Antiriciclaggio, l'Italia fa scuola nel mercato dell'arte

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Per dare man forte all'antiriciclaggio nel mercato dell'arte, L'Ue ha esteso l'onere della verifica anche a gallerie e antiquari. Ma l'Italia aveva anticipato il legislatore europeo di un anno. E nel 2011 un Decreto del ministero dell'Interno aveva specificato gli indicatori di anomalia da monitorare: da quelli legati all'identità o all'atteggiamento del cliente alle modalità di esecuzione delle operazioni, fino ai mezzi di pagamento utilizzati







Per chi non ama le auto sportive, ci sono pochi affari “euforizzanti” come l'acquisto di un quadro, una scultura o comunque un oggetto d'arte. E pochi luoghi più speciali di una galleria d'arte. Gli amici galleristi e antiquari stanno vivendo un momento di svolta nella loro professione dovuta alla recente estensione agli operatori del mercato dell'arte degli obblighi di adeguata verifica in materia di antiriciclaggio, cui si è giunti attraverso una serie di interventi normativi susseguitisi nel corso del tempo a livello comunitario ed interno.



Le motivazioni che hanno condotto il Legislatore europeo e nazionale a intervenire nella materia sono diverse. Innanzitutto, rileva che i valori e i volumi delle transazioni nel mercato dell'arte e dell'antiquariato negli ultimi anni abbiano assunto, a livello globale, una consistenza sempre più ingente. Una crescita che è stata determinata da numerosi fattori: le opere d'arte e d'antiquariato risentono delle fluttuazioni del mercato meno rispetto ad altri asset; sono più redditizie e conferiscono piacere estetico e prestigio sociale ai proprietari.

Caratteristiche attraenti anche per associazioni criminose e terroristiche, le quali hanno intravisto in tali beni delle opportunità per il riciclaggio di proventi di attività illecite. Al fine di fronteggiare tali rischi, il Legislatore comunitario è intervenuto massicciamente, inter alia, con l'approvazione di una serie di direttive, tra cui la direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 (anche nota come terza direttiva antiriciclaggio. La direttiva 2015/849/UE del 20 maggio 2015 (cosiddetta quarta direttiva antiriciclaggio) e la direttiva 2018/843/UE del 30 maggio 2018 (quinta direttiva antiriciclaggio).

In particolare, con la prima direttiva è stato ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell'antiriciclaggio, estendendo gli obblighi di adeguata verifica anche ad operatori non finanziari ed è stato rafforzato il sistema di prevenzione al finanziamento del terrorismo at- traverso “disposizioni più specifiche e dettagliate sull'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale titolare effettivo”.




In particolare tale direttiva ha introdotto obblighi ulteriori rispetto alla semplice identificazione sulla base di “documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente”, imponendo l'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo. Con la Direttiva 2015/849/ UE (che abbiamo identificato come quarta direttiva antiriciclaggio), per contro, è stato ampliato il principio dell'approccio basato sul rischio, il cosiddetto “risk based approach”, volto all'individuazione e alla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nell'esercizio delle attività finanziarie e professionali. Inoltre, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di “titolarità effettiva” e fornito indicazioni agli Stati membri circa le modalità applicative di adeguata verifica della clientela a cui sono tenuti i soggetti obbligati al rispetto della normativa di settore.

Di particolare interesse ai fini del tema oggetto di analisi, risulta essere infine la direttiva 2018/843/ Ue (la quinta direttiva antiriciclaggio) la quale, modificando alcuni articoli della precedente direttiva, ha consentito l'accesso al pubblico delle informazioni sulla titolarità effettiva; introdotto parametri più stringenti per valutare se i Paesi terzi sono esposti al fenomeno del riciclaggio e un più attento esame delle transazioni che coinvolgono cittadini di Paesi a rischio. Ha infine ampliato ulteriormente il campo di applicazione soggettivo degli obblighi in materia di antiriciclaggio includendovi, per l'appunto, le persone che commerciano opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, sempreché il valore dell'operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore a 10mila euro (articolo 1, paragrafo ).

Occorre rilevare che il nostro Paese si è sempre mostrato piuttosto reattivo rispetto a questi temi, recependo in maniera tempestiva il contenuto delle direttive citate - per il tramite dei Decreti legislativi 231 del 24 novembre 2007, numero 90 del 25 maggio 2017 e 125 del 4 ottobre 2019 – e persino anticipandolo con riferimento al mercato dell'arte. Infatti già il Decreto legislativo 90 del 25 maggio 2017 aveva esteso gli obblighi previsti dalla normativa di settore ai soggetti che esercitano le attività di case d'asta o gallerie d'arte, nonché ai soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche.







Tra le fonti interne degne di menzione, si segnala inoltre il Decreto del ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011, che, all'Allegato I, fornisce una serie di indicatori di anomalie, per ridimensionare gli spazi valutativi dei soggetti interessati dalla normativa e garantire un omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. In particolare, l'Allegato presenta innanzitutto una partizione legata alla tipologia di anomalia, suddividendo i rischi in tre categorie. La prima è quella legata all'identità o all'atteggiamento del cliente (il cliente fornisce informazioni o documenti falsi, incompleti o inesatti, o è contiguo ad ambienti inerenti alla criminalità organizzata o al terrorismo internazionale); la seconda si riferisce alle modalità di esecuzione delle operazioni (richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente, richiesta di prestazioni o operazioni con configurazione illogica); la terza si focalizza infine sui mezzi di pagamento utilizzati (proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti anomali).

A tali indicatori di carattere generale, vanno ad aggiungersene altri specifici applicabili alle attività di “commercio di cose antiche” e “esercizio di case d'asta o galleria d'arte”. Come, per esempio, la richiesta di acquisto o vendita di beni di valore in contanti per importi molto rilevanti; o a un prezzo incoerente rispetto al profilo economico-finanziario del cliente; o ancora per importi molto elevati da parte di una società che presenta un capitale sociale ridotto.

Gli operatori devono valutare se le eventuali anomalie riscontrate siano tali da configurare la transazione come strumento di elusione alle disposizioni antiriciclaggio e segnalarle alle autorità competenti. Non è tuttavia richiesto di effettuare indagini “esterne”, neppure nell'ipotesi di mancata collaborazione del cliente.

Le misure sono molto stringenti, articolate e precise. Ma il compito oggi affidato anche al mercante d'arte non è affatto semplice.



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Socio responsabile del team legale dello Studio Russo De Rosa Associati. E' specializzato nella consulenza ai clienti imprenditori e alle loro famiglie nella gestione di passaggi generazionali d'azienda, nell'apertura o cessione del capitale a terzi e nella trasmissione e protezione del patrimonio familiare. Nell'ambito di operazioni di acquisizione di pacchetti societari, con particolare focus sulle PMI, assiste importanti gruppi industriali internazionali e fondi di private equity.

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