Modigliani e i suoi giudici

Sharon Hecker
Sharon Hecker
19.7.2019
Tempo di lettura: 5'
Le implicazioni delle indagini giudiziarie avviate nel 2017 in occasione della 
mostra a Genova sull'artista livornese quando 15 opere furono ritenute false e sequestrate. Dialogo tra un avvocato e una storica d'arte
Sono passati due anni dalla conclusione della mostra “Modigliani” a Palazzo Ducale a Genova. La chiusura è stata anticipata di tre giorni rispetto alla data prevista a seguito di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Genova nel corso del quale sono state sequestrate 21 opere (di cui 15 attribuite all'artista livornese) in quanto ritenute false. Già durante lo svolgimento della mostra, numerose voci critiche si sono levate sulla autenticità dei dipinti attribuiti a Modigliani. Dopo il clamore sollevato dall'iniziativa della Procura, Palazzo Ducale ha preso le distanze, precisando nel proprio sito “di non aver[la] organizzata direttamente avendone commissionato la realizzazione e la selezione delle opere a un partner di prestigio nazionale e internazionale”. La Procura, tuttavia, sta andando avanti e numerosi sono i soggetti indagati, tra cui uno dei curatori della mostra. Sono state svolte perizie su incarico della Procura e controperizie delle parti coinvolte. Una tra le opere sequestrate, descritta come Amedeo Modigliani, “Testa di donna – ritratto di Hanka Zborowska, 1917”, appartiene ad una collezionista che la acquistò da una nota casa d'aste italiana negli anni novanta ad un prezzo pari all'equivalente in lire di circa un milione di euro. L'opera ha una provenienza documentata fin dal 1932. Nel 1972 l'opera è stata notificata dallo Stato in quanto ritenuta di interesse storico e artistico particolarmente importante. La collezionista non è indagata nel procedimento penale, ma ha dovuto subire il sequestro. Il Comando dei Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Culturale ha depositato una relazione da cui risulta che l'unico tra i dipinti sequestrati che non riveli incongruenze rispetto ai materiali usati da Modigliani sia la Testa di donna.
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Attribuito ad Amedeo Modigliani, Testa di Donna –
Ritratto di Hanka Zborowska
GC: Dal punto di vista legale emerge l'apparente contraddizione dell'azione dello Stato: da un lato, notificando l'opera, lo Stato ha esercitato un'azione di tutela, che comporta per il proprietario ob- blighi di conservazione, prevenzione e manutenzione. Dall'altro, lo Stato ha sottoposto a sequestro l'opera e, qualora le indagini conducano all'accertamento della sua falsità, potrebbe ordinarne la distruzione. La distruzione impedirebbe che un'opera ritenuta falsa possa essere ulteriormente esibita o venduta. E' vero che la dichiarazione di interesse culturale, se normalmente implica un giudizio di autenticità del bene al quale è riferita, può essere oggetto di revoca, a seguito della rinnovazione del procedimento amministrativo che l'ha generata. Ed è anche vero che L'attribu- zione di un'opera spesso è mutevole nel tempo ed è condizionata dalla ricerca storico-artistica e dalle scoperte scientifiche: ciò che si ritiene vero oggi può non essere più vero domani.

SH: Non sono un avvocato, non sono un esperta di Modigliani, né sono mai stata coinvolta in questo caso. Sono una storica dell'arte ed ho stabilito uno Standard per la due diligence storico-artistico sulle opere d'arte, che mi consente di commentare la natura della due diligence che è stata condotta finora sul dipinto. Consiglierei di consegnare l'opera alla storia dell'arte, dove può essere studiata in modo metodico, completo e contestualizzato. Il giudice ha un problema difficile, in quanto dispone di quattro opinioni in conflitto tra di loro. Nel 1974 lo Stato italiano notificò il dipinto come autentico e importante per il patrimonio culturale nazionale. Durante questo caso, l'esperta nominata dal giudice ha dichiarato l'opera come falsa. Una terza voce, quella dei Carabinieri, non ha trovato delle incompatibilità con i materiali utilizzati nei tempi di Modigliani, suggerendo al giudice che il dipinto possa essere autentico. Una quarta opinione, rappresentata dallo studio separato condotto da uno storico dell'arte e uno scienziato nell'interesse della proprietaria, ha sostenuto l'autenticità del dipinto.

A mio parere, il giudice dovrebbe esaminare le procedure che hanno portato a ciascuna di queste affermazioni e contestualizzare le conclusioni che vengono tratte. Quali sono state le prove presentate per la notifica del 1974 e quali prove sono state presentate l'anno scorso a sostegno della dichiarazione di falsità da parte del consulente tecnico d'ufficio (Ctu)? Le analisi forensi da sole, come i test effettuati dai Carabinieri, possono determinare l'autenticità, o si limitano a valutare la compatibilità con un'epoca e una probabilità? Sembra cruciale confrontare e contestualizzare questi risultati con le prove raccolte dalla comunità di studios di Modigliani e con gli studi forensi condotti
in altre parti del mondo su dipinti conosciuti
da Modigliani. Sarebbe indispensabile che il
giudice indagasse se ci siano fonti che attestino la produzione di falsi negli anni immediatamente successivi alla morte dell'artista
nel 1920 e accertare le fonti per la datazione
dell'opera a 1917. Sarebbe importante che il
giudice indaghi sulla ragione per cui Ambrogio
Ceroni, che conosceva quest'opera, ha scelto
di non includerla nel suo autorevole catalogo.
Le prove presentate nello studio dallo storico dell'arte e dal conservatore dovrebbero essere valutate dalla comunità internazionale degli studiosi di Modigliani. Non è una procedura insolita per opere d'arte problematiche.

GC: In merito alla Testa di donna, il giudice penale dovrà risol- vere il dilemma “vero-falso” sulla base delle prove acquisite nel procedimento penale ed in base alle regole di giudizio che caratte- rizzano tale procedimento. Se, al di là di ogni ragionevole dubbio, risulterà che l'opera non è autentica, il giudice potrà ordinarne la distruzione. In caso contrario, dovrà “assolverla” e restituirla alla proprietaria. Se la questione si svolgesse davanti ad un giudice civile, sarebbe risolta in base al principio dell'onere della prova: se chi agisce per chiedere l'annullamento o la risoluzione di un contratto di compravendita di un'opera ritenuta falsa non dimo- stra la sua falsità (in base ad una valutazione “più probabile che non”), perde la causa. Come ho evidenziato su questa rivista lo scorso mese, la Cassazione ha escluso che oggetto di una con- troversia civile possa essere il mero accertamento dell'autenti- cità di un'opera. L'accertamento può essere solo strumentale al fine di decidere, ad esempio, se il venditore abbia correttamente adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto di compravendita. Sorge spontaneamente la domanda: indipendentemente dall'ipotesi estrema della distruzione dell'opera ordinata dal giudice penale, un'opera rispetto alla quale siano sorti in un giudizio dubbi sull'autenticità, anche se si siano risolti negativamente, potrà mai più essere venduta o esibita?

SH: A mio avviso, le mostre e il mercato dovrebbero seguire la storia dell'arte, non guidarla. Un'opera attorno alla quale ci sono domande aperte deve essere ulteriormente studiata prima di essere presentata al pubblico, o deve essere presentata con le domande.

GC: Come è possibile prevenire situazioni in- cresciose come quella della Mostra di Genova? Quali consigli dare a collezionisti e curatori?

SH: Non mi risulta che siano stati seguiti standard per la verifica delle opere per la mostra, né la comunità internazionale di esperti di Modigliani fu consultata come filtro. Come tutori della qualità, le mostre e i curatori dovrebbero ambire ad esporre solo opere storicamente irreprensibili. In un mondo ideale, il mercato dovrebbe fare lo stesso per tutelare venditori e acquirenti.

GC: In un processo la questione dell'autenticità si risolve attra- verso il dilemma binario “vero-falso” usando regole di giudizio (onere della prova o formula “al di là di ogni ragionevole dub- bio”). Come diciamo noi avvocati: tertium non datur ! Lo storico dell'arte gode di una maggiore libertà di azione?

SH: La storia dell'arte non è diversa da qualsiasi altra scienza: alcune procedure mediche, una volta considerate indiscutibili, si sono rivelate problematiche quando sono diventate disponi- bili nuove informazioni. Nuove prove e tecniche per l'esame delle prove devono essere prese in considerazione nei casi artistici. Una decisione legale non rende un'opera d'arte autentica: un giudice non è nella posizione di dichiarare l'autenticità di un'opera d'arte.

Il consenso della comunità degli storici dell'arte internazionale esperti nell'opera di Modigliani può mettere quest'opera nel suo giusto contesto.
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Storica dell’arte e curatrice americana (laurea alla Yale University, dottorato alla UC Berkeley), esperta di arte italiana moderna e contemporanea. Ha collaborato con musei come la Peggy Guggenheim Collection. Ideatrice di The Hecker Standard fornisce consulenze su due diligence a collezionisti, studi legali, wealth manager e family office. Membro dell’Advisory Board, International Catalogue Raisonné Association (ICRA), Vetting Committee TEFAF NY (Committee Chair) e Maastricht, e coordina l’Expert Witness Pool della Court of Arbitration for Art (CAfA).

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