Trattamento fiscale del trust: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Francesco Nobili
Francesco Nobili
28.12.2022
Tempo di lettura: 3'
I principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in merito al trattamento fiscali dei trust illustrati nella circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022

Con la pubblicazione della circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito numerosi chiarimenti sul trattamento fiscale dei trust, anche se rimangono ancora aspetti che necessiteranno di ulteriori approfondimenti. 


 
La fiscalità delle varie tipologie di trust 

In primo luogo, la circolare definisce e analizza la fiscalità di varie tipologie di trust: di scopo, familiari, di garanzia, liquidatorio e Dopo di Noi (quest’ultimo potrà risultare molto utile nei casi in cui si intenderà “favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità”).


La posizione dell’Agenzia delle entrate in tema di imposizione diretta 

In tema di imposizione diretta, la circolare prende una posizione discutibile con riferimento alle distribuzioni di reddito a favore di beneficiari non individuati effettuate da trust opachi commerciali, sostenendone la tassazione come reddito di capitale (in quanto utili derivanti dalla partecipazione al patrimonio di enti soggetti ad Ires), con la conseguente applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% in capo ai beneficiari persone fisiche, e l’applicazione della presunzione di cui all’art. 47, comma 1, Tuir (se nel patrimonio del trust sono presenti sia riserve di capitale sia riserve di utili, queste ultime si considerano distribuite prioritariamente). 


l trust opachi 

La circolare si sofferma poi sulla norma secondo la quale se un trust opaco è stabilito in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, le attribuzioni di reddito effettuate dal trust a favore dei beneficiari persone fisiche sono tassate per cassa come redditi di capitale (in quanto redditi corrisposti a residenti italiani da trust stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata), con l’applicazione dell’aliquota progressiva Irpef. In merito la Circolare chiarisce che il confronto tra il livello nominale di tassazione nel Paese estero del reddito prodotto dal trust e l’aliquota di imposta italiana (per stabilire se il primo è inferiore al 50% del secondo e quindi se il trust è a fiscalità privilegiata) deve essere effettuato con riferimento al momento della produzione del reddito.


I trust stabiliti in un Paese appartenente alla Ue 

La circolare prende poi una posizione restrittiva con riferimento ai trust stabiliti in un Paese appartenente alla Ue sostenendo, di fatto, che se i redditi prodotti dal trust non subiscono nessuna tassazione né in capo al trust né in capo ai beneficiari residenti in Italia lo stesso trust deve essere considerato a fiscalità privilegiata.

I trust esteri a fiscalità privilegiata 

La circolare presenta infine un’apertura (rispetto alla bozza) sostenendo che, ai fini dell’applicazione della norma secondo la quale le attribuzioni di trust esteri a fiscalità privilegiata si considerano comunque reddito ove non sia possibile distinguere tra reddito e patrimonio, per la distinzione tra reddito e patrimonio si può utilizzare non solo documentazione contabile ma anche extracontabile (ad esempio, rendicontazioni bancarie, finanziarie, ecc.). 


La posizione dell’Agenzia delle entrate in tema di imposizione indiretta 

Con riferimento all’imposizione indiretta, la circolare, in linea con le più recenti sentenze della Corte di Cassazione, aderisce, in linea generale, alla tesi secondo la quale l’imposta sulle successioni e donazioni non risulta applicabile quando i beni sono conferiti in trust (come precedentemente sostenuto) ma al momento della distribuzione ai beneficiari. Tale impostazione, anche se evita la tassazione immediata delle attribuzioni ai trust, potrebbe risultare non particolarmente gradita, soprattutto nell’ipotesi in cui il disponente non intenda lasciare i beneficiari in una posizione di incertezza (quale sarà l’imposizione indiretta al momento dell’attribuzione ai beneficiari?).


Gli atti di sostituzione del trustee e di nomina di ulteriori trustee 

La Circolare chiarisce poi opportunamente che gli atti di sostituzione del trustee e di nomina di ulteriori trustee o guardiani sono assoggettati a imposta di registro in misura fissa, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.


Gli obblighi di monitoraggio

Infine, esamina gli eventuali obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro Rw) in capo ai vari soggetti che caratterizzano l’istituto del trust.

Opinione personale dell’autore
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Laureato in Economia aziendale con il massimo dei voti presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dal 1990 svolge l’attività presso lo studio Biscozzi Nobili, in qualità di socio dal 1995. È specializzato in aspetti fiscali e societari relativi alle operazioni nazionali e internazionali di riorganizzazione aziendale e alla successione d’azienda. È autore di diverse pubblicazioni e relatore a vari convegni. Fa parte dei gruppi "Fisco" e "Fisco internazionale" di Confindustria..

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