I prodotti atipici e la clientela non “retail”

21.2.2020
Tempo di lettura: 3'
La scelta dell'attuale normativa di liberalizzare l'offerta di titoli anche altamente rischiosi ai clienti professionali, ritenuti in grado di sopportarli facilmente, è del tutto erronea e incostituzionale: la separazione di piani si rivela fragile, apparente e fittizia, con la conseguenza di caratterizzare tutta la finanza in senso fortemente speculativo
In materia di prodotti complessi, la normativa Consob, sulle orme dell'Esma, si basa sulla distinzione tra clientela retail e clientela professionale, sconsigliando alla clientela retail l'offerta di quelli più problematici: una volta che ci si concentra sui controlli di merito e su tutta la categoria dei titoli atipici, detta distinzione è sì fondamentale, ma ai soli fini della trasparenza e dell'appropriatezza e adeguatezza, non ai fini del divieto di abusività. I clienti retail possono, quindi, essere destinatari dell'offerta di tali prodotti nel rispetto della massima trasparenza e della loro massima consapevolezza del volere, fermo restando il citato divieto di abusività.
D'altro canto, evidentemente, i clienti professionali possono rendere meno stringente e più elastico il divieto di abusività e rinunciare così alla tutela dal risparmio e investire il proprio patrimonio come meri speculatori. Ma, per questo tipo di clientela, il discorso non finisce qui: evidentemente, gli organi sociali dell'investitore diventano, in via inequivoca e documentale, autori di una gestione imprenditoriale disinvolta con tutte le conseguenze, anche di legge e a loro personale carico (basti pensare ai profili di responsabilità), ma soprattutto vi è una profonda incisione sul bilancio e sul patrimonio da un lato, mentre dall'altro si registra una trasformazione radicale dell'attività con la speculazione che assurge al ruolo di elemento caratterizzante dell'investimento del proprio patrimonio.
Ebbene, nel momento in cui l'investimento del patrimonio dell'intermediario viene a essere caratterizzato da speculazione, è evidente che tale caratterizzazione finisce con l'investire anche l'offerta ai clienti: tale effetto espansivo è inevitabile, in quanto chi assume rischi elevati tende, nel momento in cui l'esito è negativo, a traslarli su altri: poiché, notoriamente è di grande difficoltà la tutela nei confronti dell'emittente o di altri intermediari, la traslazione sui clienti finisce con il diventare scontata ed è una traslazione che riguarda soprattutto i profili negativi.
Ebbene, nel momento in cui l'investimento del patrimonio dell'intermediario viene a essere caratterizzato da speculazione, è evidente che tale caratterizzazione finisce con l'investire anche l'offerta ai clienti: tale effetto espansivo è inevitabile, in quanto chi assume rischi elevati tende, nel momento in cui l'esito è negativo, a traslarli su altri: poiché, notoriamente è di grande difficoltà la tutela nei confronti dell'emittente o di altri intermediari, la traslazione sui clienti finisce con il diventare scontata ed è una traslazione che riguarda soprattutto i profili negativi.

Il risultato finale è addirittura l'alterazione del profilo della banca da creditrice e intermediaria al servizio del risparmio a speculatore a tutto campo, in modo da un lato addirittura pervasivo e prevalente e dall'altro aggressivo nei confronti dei clienti e con tendenza a trasferire su questi i rischi negativi, apportando così una lesione profonda alle loro ragioni di investimento.
Il disastro della crisi finanziaria del 2008 e recentemente di Deutsche Bank nasce qui: anche le basi della bolla speculativa, che può scoppiare da un momento all'altro con i tassi di interesse negativi, trovano qui le proprie fondamenta.
La fissazione di limiti all'attività speculativa in proprio degli intermediari finanziari, in termini sia quantitativi sia qualitativi, è assolutamente imprescindibile. Ma non solo: la traslazione delle attività fortemente rischiose dal patrimonio degli intermediari a quello dei clienti diventa un fenomeno di inquinamento della finanza se non si rivela oggetto di controlli e di verifiche capillari atti ad impedire ogni profilo abusivo, la cui potenzialità è evidentemente altissima.
In definitiva, l'impostazione della normativa che considera normale e fisiologica la coesistenza di risparmio e speculazione è profondamente erronea in quanto la speculazione è incompatibile con il risparmio ed essendo più forte tende a fagocitarlo e a lederlo.
È una scelta anche del tutto incostituzionale per violazione dell'art. 47 della Costituzione che tutela il risparmio in tutte le sue forme, non solo come deposito bancario ma anche come investimento finanziario, mentre quest'ultimo viene così lasciato alla mercé della peggiore e più sfrenata speculazione.
Ma non solo, si viola anche il deposito bancario, rendendo marginale l'attività creditizia, sfavorita rispetto alla speculazione. E si viola anche la stabilità dell'intera finanza e con essa dell'economia “tout court”.
A cura di Francesco Bochicchio, studio Bochicchio & Partners
Il disastro della crisi finanziaria del 2008 e recentemente di Deutsche Bank nasce qui: anche le basi della bolla speculativa, che può scoppiare da un momento all'altro con i tassi di interesse negativi, trovano qui le proprie fondamenta.
La fissazione di limiti all'attività speculativa in proprio degli intermediari finanziari, in termini sia quantitativi sia qualitativi, è assolutamente imprescindibile. Ma non solo: la traslazione delle attività fortemente rischiose dal patrimonio degli intermediari a quello dei clienti diventa un fenomeno di inquinamento della finanza se non si rivela oggetto di controlli e di verifiche capillari atti ad impedire ogni profilo abusivo, la cui potenzialità è evidentemente altissima.
In definitiva, l'impostazione della normativa che considera normale e fisiologica la coesistenza di risparmio e speculazione è profondamente erronea in quanto la speculazione è incompatibile con il risparmio ed essendo più forte tende a fagocitarlo e a lederlo.
È una scelta anche del tutto incostituzionale per violazione dell'art. 47 della Costituzione che tutela il risparmio in tutte le sue forme, non solo come deposito bancario ma anche come investimento finanziario, mentre quest'ultimo viene così lasciato alla mercé della peggiore e più sfrenata speculazione.
Ma non solo, si viola anche il deposito bancario, rendendo marginale l'attività creditizia, sfavorita rispetto alla speculazione. E si viola anche la stabilità dell'intera finanza e con essa dell'economia “tout court”.
A cura di Francesco Bochicchio, studio Bochicchio & Partners