Regime impatriati: cosa accade in caso di mancata iscrizione Aire?

Nicola Dimitri
6.6.2022
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Possono esercitare l’opzione per l’estensione del regime le persone fisiche che durante la loro permanenza all’estero sono state iscritte all’Aire

Sono esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione in esame coloro che non sono stati iscritti all’Aire

Sono, inoltre, esclusi anche i cittadini extracomunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati

regimi agevolativi pensati per attrarre contribuenti dall’estero, in particolare soggetti ad alta capacità economica o in possesso di competenze peculiari e know how, si sono rivelati, senza dubbio, una misura vincente del legislatore, cui ricorrono sempre più persone che hanno interesse a trasferire la propria residenza in Italia.

Sono numerose, tuttavia, le eccezioni cui bisogna prestare attenzione e su cui l’Agenzia delle entrate, spesso, si spende per fornire chiarimenti alle richieste dei contribuenti.

È questo il caso della recente risposta a interpello n. 321/2022 con cui l’Agenzia, tornando sul tema che involge l'applicabilità del regime impatriati, pone l’accento sul requisito dell’iscrizione all’Aire.

Più nel dettaglio, dapprima l’Agenzia mette in evidenza che, a seguito delle modifiche normative all' articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, operate dall'articolo 5 del decreto Crescita, in vigore dal 1° maggio 2019, è possibile fruire di un'estensione temporale del beneficio fiscale in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente: 

  • avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
  • successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento aver acquistato un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà.

Successivamente, la stessa Agenzia sottolinea che l’estensione fino a dieci anni della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati spetta anche a coloro che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

La Legge di Bilancio 2021 ha, infatti, stabilito che possono fruire dell'estensione, mediante l'esercizio di un'apposita opzione:

  • le persone fisiche che durante la loro permanenza all'estero sono state iscritte all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire);
  • i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea; 
  • coloro che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020; 
  • coloro che già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.

Ciò detto, è bene considerare che dalla platea dei potenziali fruitori dell'opzione sono esclusi coloro che non sono stati iscritti all'Aire; i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati.

In questi termini, possono esercitare l’opzione per l’estensione del regime le persone fisiche che durante la loro permanenza all’estero sono state iscritte all’Aire o sono cittadini di Stati membri dell’Unione europea; coloro che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020 e coloro che già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.

Sulla scorta di questo principio, con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha escluso la possibilità di riconoscere il regime agevolativo all’istante che, come si evince dall’interpello, risulta essere una cittadina serba che, nel periodo antecedente al trasferimento della residenza fiscale in Italia, non era iscritta all’Aire in quanto cittadina extracomunitaria in attesa di cittadinanza Italiana.

Redattore e coordinatore dell'area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell'ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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