In Lussemburgo una normativa che regola la sostanza delle Sgr

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Si tratta di una circolare che impatta su tutte le tipologie di Sgr (Ucits e Aifm), riorganizza e raggruppa tutta la normativa e le best practices relative a questi soggetti e introduce e formalizza alcuni requisiti importanti sia in termini di sostanza sia di governance. Ce lo spiega Massimo Paolo Gentili, founding partner di Gentili & Partners

Gli amministratori indipendenti non potranno avere più di 20 mandati

La maggioranza del board della società di gestione non potrà coincidere con la maggioranza del board della Sicav gestita

Nasce la figura “Aml/Cft Compliance Officer at Management Level”, per sovrintendere le procedure antiriciclaggio della società di gestione

“Il mercato lussemburghese attendeva da tempo una nuova normativa relativa alla cosiddetta ‘sostanza' delle società di gestione dei fondi”, spiega Massimo Paolo Gentili, founding partner di Gentili & Partners, boutique internazionale di professionisti leader nei servizi di regulatory advisory e nella consulenza a fondi di investimento, intermediari finanziari e bancari, “soprattutto alla luce del crescente numero di società presenti nel Granducato e del contesto regolamentare della Brexit, che ha enfatizzato una tendenza già in corso di crescita del mercato lussemburghese”.

La nuova circolare (18/697 e 18/698 pubblicata dalla Cssf) impatta su tutte le tipologie di società di gestione (Ucits e Aifm): da un lato riorganizza e raggruppa tutta la normativa e le best practices relative a questi soggetti, dall'altro introduce e formalizza alcuni requisiti importanti sia in termini di sostanza sia di governance.

“Le medesime regole e procedure definite e volte a disciplinare le società di gestione armonizzate vengono estese, con poche eccezioni, anche ai gestori alternativi e ai fondi autogestiti”, dettaglia Gentili, che aggiunge alcuni esempi concreti di cosa prevede la nuova direttiva.

In particolare, gli amministratori indipendenti non potranno avere più di 20 mandati che comportino una allocazione totale di tempo di massimo di 1.920 ore lavorative su base annua, a prescindere dalla natura regolamentata o meno del mandato; vengono richiesti un minimo di riunioni del consiglio (almeno una a trimestre) e la maggioranza del board della società di gestione non potrà coincidere con la maggioranza del board della Sicav gestita.

“Alle cosiddette conducting person (dirigenti responsabili) che spesso erano parzialmente attribuite in outsourcing a professionisti esterni o a società specializzate (Professionale financial services - Pfs) vengono posti dei limiti molto più stringenti e più consoni a un mercato finanziario evoluto. In via generale viene disincentivato il cumulo delle funzioni e maggior attenzione viene posta al tema dei potenziali conflitti di interesse in presenza di molteplici incarichi esterni o molteplici funzioni interne”, sottolinea il manager.

Alle società di gestione e alle Sicav autogestite viene stabilito un numero minimo di persone da impiegare a tempo pieno, salve circostanziate esigenze, per lo svolgimento delle funzioni chiave e/o per la supervisione delle relative funzioni dove delegate a terzi, nonchè di un appropriato numero di persone in staff per garantire in ogni momento la continuità aziendale.

 

Nasce la figura denominata Aml/Cft - Compliance officer at management level


Tra le novità della nuova direttiva troviamo l'introduzione della figura del Aml/Ctf Compliance officer at management level, ovverosia una conducting person specificatamente identificata a sovrintendere le procedure antiriciclaggio della società di gestione. Vengono disciplinati in maniera più stringente e granulare gli obblighi antiriciclaggio posti in capo alle (o sotto la responsabilità delle) società di gestione, anche in presenza di modelli di outsourcing a soggetti terzi (e.g. agenti del registro) per quanto concerne l'identificazione e la supervisione continuativa, in materia di Aml, degli investitori, degli initiator, dei gestori delegati, dei consulenti agli investimenti nonchè degli intermediari che intervengono nel processo distributivo, oltre che degli investimenti effettuati dai gestori per conto dei fondi.

Più stringenti obblighi di formalizzazione delle riunioni e delle analisi svolte dai comitati interni (con particolare enfasi ai comitati di investimento, la cui composizione e funzionamento vengono ora disciplinati in maniera più definita) e infine un maggiore focus e una disciplina ancor più puntuale viene attribuita alle attività di due diligence e di monitoraggio continuativo dei delegati e delle controparti, “che diviene così momento centrale nella vita delle società di gestione”, conclude Gentili.

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