Lucio Fontana: vero o falso? Lo decida il giudice!

Giuseppe Calabi
Giuseppe Calabi
26.6.2019
Tempo di lettura: 3'
Vero o falso? Il Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi sull'autenticità di un'opera di Lucio Fontana e il suo giudizio è stato opposto a quello della Fondazione che vigila sulle opere dell'artista
Un'opera di Lucio Fontana che la Fondazione Lucio Fontana non ha ritenuto di autenticare perché irrimediabilmente compromessa può essere riconosciuta come autentica da un Giudice? A quanto pare, sì. Con la sentenza n. 6542 dell'11 giugno 2018, appellata e quindi non definitiva, il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta del proprietario dell'opera di accertare e dichiarare l'autenticità di un'opera d'arte. L'opera in questione ha infatti subito un incidente.

Un telaio di un'altra opera si è incollato sulla sua tela, e per tale motivo la Fondazione Lucio Fontana ha ritenuto di non accogliere la richiesta di inserimento in catalogo dell'opera. Ciò, anche alla luce del fatto che l'opera fosse priva di data e firma, mentre la sentenza riporta che Fondazione abbia sostenuto che tutte le “altre opere originali omogenee” a quella oggetto di contestazione siano firmate e datate, e che questo dato secondo la Fondazione rappresentasse un chiaro segno dell'intenzione dell'artista di non riconoscere l'opera.

Il proprietario ha quindi richiesto al Tribunale di accertare e dichiarare l'autenticità dell'opera. Condannando quindi la Fondazione a inserire l'opera nel catalogo ragionato dell'artista. In controtendenza rispetto all'orientamento consolidato della Cassazione, che ha affermato che “l'azione di accertamento, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge, non può avere ad oggetto una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale”. E che, pertanto, “è inammissibile l'azione volta a conseguire l'autonomo accertamento della paternità di un'opera d'arte” (v. Cass. Civ. n. 28821/2017), il Tribunale ha accertato l'autenticità dell'opera.

D'altra parte, conformandosi all'orientamento maggioritario, il Tribunale non ha ritenuto di condannare la Fondazione ad archiviare l'opera come autentica, né di inserirla in catalogo, in
quanto una pronuncia in senso contrario contravverrebbe al principio di libera manifestazione del pensiero sancito dall'art.21 della Costituzione. Pertanto, viene da domandarsi e rimane al centro del dibattito su questa pronuncia la riflessione sulla effettiva e concreta rilevanza dell'accertamento, in giudizio e in via principale, dell'autenticità dell'opera d'arte.

Il Tribunale ha infatti riconosciuto che l'esito negativo della verifica dell'autenticità dell'opera da parte della Fondazione costituiva espressione, incoercibile, dell'opinione della Fondazione. E che, perciò, non poteva darsi seguito alla richiesta di pubblicazione forzosa dell'opera in catalogo. Tuttavia, lo stesso Tribunale ha ritenuto che l'opera fosse autentica, alla luce di fatti “provati e/o riconosciuti dalle parti in causa” e, in particolare, al fatto che fosse stata la stessa Fondazione ad aver ammesso che l'opera era stata realizzata per mano dell'artista. Ci troviamo quindi di fronte a un'opera “autentica”, ma non autenticata né autenticabile dalla Fondazione di riferimento.

La pronuncia rappresenta forse l'unico caso in cui sia stato il Giudice a sancire, in via principale, l'autenticità dell'opera, peraltro senza avvalersi dello strumento della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuto superfluo alla luce della pacifica attribuzione della tela. Infatti la giurisprudenza, come nella sentenza della Cassazione già citata, ha ben circoscritto l'ambito di operatività di una sentenza al perimetro dei diritti, escludendo che un giudice possa essere chiamato a decidere su un mero fatto, ovvero su un dato della realtà non giuridicamente declinato.

Ad ulteriore esempio e conferma del trend giurisprudenziale contrario alla pronuncia del Tribunale di Milano, altri tribunali hanno ritenuto che se la compravendita di un dipinto si sia perfezionata sull'esclusivo presupposto dell'autenticazione o dell'autenticità dello stesso, la paternità dell'opera vale come elemento di identificazione del bene oggetto del contratto e, pertanto, è suscettibile di essere accertata mediante consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa (v. Trib. Genova, sent. n. 1981/2018).

Va da ultimo ribadito che il rilascio (o il diniego di rilascio) di un'autentica, in quanto manifestazione del diritto costituzionalmente garantito alla libertà di opinione, è incoercibile. Esso “può essere effettuato da qualunque soggetto considerato esperto” (v. Trib. Roma, sent. n. 3425/2010). E dunque anche da fondazioni e archivi, e senza che sia possibile imporre a chi è stato chiamato ad esprimersi sull'autenticità dell'opera un'obbligazione di rendere un giudizio contrario a quello precedentemente espresso. Dal riconoscimento giudiziale, in via principale, della paternità di un'opera disconosciuta dalla Fondazione di riferimento, sorge inevitabilmente la domanda circa quale sia il valore giuridico dell'autentica pronunciata dal
Tribunale, che tramite sentenza “accerta e dichiara che l'opera… è opera autentica del maestro Lucio Fontana”.

L'autentica del Tribunale ha valore esclusivamente giuridico ed inter partes o è suscettibile di avere un impatto sul valore di mercato dell'opera e, per esteso, sul mercato dell'arte?

Quale giudizio prevarrà sul mercato, tra quello favorevole espresso nella sentenza e quello della Fondazione Fontana, che è soggetto per sua natura deputato all'autenticazione e all'archiviazione di tutte le opere dell'artista? Affidare l'incarico di autenticare un'opera è una scelta delicata e suscettibile di produrre, in caso di diniego, conseguenze negative sulla commerciabilità del bene.

Inoltre, non esistono norme specifiche finalizzate a identificare se e quali soggetti siano abilitati al rilascio di expertise. E la giurisprudenza non è conforme nel valutarne l'autorevolezza, generando così incertezza e non omogeneità nella risoluzione delle controversie. Rimane quindi senza risposta l'interrogativo su quale riconoscimento possa avere, sul mercato, l'autentica pronunciata in via principale da un Tribunale, e se questa possa costituire un terzo genere di certificazione, dopo quella rilasciata dall'artista o dagli esperti (più o meno) accreditati.
Opinione personale dell’autore
Il presente articolo costituisce e riflette un’opinione e una valutazione personale esclusiva del suo Autore; esso non sostituisce e non si può ritenere equiparabile in alcun modo a una consulenza professionale sul tema oggetto dell'articolo.
WeWealth esercita sugli articoli presenti sul Sito un controllo esclusivamente formale; pertanto, WeWealth non garantisce in alcun modo la loro veridicità e/o accuratezza, e non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle opinioni e/o dei contenuti espressi negli articoli dagli Autori e/o delle conseguenze che potrebbero derivare dall’osservare le indicazioni ivi rappresentate.
Senior partner dello studio legale CBM & Partners, è esperto di diritto dell’Arte ed ha partecipato ai lavori di riforma del Codice dei Beni Culturali.
È consulente legale di Consorzio Netcomm. È inoltre membro della commissione sul diritto d’autore dell’Associazione Italiana Editori (AIE) e del comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali costituito dall’Agcom.

Cosa vorresti fare?