Risparmio gestito e risparmio amministrato: quali differenze?

26.1.2022
Tempo di lettura: 5'
Nel risparmio gestito il risparmiatore affida ad un intermediario finanziario una certa somma chiedendo che venga gestita e investita per ottenere profitti
Nel risparmio amministrato l’investitore affida il proprio denaro ad un intermediario tramite un contratto di custodia e di amministrazione, senza delegare a quest’ultimo la gestione dei propri risparmi
Il comparto del risparmio gestito consente alle famiglie di soddisfare molteplici esigenze, come accumulare risparmio a fini previdenziali o comprare protezione contro i rischi
Si sente parlare spesso di risparmio gestito e risparmio amministrato. Eppure, nonostante siano sempre di più i risparmiatori e le famiglie che investono nel comparto, non è detto che le differenze tra queste due forme di investimento siano chiare.
Come pure, non è scontato, che lo siano i profili fiscali che vengono in rilievo, ora, nell'ambito del risparmio gestito, ora, in quello del risparmio amministrato.
E invero, per approfondire l'argomento, occorre, prima di tutto, partire dalle definizioni principali.
Per risparmio gestito si intende l'importo che un risparmiatore affida ad un intermediario finanziario (una Sgr o un ente bancario), chiedendo a quest'ultimo di gestire la somma, per investire in determinati prodotti ad es. assicurativi, con l'obiettivo di ottenere profitti. Il fine di questo metodo di investimento è, appunto, ottenere un guadagno affidando ad un intermediario esperto le scelte di investimento.
Come messo in evidenza da Bankitalia, il comparto del risparmio gestito, che annovera strumenti semplici e poco rischiosi come i fondi comuni monetari, o più complessi come i prodotti assicurativi multiramo (che combinano polizze vita tradizionali con garanzia finanziaria da parte dell'impresa e polizze unit-linked), consente alle famiglie di soddisfare molteplici esigenze, dunque di accumulare risparmio a fini previdenziali o comprare protezione contro i rischi.
Nel risparmio amministrato, invece, l'investitore affida il proprio denaro ad un intermediario tramite un contratto di custodia e di amministrazione, senza tuttavia delegare a quest'ultimo la gestione dei propri risparmi.
In questo caso, le scelte di investimento rimangono del risparmiatore e l'intermediario agisce quale sostituto di imposta onerandosi del compito di eseguire gli adempimenti fiscali che riguardano i risparmi. Più nello specifico, l'investitore delega l'intermediario per tutti gli adempimenti di natura fiscale; sarà quindi l'intermediario a calcolare, per ogni operazione, l'imposta dovuta e a versarla al fisco in base all'aliquota corrente, garantendo il pieno anonimato dell'investitore.
Gli intermediari abilitati per l'applicazione del regime del "risparmio amministrato", sono, ad esempio, le banche; le società di intermediazione mobiliare (SIM); le società di gestione del risparmio (SGR), le fiduciarie o le stabili organizzazioni di banche e di imprese di investimento non residenti ma presenti sul territorio.
Per risparmio gestito si intende l'importo che un risparmiatore affida ad un intermediario finanziario (una Sgr o un ente bancario), chiedendo a quest'ultimo di gestire la somma, per investire in determinati prodotti ad es. assicurativi, con l'obiettivo di ottenere profitti. Il fine di questo metodo di investimento è, appunto, ottenere un guadagno affidando ad un intermediario esperto le scelte di investimento.
Come messo in evidenza da Bankitalia, il comparto del risparmio gestito, che annovera strumenti semplici e poco rischiosi come i fondi comuni monetari, o più complessi come i prodotti assicurativi multiramo (che combinano polizze vita tradizionali con garanzia finanziaria da parte dell'impresa e polizze unit-linked), consente alle famiglie di soddisfare molteplici esigenze, dunque di accumulare risparmio a fini previdenziali o comprare protezione contro i rischi.
Nel risparmio amministrato, invece, l'investitore affida il proprio denaro ad un intermediario tramite un contratto di custodia e di amministrazione, senza tuttavia delegare a quest'ultimo la gestione dei propri risparmi.
In questo caso, le scelte di investimento rimangono del risparmiatore e l'intermediario agisce quale sostituto di imposta onerandosi del compito di eseguire gli adempimenti fiscali che riguardano i risparmi. Più nello specifico, l'investitore delega l'intermediario per tutti gli adempimenti di natura fiscale; sarà quindi l'intermediario a calcolare, per ogni operazione, l'imposta dovuta e a versarla al fisco in base all'aliquota corrente, garantendo il pieno anonimato dell'investitore.
Gli intermediari abilitati per l'applicazione del regime del "risparmio amministrato", sono, ad esempio, le banche; le società di intermediazione mobiliare (SIM); le società di gestione del risparmio (SGR), le fiduciarie o le stabili organizzazioni di banche e di imprese di investimento non residenti ma presenti sul territorio.
Ebbene, si può affermare che tra risparmio gestito e amministrato ci sono delle differenze sostanziali: nel primo caso, le operazioni sono delegate all'intermediario che cura la gestione della somma di denaro affidatagli con l'obiettivo di portare denaro all'investitore; nel secondo caso, se l'investitore sceglie il risparmio amministrato, sarà egli a decidere in che modo gestire e investire il denaro, mentre l'intermediario finanziario agirà come mero sostituto d'imposta.
Ciò chiarito, è opportuno porre l'accento sui regimi di tassazione che caratterizzano l'una e l'altra fattispecie.
In linea generale, tanto il risparmio gestito che quello amministrato (quest'ultimo più indicato a risparmiatori, per così dire, esperti) dal punto di vista fiscale esonerano il contribuente dall'obbligo di compilare la dichiarazione dei redditi e dall'onere di versare l'imposta dovuta per i redditi “diversi” prodotti attraverso gli strumenti di investimento finanziario.
In buona sostanza, sia il gestito che l'amministrato consentono di rimettere all'intermediario finanziario gli obblighi di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, e di adempiere al versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente.
Il risparmio gestito, come detto, riguarda il caso in cui il risparmio sia gestito su base individuale da un intermediario finanziario specializzato (Banca, Società d'intermediazione mobiliare, fondo comune d'investimento aperto o chiuso e SICAV), e consente all'investitore di andare esente dagli obblighi correlati alle operazioni di investimento poste in essere dall'intermediario nei confronti del fisco. A questi obblighi, infatti, ci pensa il gestore (intermediario), il quale garantirà all'investitore il vantaggio dell'anonimato.
Nel regime del risparmio gestito la tassazione avviene al momento della maturazione del provento, e non – a differenza di quanto accade con altri regimi – al momento della sua effettiva percezione. Tale regime si basa sulla tassazione del risultato di gestione maturato nel corso dell'anno, dato dalla differenza tra il valore del patrimonio gestito al termine di ogni anno solare e il valore dello stesso a inizio del medesimo anno, ed è l'unico che consente di compensare le perdite e le minusvalenze con i redditi di capitale.
In questi termini, il risultato maturato dalla gestione, se positivo, sarà assoggettato all'imposta sostitutiva del 26%. Nel regime del risparmio gestito sarà, inoltre, possibile compensare i redditi da capitale con le plusvalenze e minusvalenze realizzate.
Nel risparmio amministrato, premesso che – come detto – l'investitore delega l'intermediario per gli adempimenti fiscali, sarà onere di quest'ultimo calcolare, per ogni operazione effettuata, l'imposta dovuta e, quindi, versarla al fisco in base all'aliquota corrente; garantendo (anche in questo caso) l'anonimato dell'investitore.
Il regime del risparmio amministrato comporta la tassazione al realizzo dei redditi mediante applicazione di un'imposta sostitutiva da parte degli intermediari con cui il contribuente detiene uno stabile rapporto.
Le imposte saranno calcolate soltanto sulle plusvalenze effettivamente realizzate a seguito di un'attività di compravendita. La compensazione tra minusvalenze e plusvalenze è ammessa limitatamente a quelle realizzate nel medesimo periodo d'imposta o in quelli successivi, ma non oltre il quarto.
Anche tale regime prevede la tassazione secondo il principio di cassa, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota del 26% a cura degli intermediari. La tassazione avviene a conclusione di ogni singola operazione e non al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
È bene infine chiarire che possono optare per il regime amministrato o gestito i soggetti Irpef, che non operano nell'esercizio di arti e professioni o di imprese o di rapporti di lavoro dipendente; i soggetti Ires, che non operano nell'ambito del reddito di impresa; i soggetti non residenti, per le plusvalenze prodotte in Italia.
Ciò chiarito, è opportuno porre l'accento sui regimi di tassazione che caratterizzano l'una e l'altra fattispecie.
In linea generale, tanto il risparmio gestito che quello amministrato (quest'ultimo più indicato a risparmiatori, per così dire, esperti) dal punto di vista fiscale esonerano il contribuente dall'obbligo di compilare la dichiarazione dei redditi e dall'onere di versare l'imposta dovuta per i redditi “diversi” prodotti attraverso gli strumenti di investimento finanziario.
In buona sostanza, sia il gestito che l'amministrato consentono di rimettere all'intermediario finanziario gli obblighi di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, e di adempiere al versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente.
Il risparmio gestito, come detto, riguarda il caso in cui il risparmio sia gestito su base individuale da un intermediario finanziario specializzato (Banca, Società d'intermediazione mobiliare, fondo comune d'investimento aperto o chiuso e SICAV), e consente all'investitore di andare esente dagli obblighi correlati alle operazioni di investimento poste in essere dall'intermediario nei confronti del fisco. A questi obblighi, infatti, ci pensa il gestore (intermediario), il quale garantirà all'investitore il vantaggio dell'anonimato.
Nel regime del risparmio gestito la tassazione avviene al momento della maturazione del provento, e non – a differenza di quanto accade con altri regimi – al momento della sua effettiva percezione. Tale regime si basa sulla tassazione del risultato di gestione maturato nel corso dell'anno, dato dalla differenza tra il valore del patrimonio gestito al termine di ogni anno solare e il valore dello stesso a inizio del medesimo anno, ed è l'unico che consente di compensare le perdite e le minusvalenze con i redditi di capitale.
In questi termini, il risultato maturato dalla gestione, se positivo, sarà assoggettato all'imposta sostitutiva del 26%. Nel regime del risparmio gestito sarà, inoltre, possibile compensare i redditi da capitale con le plusvalenze e minusvalenze realizzate.
Nel risparmio amministrato, premesso che – come detto – l'investitore delega l'intermediario per gli adempimenti fiscali, sarà onere di quest'ultimo calcolare, per ogni operazione effettuata, l'imposta dovuta e, quindi, versarla al fisco in base all'aliquota corrente; garantendo (anche in questo caso) l'anonimato dell'investitore.
Il regime del risparmio amministrato comporta la tassazione al realizzo dei redditi mediante applicazione di un'imposta sostitutiva da parte degli intermediari con cui il contribuente detiene uno stabile rapporto.
Le imposte saranno calcolate soltanto sulle plusvalenze effettivamente realizzate a seguito di un'attività di compravendita. La compensazione tra minusvalenze e plusvalenze è ammessa limitatamente a quelle realizzate nel medesimo periodo d'imposta o in quelli successivi, ma non oltre il quarto.
Anche tale regime prevede la tassazione secondo il principio di cassa, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota del 26% a cura degli intermediari. La tassazione avviene a conclusione di ogni singola operazione e non al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
È bene infine chiarire che possono optare per il regime amministrato o gestito i soggetti Irpef, che non operano nell'esercizio di arti e professioni o di imprese o di rapporti di lavoro dipendente; i soggetti Ires, che non operano nell'ambito del reddito di impresa; i soggetti non residenti, per le plusvalenze prodotte in Italia.