Proventi illeciti: quando sono inclusi nella base imponibile?

I proventi da attività illecite sono esclusi dalla base imponibile qualora il provvedimento ablatorio sia intervenuto nel medesimo periodo d'imposta in cui si è consolidato il reddito
Anche il provento illecito costituisce reddito imponibile, nell’ambito dell’anno di percezione
Anche i proventi illeciti possono essere tassati. È questo
uno dei principi ricavabili da una recente pronuncia della Corte di Cassazione,
n. 28412 del 2022.
Più nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno affermato che devono ritenersi imponibili i proventi illeciti al ricorrere di almeno due condizioni, vale a dire:
- quando i proventi siano ascrivibili ad una delle categorie reddituali previste dal sistema delle imposte dei redditi;
- quando i proventi non siano o non siano stati ancora soggetti a sequestro o confisca penale.
È bene specificare che ai sensi dell’art. 36 Tuir, ove i proventi illeciti non siano ascrivibili ad una specifica categoria reddituale, questi saranno ricondotti sotto la categoria dei redditi diversi.
Inoltre, secondo la Suprema Corte, verrà escluso
l’assoggettamento a tassazione dei proventi illeciti quando sia intervenuto un
provvedimento ablatorio nel medesimo periodo d’imposta in cui si è consolidato
il reddito. I proventi da attività illecite sono perciò esclusi dalla base
imponibile soltanto qualora il provvedimento ablatorio sia intervenuto nel
medesimo periodo d'imposta in cui si è consolidato il reddito, in quanto se l'ablazione
interviene nello stesso periodo di imposta, viene meno il presupposto del
possesso del reddito prima dell'insorgenza dell'obbligo dichiarativo.
Al contrario, ove si crei una divaricazione di
periodo d'imposta tra la percezione del reddito e l'applicazione della confisca
o del sequestro, le imposte devono essere versate sui proventi conseguiti
dall'illecito penale.
In conclusione, nel caso in cui venga accertata la percezione di somme derivanti da reati, quali ad esempio corruzione, concussione o truffa, deve essere valutata l’imponibilità di tali proventi illeciti secondo le ordinarie categorie di reddito ex art. 6 del Tuir, e comunque alla stregua di redditi diversi.