Rivalutazione di partecipazioni: ancora un’opportunità nel 2022?

Come ormai da vent’anni a questa parte, anche per il 2022 è stata riproposta la possibilità di rivalutare le partecipazioni non quotate detenute da soggetti che agiscono al di fuori del regime di impresa. Diversamente dal solito, la norma non è stata inserita nella legge di Bilancio 2022 ma nel cosiddetto decreto Energia pubblicato lo scorso marzo. In ogni caso è stata assicurata la continuità della misura agevolativa seppur con una differenza sostanziale: l’aliquota dell’imposta sostitutiva è ora pari al 14%.
Come funziona la rivalutazione delle partecipazioni nel 2022 e, soprattutto, in quali casi rappresenta uno strumento utile a generare un risparmio d’imposta?
Al fine di meglio descrivere la “riapertura” dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni, appare opportuno premettere alcuni cenni volti a inquadrare il contesto in cui la proroga per l’annualità 2022 si inserisce. L’agevolazione in oggetto è stata introdotta per la prima volta dalla lontana legge finanziaria del 2002 che ha dettato una disciplina rimasta sostanzialmente inalterata nel corso degli anni.
La misura, all’atto pratico, consente di rivalutare il costo o il valore iniziale delle partecipazioni attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva sul valore periziato delle stesse, con la conseguente possibilità di assumere quest’ultimo valore in caso di successiva cessione a titolo oneroso. Il vantaggio fiscale che ne deriva si concretizza nell’abbattimento della plusvalenza soggetta all’aliquota del 26% in caso di realizzo.
La sopradescritta possibilità non ha però natura assoluta e soggiace a precisi limiti soggettivi e oggettivi. Difatti, dal punto di vista soggettivo, possono essere rivalutate unicamente le quote detenute al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa da:
(i) persone fisiche,
(ii) società semplici,
(iii) enti non commerciali
(iv) soggetti non residenti.
Dal punto di vista oggettivo, invece, la rivalutazione può interessare unicamente le partecipazioni - qualificate o non qualificate - già possedute alla data del 1° gennaio 2022, che non siano negoziate sui mercati regolamentati. Rientrano quindi in questa descrizione sia le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni), sia le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di srl o di società di persone) e, infine, i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le già menzionate partecipazioni (ad esempio diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni). Con riferimento alla locuzione “già possedute alla data del 1° gennaio 2022” è stato chiarito dall’amministrazione finanziaria che rientrano in tale assunto anche le ipotesi di titolarità del diritto di usufrutto o di nuda proprietà sulle partecipazioni.
Qualora si rientri nei limiti applicativi di cui sopra, risulta possibile procedere alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni attraverso un procedimento articolato in due fasi.
La prima consta della redazione di un'apposita perizia di stima da parte di un professionista qualificato e avente a oggetto l'intero patrimonio sociale alla data di riferimento, ossia al 1° gennaio 2022.
Il secondo e successivo step consiste nel versamento dell’imposta sostitutiva sul valore periziato relativo alla frazione del Patrimonio netto della società, associazione o ente partecipato, che si intende rivalutare. Tale versamento può essere adempiuto in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo maggiorate del 3% annuo a titolo di interessi.
In relazione alla disciplina 2022, in base al disposto originario del decreto Energia, il termine per la redazione della perizia e per il versamento dell’imposta sostitutiva era fissato al 15 giugno 2022, mentre l’aliquota da applicare al valore periziato era individuata nella misura del 14%. Entrambi gli elementi si discostavano quindi dal modus operandi definito nelle annualità precedenti poiché, da un lato, si prospettava un’anticipazione temporale significativa rispetto alla disciplina a cui tutti erano ormai avvezzi, ossia il termine del 15 novembre e, dall’altro, l’aliquota da applicare al valore periziato passava dall’11 al 14%.
Ciò detto, con la conversione in legge del Decreto, avvenuta a fine aprile, è stata confermata l’imposta sostitutiva con aliquota pari al 14%, innalzata quindi di tre punti percentuali rispetto all’anno precedente. Tuttavia, è stato ristabilito il termine entro cui adempiere alla rivalutazione, infatti, in linea con quanto previsto negli anni precedenti, la scadenza è ora fissata al 15 novembre 2022.
Alla luce dell’ulteriore innalzamento dell’imposta sostitutiva da scontare per rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni, risulta quanto mai opportuno procedere a una analisi a priori della potenziale convenienza della sua applicazione. Ciò detto, il contribuente dovrà valutare caso per caso se il 26% da pagare sulla plusvalenza realizzata in caso di cessione, senza rivalutazione, risulti superiore all’imposta sostitutiva del 14% applicata sul valore della partecipazione rivalutata per essere ceduta. Infatti, sebbene la differenza tra il 26 e il 14% possa sembrare apprezzabile in termini percentuali, occorre tenere a mente che la prima aliquota è da applicarsi unicamente alla differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscale, mentre la seconda è calcolata sul valore periziato della percentuale di partecipazione che si intende rivalutare.
Per quanto il costante incremento dell’aliquota da scontare ha ridotto l’attrattività della rivalutazione delle partecipazioni nel corso degli anni, rimane comunque uno strumento nella disponibilità del contribuente per l’ottenimento di un risparmio di imposta nell’ambito di operazioni di riorganizzazione in senso lato. A tale proposito si rinvia all’articolo “Trasferimento mortis causa: tra step up e step down del costo fiscale della partecipazione ereditata” laddove sono stati illustrati i risvolti della rivalutazione ai fini successori o di atti di donazione, ponendo l’attenzione all’importanza dell’analisi di ogni singolo caso per determinare la concreta convenienza della misura in esame.