Stranieri: attività negoziali e il limite della reciprocità

24.7.2020
Tempo di lettura: 3'
Tutti gli stranieri possono compiere liberamente attività negoziali in Italia? Non esattamente. Un limite civilistico è posto dalla “condizione di reciprocità”, la cui vigenza è ancora attuale, seppure con un campo di applicazione ristretto
La condizione di reciprocità è sancita dall'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile (Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, cosiddetto “preleggi”), in base al quale un individuo (o un ente) straniero “è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali”.
L'effetto pratico di tale norma consiste, quindi, nel riconoscimento allo straniero della possibilità di godere dei diritti civili propri del cittadino italiano (per esempio, stipulare la compravendita di un immobile, acquistare una partecipazione sociale, compiere attività negoziale in genere etc.) solo ed esclusivamente se quest'ultimo, nello Stato di provenienza dello straniero, è legittimato all'esercizio del diritto di cui si tratta.
L'art. 16 delle preleggi deve essere tuttavia interpretato in modo costituzionalmente orientato, con la conseguenza che lo straniero sarà sempre ammesso all'esercizio dei diritti fondamentali della persona (es. diritto alla vita, alla salute, etc.) a prescindere dal rispetto della condizione di reciprocità.
A tale riguardo, sebbene il diritto all'abitazione sia considerato un diritto inviolabile, l'acquisto di beni immobili in Italia da parte di uno straniero non può tuttavia prescindere dalla verifica della condizione di reciprocità, poiché l'acquirente potrebbe certamente destinare l'immobile a propria abitazione ma potrebbe anche decidere di non abitarvi o di trarne una rendita una volta rogato l'atto.
Sono equiparati ai cittadini italiani e, pertanto, non soggiacciono alla verifica del rispetto della condizione di reciprocità:
(i) i cittadini degli Stati membri della Ue,
(ii) i cittadini dei Paesi See (Islanda, Liechtenstein e Norvegia),
(iii) i cittadini extracomunitari che soggiornino in territorio italiano e siano titolari della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio,
(iv) gli apolidi e i rifugiati residenti in Italia da almeno 3 anni,
(v) i soggetti con molteplici cittadinanze tra cui quella italiana,
(vi) i cittadini degli Stati con cui l'Italia abbia stipulato specifici accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti, in quanto aventi natura di lex specialis rispetto alla norma generale dell'art. 16 delle preleggi e purché vigenti,
(vii) i cittadini della Repubblica di San Marino, che godono del medesimo trattamento di quelli comunitari ai sensi della Convenzione di amicizia e buon vicinato.
Fuori dai casi sopra citati, dunque, si deve verificare la sussistenza della condizione di reciprocità per l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero in Italia attraverso la verifica della corrispondente esistenza nello Stato di provenienza dello straniero di un diritto analogo a quello che quest'ultimo intende esercitare nel nostro ordinamento e che sia riconosciuto lì fruibile da un cittadino italiano. Tale accertamento va compiuto mediante l'analisi non soltanto della legislazione estera di cui trattasi, ma anche della giurisprudenza, della prassi e di ogni altro elemento rilevante in concreto (cosiddetta reciprocità di fatto o sostanziale).
Quanto alla sorte del negozio stipulato dallo straniero in assenza della condizione di reciprocità, esso si ritiene viziato da nullità assoluta – eccepibile da chiunque e in ogni tempo - per incapacità giuridica di quest'ultimo.
A tale riguardo, sebbene il diritto all'abitazione sia considerato un diritto inviolabile, l'acquisto di beni immobili in Italia da parte di uno straniero non può tuttavia prescindere dalla verifica della condizione di reciprocità, poiché l'acquirente potrebbe certamente destinare l'immobile a propria abitazione ma potrebbe anche decidere di non abitarvi o di trarne una rendita una volta rogato l'atto.
Sono equiparati ai cittadini italiani e, pertanto, non soggiacciono alla verifica del rispetto della condizione di reciprocità:
(i) i cittadini degli Stati membri della Ue,
(ii) i cittadini dei Paesi See (Islanda, Liechtenstein e Norvegia),
(iii) i cittadini extracomunitari che soggiornino in territorio italiano e siano titolari della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio,
(iv) gli apolidi e i rifugiati residenti in Italia da almeno 3 anni,
(v) i soggetti con molteplici cittadinanze tra cui quella italiana,
(vi) i cittadini degli Stati con cui l'Italia abbia stipulato specifici accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti, in quanto aventi natura di lex specialis rispetto alla norma generale dell'art. 16 delle preleggi e purché vigenti,
(vii) i cittadini della Repubblica di San Marino, che godono del medesimo trattamento di quelli comunitari ai sensi della Convenzione di amicizia e buon vicinato.
Fuori dai casi sopra citati, dunque, si deve verificare la sussistenza della condizione di reciprocità per l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero in Italia attraverso la verifica della corrispondente esistenza nello Stato di provenienza dello straniero di un diritto analogo a quello che quest'ultimo intende esercitare nel nostro ordinamento e che sia riconosciuto lì fruibile da un cittadino italiano. Tale accertamento va compiuto mediante l'analisi non soltanto della legislazione estera di cui trattasi, ma anche della giurisprudenza, della prassi e di ogni altro elemento rilevante in concreto (cosiddetta reciprocità di fatto o sostanziale).
Quanto alla sorte del negozio stipulato dallo straniero in assenza della condizione di reciprocità, esso si ritiene viziato da nullità assoluta – eccepibile da chiunque e in ogni tempo - per incapacità giuridica di quest'ultimo.