia della stessa.

Di parere diverso i giudici di primo grado che, accogliendo il ricorso del collezionista, hanno rilevato la non commercialità dell'operazione di vendita del quadro, dovuta all'assoluta occasionalità della stessa, così come peraltro assunto dal giudice penale che aveva archiviato il parallelo procedimento penale per dichiarazione infedele.

L'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate è stato poi respinto dalla CTR di Trento che ha evidenziato come nel caso esaminato si fosse in presenza dell'acquisto di un dipinto di De Chirico effettuato vent'anni prima della sua alienazione. Quest'ultima peraltro intervenuta quando il collezionista era novantenne e, dunque, come si ricava dalla quasi totale ripartizione della somma ricavata ai figli, per risolvere una questione ereditaria. Inoltre tra l'acquisto dell'opera e la sua vendita, hanno rilevato i giudici, non si sono frapposti atti volti alla commercializzazione o valorizzazione dell'opera, non potendo ritenersi tali l'esposizione del dipinto in varie mostre. Secondo la CTR l'opera si è apprezzata negli anni non in ragione della sua partecipazione a mostre, ma solamente per l'intrinseco contenuto artistico riconosciuto dalla critica.

La vicenda giudiziaria consente quindi di tracciare gli elementi distintivi tra lo speculatore occasionale e il collezionista privato. La vendita non sarà assoggettata a tassazione se:

  1. Non ricorre un intento speculativo.

  2. Non si compiono atti preparatori finalizzati alla commercializzazione o all'incremento del valore dell'opera, e

  3. ricorre un lungo intervallo di tempo tra l'acquisto dell'opera e la successiva rivendita.


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Specializzato in diritto tributario presso la Business School de Il Sole 24 ore e poi in diritto e fiscalità dell’arte, dal 2004 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano ed è abilitato alla difesa in Corte di Cassazione. La sua attività si incentra prevalentemente sulla consulenza giuridica e fiscale applicata all’impiego del capitale, agli investimenti e al business. E’ partner di Cavalluzzo Rizzi Caldart, studio boutique del centro di Milano. Dal 2019 collabora con We Wealth su temi legati ai beni da collezione e investimento.

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