Risoluzione concordata nel segno della continuità aziendale

28.9.2021
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Per le imprese resilienti l'unico barlume di speranza è il recovery fund, ma i tempi per la concreta attuazione delle misure potrebbero essere fatali. Un appiglio concreto è allora rappresentato dalle previsioni contenute nel nuovo Codice della Crisi d'impresa in materia di transazione fiscale e contributiva
Ripresa economica post covid. Iniezione massiccia di liquidità nell'economia. Rilancio e ottimismo. Sono questi i leitmotiv che da oltre un anno riecheggiano nelle tribune politiche e mediatiche italiane. Un inno che, tuttavia, sa di beffa, oltre che di danno: ad oggi, infatti, nel “Paese reale”, centinaia di migliaia di imprese e autonomi, abbandonati in prima linea senza difese, sono stati costretti a chiudere i battenti.
Allo stato, per le imprese resilienti l'unico barlume di speranza è il tanto acclamato recovery fund. I tempi per la definizione delle misure e per la loro concreta attuazione, però, potrebbero essere fatali e comportare l'ineluttabile scomparsa di interi settori produttivi. Per queste ragioni, dunque, l'unico appiglio concreto offerto dall'ordinamento è rappresentato dalle previsioni contenute nel cosiddetto nuovo Codice della Crisi d'impresa in materia di transazione fiscale e contributiva, la cui entrata in vigore è stata anticipata dal legislatore proprio al fine di offrire pronto riparo agli imprenditori in difficoltà.
Le nuove disposizioni, infatti, riformando gli articoli 180, 182-bis e 182-ter della legge fallimentare, si rivolgono alle imprese insolventi offrendo loro la possibilità di ridurre e definire la posizione debitoria, anche senza l'approvazione di Agenzia delle Entrate e Inps.
Allo stato, per le imprese resilienti l'unico barlume di speranza è il tanto acclamato recovery fund. I tempi per la definizione delle misure e per la loro concreta attuazione, però, potrebbero essere fatali e comportare l'ineluttabile scomparsa di interi settori produttivi. Per queste ragioni, dunque, l'unico appiglio concreto offerto dall'ordinamento è rappresentato dalle previsioni contenute nel cosiddetto nuovo Codice della Crisi d'impresa in materia di transazione fiscale e contributiva, la cui entrata in vigore è stata anticipata dal legislatore proprio al fine di offrire pronto riparo agli imprenditori in difficoltà.
Le nuove disposizioni, infatti, riformando gli articoli 180, 182-bis e 182-ter della legge fallimentare, si rivolgono alle imprese insolventi offrendo loro la possibilità di ridurre e definire la posizione debitoria, anche senza l'approvazione di Agenzia delle Entrate e Inps.
Nella sua configurazione primigenia, la transazione fiscale aveva a oggetto i soli tributi iscritti a ruolo (non a caso era definita “transazione sui ruoli”) ed era accessibile solo nel corso di una procedura di esecuzione coattiva o concorsuale. Con i numerosi interventi legislativi susseguitisi a partire dal 2005, culminati nell'introduzione all'interno della legge fallimentare degli artt. 182-bis e 182-ter, sono stati considerevolmente potenziati gli strumenti di risoluzione concordata della crisi di impresa. Attualmente, la transazione fiscale si configura come una particolare procedura “transattiva” tra Amministrazione finanziaria e contribuente (art. 182-ter) che, nell'ambito del concordato preventivo (art. 160) o di accordi di ristrutturazione (art. 182-bis), consente alle imprese insolventi il pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario.
La ratio dell'istituto, inizialmente pensato per tutelare, in misura prevalente, gli interessi erariali e l'azione amministrativa, si è evoluta nel senso di contemperare, oggi, tali interessi con la massima salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali. Particolare rilievo assumono le modifiche agli artt. 180, 182-bis e 182-ter della legge fallimentare recentemente introdotte dall'art. 3, comma 1-bis, della legge n. 159/2020, con le quali è stato consentito alle imprese oberate da debiti fiscali e contributivi di ottenere l'omologazione da parte del tribunale di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione, “anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria”. In particolare, in virtù della novella normativa, diversamente da quanto previsto in passato, il Tribunale è tenuto a procedere all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del piano di concordato anche “in mancanza di adesione” da parte dell'Amministrazione finanziaria, quando: a) l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali previste per l'omologa (del 60% o del 30% in taluni casi); e b) il soddisfacimento dei crediti offerto dall'impresa debitrice sia, anche sulla base delle risultanze dell'attestazione resa da un professionista indipendente, più conveniente di quello derivante dall'alternativa liquidatoria.
La ratio dell'istituto, inizialmente pensato per tutelare, in misura prevalente, gli interessi erariali e l'azione amministrativa, si è evoluta nel senso di contemperare, oggi, tali interessi con la massima salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali. Particolare rilievo assumono le modifiche agli artt. 180, 182-bis e 182-ter della legge fallimentare recentemente introdotte dall'art. 3, comma 1-bis, della legge n. 159/2020, con le quali è stato consentito alle imprese oberate da debiti fiscali e contributivi di ottenere l'omologazione da parte del tribunale di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione, “anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria”. In particolare, in virtù della novella normativa, diversamente da quanto previsto in passato, il Tribunale è tenuto a procedere all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del piano di concordato anche “in mancanza di adesione” da parte dell'Amministrazione finanziaria, quando: a) l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali previste per l'omologa (del 60% o del 30% in taluni casi); e b) il soddisfacimento dei crediti offerto dall'impresa debitrice sia, anche sulla base delle risultanze dell'attestazione resa da un professionista indipendente, più conveniente di quello derivante dall'alternativa liquidatoria.
Il dl 24 agosto 2021, n. 118, da ultimo, contribuendo al superamento del contrasto concernente il cosiddetto cram down fiscale, ha espressamente chiarito che per “mancanza di adesione” deve intendersi, non solo l'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria non si sia espressa sulla proposta ma, altresì, quella in cui la stessa abbia espresso voto negativo. Il tribunale, dunque, può omologare forzosamente la transazione fiscale e contributiva anche a seguito del diniego alla relativa proposta manifestato attraverso voto contrario. La tesi cosiddetta estensiva, invero, anche prima di tale intervento normativo era stata adottata, non solo dalla prevalente giurisprudenza di merito (tribunali di Roma, Genova, Pisa e Teramo) ma, seppure incidenter tantum, da quella di legittimità.
L'epurazione degli strumenti di risoluzione concordata della crisi d'impresa dalla discrezionalità valutativa dell'Amministrazione, operata dal codice, potrebbe rappresentare l'unico strumento concreto a disposizione delle imprese sull'orlo del baratro. Una chance, laddove ricorrano i presupposti, assolutamente da non perdere.
Specie considerato che la stessa Agenzia delle entrate, con la Circolare 29 dicembre 2020, n. 34/E, ha invitato i propri uffici “a profondere il massimo impegno nel garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione della crisi di impresa, fornendo - nell'esercizio della propria azione - un adeguato supporto agli operatori che si trovano ad affrontare l'attuale congiuntura economica, nell'ottica di favorire la ripresa produttiva e la conservazione dei livelli occupazionali”.
L'epurazione degli strumenti di risoluzione concordata della crisi d'impresa dalla discrezionalità valutativa dell'Amministrazione, operata dal codice, potrebbe rappresentare l'unico strumento concreto a disposizione delle imprese sull'orlo del baratro. Una chance, laddove ricorrano i presupposti, assolutamente da non perdere.
Specie considerato che la stessa Agenzia delle entrate, con la Circolare 29 dicembre 2020, n. 34/E, ha invitato i propri uffici “a profondere il massimo impegno nel garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione della crisi di impresa, fornendo - nell'esercizio della propria azione - un adeguato supporto agli operatori che si trovano ad affrontare l'attuale congiuntura economica, nell'ottica di favorire la ripresa produttiva e la conservazione dei livelli occupazionali”.