Private equity: gli interessi per distribuire gli utili sono deducibili?

Domenico Ponticelli
Domenico Ponticelli
28.10.2020
Tempo di lettura: 5'
Nel mondo del private equity una tendenza in crescita è quella di ricorrere all'indebitamento per finanziare le distribuzioni di utili da parte delle società in portafoglio del fondo. L'utilizzo del debito deve tuttavia essere analizzato anche alla luce del relativo trattamento fiscale
Una tendenza sempre più diffusa nel mondo del private equity è quella di ricorrere all'indebitamento per finanziare le distribuzioni di utili da parte delle società in portafoglio del fondo. Senza esprimere alcun giudizio sull'opportunità di tale prassi, appare utile analizzarne alcune tematiche di natura tributaria.
Il private equity è un settore particolarmente sensibile alle tematiche concernenti l'efficienza finanziaria. Già in ogni impresa – in ottica di una pianificazione economicamente razionale – il livello di patrimonializzazione e il mix tra capitale investito e indebitamento devono essere attentamente ponderati a seconda della mutevole convenienza a utilizzare mezzi propri ovvero reperiti sul mercato del credito. Nella gestione collettiva, caratterizzata dalla presenza di una vasta platea di risparmiatori, un'accorta gestione della liquidità appare ancor di più essenziale in quanto funzionale a conciliare il celere pagamento dei rendimenti attesi dagli investitori con l'esigenza di poter disporre sempre della finanza necessaria da impiegare per cogliere tempestivamente le opportunità offerte dal mercato.

In tale prospettiva, nei gruppi di private equity il ricorso all'indebitamento delle società in portafoglio - per finanziare in generale l'attività d'impresa e anche per il fine specifico di pagare i dividendi che in ultima istanza confluiscono nel risultato del fondo - può rappresentare uno strumento idoneo per attuare tale efficienza, in modo da liberare o aumentare le risorse per le iniziative imprenditoriali senza che ciò vada a discapito dell'interesse dei quotisti a essere remunerati, specialmente se il costo del denaro, come nella congiuntura attuale, è di molto inferiore alla redditività attesa dagli investimenti.

L'utilizzo del debito deve tuttavia essere analizzato anche alla luce del relativo trattamento fiscale. La legislazione tributaria, infatti, con riferimento specifico all'imposizione diretta, assegna in linea di principio un trattamento deteriore all'indebitamento rispetto ad altri costi dell'impresa. Non mancano infatti previsioni di integrale indeducibilità degli interessi passivi, come nel caso della base imponibile Irap. Ai fini dell'imposizione reddituale, invece, per le imprese industriali gli interessi passivi sono deducibili entro la misura degli interessi attivi, mentre l'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo fiscalmente rilevante.

Se la “penalizzazione” sull'Irap va storicamente inquadrata nell'ambito di una scelta politica del legislatore di disincentivare il ricorso al debito (e viceversa incentivare la patrimonializzazione dell'impresa, mediante misure quali la Dit - dual income tax - nelle sue varie edizioni), al contrario le limitazioni in ambito reddituale sono più che altro riconducibili a esigenze di “forfettizzazione” e di certezza del diritto, per eliminare alla radice ogni possibile discussione circa l'inerenza di tali costi rispetto all'impresa.

Nonostante tale lodevole intento di semplificazione, tuttavia, la deducibilità ai fini Ires degli interessi passivi rappresenta una tematica tuttora controversa, proprio con riferimento al caso degli interessi passivi corrisposti a fronte del finanziamento contratto in concomitanza della distribuzione dell'utile (o di riserve) ai soci. Non mancano infatti contestazioni di indeducibilità dell'Amministrazione finanziaria per difetto di inerenza, fondate sul presupposto che la distribuzione di dividendi ai soci non costituisce un atto imprenditoriale riconducibile all'attività della società. La correlazione tra il finanziamento e il pagamento dei dividendi (e quindi la contestazione sull'inerenza) viene desunta dalla contestualità delle due operazioni, anche nei casi in cui il finanziamento potrebbe considerarsi, in assenza di riferimenti a un suo specifico impiego, destinato ad alimentare in generale l'attività d'impresa della società e non a servizio della distribuzione dei dividendi.

A tale riguardo, secondo un certo orientamento della Cassazione (Cass. n. 4339/2016) e una risalente posizione del fisco (ris. n. 178/E/2001), il giudizio di inerenza non sarebbe applicabile tout court agli interessi passivi, proprio in virtù del meccanismo forfettario scelto dal legislatore che rende irrilevante il collegamento tra il debito e un particolare impiego (bene acquisito, servizio ricevuto, ecc.). Sarebbe d'altra parte impossibile – secondo questa tesi – riferire il requisito di inerenza agli interessi passivi, vista la difficoltà di stabilire (per la natura intrinsecamente fungibile del denaro) un'univoca corrispondenza tra le fonti di finanziamento, da cui promanano gli interessi passivi, e uno o più specifici impieghi. Pertanto dovrebbe essere sufficiente, per la deducibilità ai fini Ires, che gli interessi siano giuridicamente riferibili al soggetto passivo d'imposta e da questi corrisposti. L'art. 109, comma 5, del Tuir, peraltro, nel sancire la regola per cui sono deducibili i soli componenti negativi riferibili ad attività o beni da cui derivano ricavi imponibili, esclude espressamente gli interessi passivi, essendo quindi superfluo dimostrare l'afferenza degli interessi (e delle operazioni cui si correlano) all'esercizio dell'impresa.

Tuttavia, un altro orientamento della Cassazione (cfr. ordinanze n. 450/2018 e n. 3170/2018) si esprime in senso diametralmente opposto, affermando che il concetto di inerenza, lungi dal trovare compiuta codificazione in una particolare disposizione normativa, è clausola generale della disciplina del reddito d'impresa, riguardando sia i componenti reddituali positivi che negativi, ivi inclusi gli interessi passivi.

La questione è tuttora irrisolta e si segnalano, anche in tempi recenti, pronunce di entrambi gli orientamenti, il che rende auspicabile un intervento delle Sezioni Unite, a beneficio della certezza e della stabilità delle scelte di ottimizzazione finanziaria compiute in settori appunto come il private equity.

A prescindere dalla necessità o meno della verifica sull'inerenza, comunque, è possibile rilevare che non è discutibile il legame con lo svolgimento dell'impresa delle iniziative poste in essere dalle società di capitali al fine di conseguire la liquidità necessaria per la distribuzione. In effetti, l'attività imprenditoriale richiede in re ipsa una corretta gestione dei rapporti con i soci, con la conseguenza che le decisioni relative alla politica dei dividendi sono assunte nell'interesse generale dell'impresa. Se, dunque, per attuare queste decisioni la società fa ricorso all'indebitamento non è possibile negare che i connessi oneri finanziari siano afferenti all'impresa. Ciò a prescindere dalla circostanza che la società sia già sufficientemente dotata di risorse, giacché il ricorso all'indebitamento per la distribuzione rappresenterebbe in tal caso un costo sopportato per un più proficuo e razionale utilizzo di tali risorse. Sul punto, invero, si è espressa in passato giurisprudenza contraria (Cass. n. 22564/2012) che, tuttavia, trascura di considerare l'essenza reale del fenomeno societario, ossia lo svolgimento di un'attività economica in forma associata allo scopo di dividerne gli utili, che rappresentano un'aspettativa per il socio: in altri termini, una volta rispettati i requisiti minimi di capitale sociale e i parametri attinenti alla patrimonializzazione dell'impresa posti a tutela dei terzi, le decisioni in merito al rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi oppure alla ripartizione delle riserve distribuibili non dovrebbero essere sindacate dall'amministrazione sulla base della convenienza per l'impresa, ma essere rimesse esclusivamente all'azionista, in relazione al diritto di questi a vedere remunerato il proprio investimento e a decidere la misura del capitale investito.

In definitiva, se è la società a indebitarsi, a garantire con il proprio patrimonio la restituzione dei debiti contratti, se è l'effettiva titolare del rapporto giuridico e tale debito risulta dal bilancio, se essa utilizza le risorse prestate per finalità tipiche e civilisticamente lecite (anzi ineludibili, come detto) quale è la distribuzione dell'utile ai soci, non vi è alcuna ragione per dubitare della riferibilità sia sul piano formale che sostanziale del finanziamento all'attività d'impresa e dunque dell'inerenza dello stesso. Al contrario, la “non-inerenza” potrà essere sempre desunta dal riscontro fattuale di palesi impieghi extra-imprenditoriali delle somme prese in prestito, quando queste siano effettivamente poste a servizio di interessi del tutto estranei all'attività aziendale (ad es., l'acquisto di una villa al mare per i soci). È pertanto auspicabile che, anche ove il giudizio di inerenza sia necessario, l'amministrazione finanziaria penalizzi la deducibilità degli interessi solo in simili casi-limite, sdoganando invece fattispecie – quali l'indebitamente a servizio della distribuzione – che dovrebbero essere considerate imprenditorialmente legittime e pienamente rispondenti ad esigenze di efficienza.
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Partner dello studio legale Gattai, Minoli, Partners, Domenico Ponticelli è specializzato in fiscalità internazionale e dei prodotti finanziari, fondi di private equity e real estate, operazioni di finanza straordinaria ed M&A e contenzioso tributario. Membro del Tax & legal committee Aifi è inoltre relatore in seminari e convegni nazionali e autore di pubblicazioni su tematiche di diritto tributario e internazionale.

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