Quando il contribuente è creditore del fisco: ecco come ottenere il rimborso

Il diritto al rimborso sorge in presenza di un indebito tributario, vale a dire nell’ipotesi in cui il contribuente ha effettuato il pagamento di un tributo in misura superiore rispetto a quella dovuta o per un obbligo inesistente
L’istanza di rimborso è finalizzata ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato e, conseguentemente, a rimuovere le conseguenze, pregiudizievoli, di errori materiali, duplicazione del versamento, inesistenza totale o parziale del relativo obbligo
Il contribuente può risultare creditore dell'Amministrazione finanziaria, in linea di massima, in tre casi: laddove abbia versato una somma non dovuta; ove abbia versato acconti che risultano superare il dovuto (ad es. per crediti che emergono dalla dichiarazione dei redditi); nell'ipotesi in cui vanti un credito di imposta.
Il rimborso da indebito si configura nell'ipotesi in cui il contribuente abbia effettuato un versamento che, in realtà, non era dovuto perché, ad esempio, l'obbligazione tributaria era inesistente o perché il pagamento risulta da un errore di calcolo nella determinazione dell'importo da corrispondere.
Il principio che governa il diritto ad ottenere il rimborso è ricavabile dalle disposizioni contenute nel codice civile ed è l'art. 2033 cc. a dettare la disciplina, a mente del quale: chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto alla restituzione di ciò che ha pagato.
A seconda dei casi, al contribuente è riconosciuto il diritto di far valere la ripetizione dell'indebito attraverso la dichiarazione dei redditi o mediante apposita istanza.
Il contribuente ha la possibilità di ottenere il rimborso compilando, all'interno del modello Redditi, il quadro Rx; successivamente, effettuati i dovuti controlli, l'Agenzia delle entrate, provvede a rimborsare le somme dovute. In alternativa, laddove il soggetto passivo non dovesse indicare il credito all'interno del quadro Rx anzidetto, il credito verrà riportato all'anno successivo o sarà possibile effettuare la compensazione dello stesso con altri tributi da versare.
Se il contribuente è un dipendente o è un soggetto che rientra nella categoria degli individui tenuti alla compilazione del modello 730, potrà ricevere il rimborso direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico: anche in questo caso, in alternativa al rimborso, il contribuente creditore potrà utilizzare il credito spettante e che risulta dal 730 per pagare in compensazione l'Imu o altre imposte che possono essere versate mediante il modello F24. Il modello 730 è utilizzabile anche dagli eredi del contribuente creditore deceduto.
Come anticipato, il contribuente ha la possibilità di promuovere la richiesta di rimborso anche mediante presentazione di una apposita istanza rivolta all'Agenzia delle entrate; meglio ancora, all'ufficio dell'Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi da cui è sorto il diritto a ottenere il rimborso.
Nel merito, per il rimborso di ritenute dirette o di versamenti diretti, l'istanza deve essere presentata entro il termine decadenziale di 48 mesi a far data dal versamento. Per le imposte indirette, invece, ad esempio per l'imposta di registro o sulle successioni, il termine decadenziale è pari a 3 anni, dall'avvenuto pagamento risultato poi indebito.
All'interno dell'istanza, che potrà essere trasmessa via pec, posta ordinaria o presentata allo sportello, il contribuente dovrà indicare l'ammontare dell'importo richiesto e le motivazioni che giustificano detta richiesta (le ragioni a fondamento del suo diritto al rimborso), unitamente a tutti i documenti utili.
Ebbene, alla domanda di rimborso presentata possono seguire due esiti: il primo, corrisponde all'ipotesi in cui la domanda è accolta. In tal caso l'Agenzia, che dopo i controlli necessari ha riconosciuto la sussistenza del credito, effettua un bonifico sul conto corrente bancario o postale del contribuente (che avrà precedentemente indicato il relativo Iban).
Il secondo caso, corrisponde all'ipotesi in cui la domanda di rimborso sia respinta. In questa circostanza, l'Agenzia emette un provvedimento di diniego di rimborso avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso.
Il diritto del contribuente a presentare opposizione emerge anche nel caso in cui l'Agenzia non dovesse emettere alcun provvedimento: infatti, trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso il silenzio dell'Agenzia si interpreta alla stregua di un rifiuto tacito.
Un altro aspetto che il contribuente deve tenere presente è quello che concerne gli interessi da ritardo nel pagamento del rimborso: il soggetto passivo che vanti un credito ha diritto all'interesse nella misura dell'1% su base semestrale.