Violazioni tributarie. Ne risponde anche il consulente?

A certe condizioni il consulente non è responsabile per l’operazione elusiva suggerita alla società cliente
Le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente titolare del rapporto tributario
Delle sanzioni è responsabile solo il contribuente
Le sanzioni amministrative fiscali ricadono in modo esclusivo sul contribuente, nella misura in cui questo, dalle violazioni commesse, abbia tratto effettivo vantaggio, posto che il legislatore mira a colpire il beneficiario (economico) dell'illecito.
È questo uno dei principi ricavabili dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 35217 del 2022, con cui i giudici hanno statuito che, al contrario, non risponde a titolo di concorso la società di consulenza che, attraverso l’ideazione dell’operazione elusiva, ha suggerito di fatto al cliente, società, la condotta sanzionabile.
Ad avviso dei giudici di legittimità, le sanzioni amministrative tributarie di cui all’art. 7 del DL 269/2003 gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto organico delle medesime con l’ente, mentre sono sanzionabili i concorrenti esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica.
L'esclusione dei terzi per la violazione
L’esclusione del concorso esterno di terzi per la violazione della società contribuente è fondata a monte nell’art. 7 del DL 269/03, che esprime la volontà del legislatore di riferire le sanzioni amministrative tributarie esclusivamente alla persona giuridica contribuente.
L’art. 7 DL 30.9.2003 n. 269, rubricato “riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie” sul punto è chiaro, ove specifica che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
Questo approccio trova riscontro solo ove il consulente:
- non abbia agito per perseguire un interesse suo proprio
- non si sia servito della struttura societaria per perseguire un indebito vantaggio fiscale.
Solo la società cliente sarà responsabile dell’operazione elusiva, nonostante questa gli sia stata eventualmente suggerita dalla società di consulenza, a condizione che il cliente abbia commesso l’illecito tributario solo nel suo proprio interesse.
In questi termini, la società di consulenza non risponde, a titolo di concorso, per le sanzioni fiscali per l’operazione elusiva ideata per conto di una società di capitali cliente.