Polizze vita "estere" ormai genuinamente nostrane

11.10.2021
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I nuovi dettami Ivass in materia antiriciclaggio potrebbero produrre "side effects" sugli obblighi di monitoraggio fiscale dei prodotti vita emessi in Lps
Il recente provvedimento Ivass n. 111 del 13/07/2021 (o Provvedimento Ivass) emanato per dare applicazione ad alcuni obblighi precipuamente disposti dal D.Lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, potrebbe far ricomprendere le imprese assicurative estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi (o Lps) tra i destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui al D.L. n. 167/90, al pari degli altri intermediari bancari e finanziari residenti.
Ma non sarebbe tutto.
Infatti, una simile innovazione normativa potrebbe produrre "effetti collaterali" anche in materia di monitoraggio fiscale dei contribuenti. In particolare, per coloro che sono contraenti di polizze vita di tipo Ibip (quelle con una componente di investimento di ramo I e/o III o V, anche multiramo) emesse da imprese di assicurazione in Lps c.d. bi-optate (ossia che applichino sia l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale che l'imposta di bollo in modo virtuale), ma che abbiano in dote un qualcosa in più.
Ma vediamo come e perché.
Ma non sarebbe tutto.
Infatti, una simile innovazione normativa potrebbe produrre "effetti collaterali" anche in materia di monitoraggio fiscale dei contribuenti. In particolare, per coloro che sono contraenti di polizze vita di tipo Ibip (quelle con una componente di investimento di ramo I e/o III o V, anche multiramo) emesse da imprese di assicurazione in Lps c.d. bi-optate (ossia che applichino sia l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale che l'imposta di bollo in modo virtuale), ma che abbiano in dote un qualcosa in più.
Ma vediamo come e perché.
Il monitoraggio fiscale dei contribuenti
Per poter comprendere gli impatti del provvedimento Ivass, bisogna ripercorrere brevemente i tratti salienti del monitoraggio fiscale. E come questo sia strettamente connesso e mutuato dalla disciplina antiriciclaggio. Ma giusto qualche cenno, limitandosi alle sole attività finanziarie estere (non si prendono in considerazione quelle patrimoniali) e per quanto basta alle finalità esplicative di questo articolo.
Il modulo Rw contenuto nel fascicolo 2 del modello redditi persone fisiche (brevemente, Quadro Rw) deve essere obbligatoriamente compilato dalle persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che nel periodo d'imposta detengono attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (per completezza d'indagine, si ricorda che a tale obbligo sono anche sottoposti i titolari effettivi dell'investimento) e nel caso in cui, ovviamente, sia da liquidare l'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (o Ivafe). Ma quest'ultima ipotesi è qui irrilevante in quanto si presuppone che l'impresa di assicurazione estera applichi l'imposta di bollo (che fa venir meno uno dei presupposti dell'Ivafe: ossia la detenzione all'estero della polizza ai fini del bollo).
Sono invece da considerarsi attività estere di natura finanziaria quelle attività in relazione alle quali sono realizzati redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria corrisposti da soggetti non residenti, quali, per esempio, società estere, entità giuridiche (es. fondazioni estere e trust esteri) ma anche contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui vi rientrano anche le polizze di assicurazione di tipo Ibip stipulate con compagnie di assicurazione estere, ossia che agiscano in Lps.
Come ai più noto, la compilazione del Quadro RW non sussiste:
a) quando il valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non è superiore a 15.000 euro; nonché
b) per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (ciò che si concretizza con il mandato all'incasso ad una banca o con il mandato amministrativo, con o senza intestazione, ad una fiduciaria).
Con riferimento a quest'ultimo interpunto b), è sempre stato dibattuto se fosse stata ragionevolmente necessaria la compilazione del Quadro Rw per quelle polizze vita Ibip emesse da imprese di assicurazione estere in Lps c.d. bi-optate. Non soltanto perché l'applicazione dell'imposta di bollo fa venir meno la necessità della sua compilazione (visto che è l'impresa estera ad applicarla, escludendosi pertanto l'Ivafe e la conseguente necessaria compilazione del Quadro Rw), ma soprattutto perché non ci sarebbe un particolare interesse da parte dell'autorità fiscale a ricevere una segnalazione (ossia quella ottenuta dalla compilazione del Quadro RW) su un'attività finanziaria estera (ossia la polizza vita Ibip) i cui redditi di capitale sarebbero comunque soggetti a tassazione definitiva (a mezzo imposta sostitutiva) da parte dell'impresa estera in Lps c.d. bi-optata.
Ma la ragione - che ha poi portato alla necessaria obbligatorietà della canalizzazione dei flussi in entrata/uscita presso un intermediario finanziario residente anche per le polizze c.d. bi-optate - va trovata altrove e risiede principalmente (se non esclusivamente) nelle ragioni sottostanti al monitoraggio fiscale. E nel fatto che, a differenza degli altri intermediari finanziari residenti, l'impresa estera in Lps non è sottoposta (almeno sino ad oggi) agli obblighi di monitoraggio fiscale a cui invece sono soggetti gli intermediari finanziari residenti.
Ma per comprendere meglio le basi argomentative di tale ragionamento, si rende necessario procedere ad una breve trattazione del monitoraggio fiscale degli intermediari.
Il monitoraggio fiscale degli intermediari
Molti conoscono, o meglio, si soffermano sul solo monitoraggio fiscale del contribuente che si concretizza nell'obbligo di compilazione del Quadro RW per tutte quelle attività estere di natura finanziaria (lo sono anche quelle patrimoniali, ma come si è già anticipato non sono rilevanti ai fini del presente articolo). Ma ai tanti spesso sfugge che esiste un analogo obbligo in capo agli stessi intermediari bancari e finanziari residenti.
Infatti, il monitoraggio fiscale degli intermediari finanziari residenti si concretizza nel loro obbligo di trasmissione all'autorità fiscale di tutti quei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento superiori a 15.000 euro nei quali intervengano, anche attraverso la movimentazione di conti. Ma limitatamente a quelle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e associazioni equiparate.
E poi, così come per l'omonimo monitoraggio in capo al contribuente, anche per quello in capo agli intermediari finanziari residenti sono previsti alcuni esoneri: non sono infatti oggetto di segnalazione quei trasferimenti all'estero di flussi relativi ad:
i) operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti in regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito, in quanto trasferimenti i cui redditi l'intermediario sottopone a tassazione sostitutiva;
ii) operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale se assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, d'imposta o a imposta sostitutiva.
Tra le operazioni di cui al punto ii) ma suscettibili di segnalazione da parte dell'intermediario fiscale residente (e quindi soggette al monitoraggio fiscale), vi rientrano però quelle operazioni in cui i relativi redditi di capitale sono conseguiti direttamente all'estero senza applicazione di ritenute.
Il necessario collegamento funzionale tra i due monitoraggi fiscali
Da quanto sino a qui brevemente illustrato, si possono fare a grandi linee le seguenti considerazioni:
A - Gli obblighi di monitoraggio fiscale a cui è sottoposto l'intermediario presentano analoghi presupposti di quelli in capo al contribuente. Entrambi gli obblighi, infatti, si identificano in una segnalazione al fisco su tutte quelle attività finanziarie estere (per quanto qui interessa) di importo superiore a 15.000 euro.
B - Fintantoché i redditi di un'attività finanziaria estera sono sottoposti a tassazione da parte di un intermediario finanziario residente, allora si rientra nel campo dell'esonero dal monitoraggio fiscale dell'intermediario (e conseguentemente del contribuente). Infatti, l'intermediario, non soltanto tassa i proventi generati, ma monitora anche i flussi da/verso l'Italia.
C - la sottoposizione dei redditi di capitale a tassazione sostitutiva italiana da parte dell'intermediario finanziario estero (si pensi all'impresa di assicurazione in Lps c.d. bi-optata), non è sufficiente ad esonerare l'intermediario finanziario residente dal suo obbligo di monitoraggio fiscale (e il contribuente dal suo). Infatti, nella misura in cui in tali operazioni di trasferimento verso ma soprattutto dall'estero non intervenga un intermediario finanziario residente in grado di monitorare (rectius, tracciare) i flussi in uscita ma anche in entrata dal/al circuito bancario e finanziario italiano, allora tali segnalazioni sono dovute nonostante su tali redditi di capitale l'intermediario estero vi applichi l'imposta sostitutiva.
Le ragioni di tali considerazioni vanno individuate, come si anticipava poc anzi, proprio nella ratio sottostante alla legge sul monitoraggio fiscale e al fatto che, per quanto qui interessa, le imprese di assicurazioni estere in Lps non sono state sino ad oggi soggette a tale normativa.
La ratio sottesa al monitoraggio fiscale
La ratio sottesa alla legge sul monitoraggio fiscale può essere sommariamente individuata nel contrasto all'evasione fiscale internazionale da attuarsi attraverso un monitoraggio valutario che si identifica nel costante tracciamento dei flussi finanziari che transitano da/verso l'estero e che si attua per il tramite di precipue segnalazioni al fisco da parte dell'intermediario finanziario residente oltre che dal contribuente.
E a voler essere più precisi, è proprio l'interruzione della "catena" degli intermediari finanziari residenti attraverso i quali transitano i flussi finanziari a far "scattare" gli obblighi di monitoraggio fiscale. Infatti, nel momento in cui interviene un intermediario non residente in tali flussi, in uscita o in entrata, allora "scatta":
(i) l'obbligo di segnalazione di trasferimento delle somme, rispettivamente, verso o dall'estero da parte dell'intermediario finanziario residente che è stato interessato da tale trasferimento; nonché
(ii) l'obbligo di monitoraggio fiscale in capo al contribuente, nel senso che sarà tenuto (in caso di trasferimento verso l'estero) o non lo sarà più (in caso di trasferimento dall'estero) alla compilazione del Quadro Rw.
Gli obblighi di monitoraggio fiscale in caso di polizze vita "estere" di tipo IBIP c.d. bi-optate
Da quanto precede conseguono due importanti corollari, ossia che il flusso finanziario deve essere continuamente tracciato dal fisco e che la relativa segnalazione da parte dell'intermediario finanziario residente in merito alla movimentazione estera circoscrive gli obblighi di compilazione del Quadro Rw.
Ma per illustrare meglio i due concetti, questa volta lo si farà da un punto di vista operativo.
Si pensi per l'appunto alla polizza vita Ibip emessa da un'impresa di assicurazione estera c.d. bi-optata che operi in Italia in Lps nell'ipotesi in cui il pagamento del premio provenga da un istituto di credito residente in Italia. In questa circostanza, la segnalazione ai fini del monitoraggio (da parte dell'istituto di credito) sul trasferimento dei fondi all'estero per il pagamento del premio sarebbe sì effettuata da un intermediario finanziario residente, ma una volta eseguito il trasferimento verso l'impresa di assicurazione estera (quindi non residente) non ci sarebbe altro intermediario finanziario (residente in Italia) in grado di adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale. Infatti la circostanza di un successivo trasferimento dall'impresa di assicurazione (dovuto ad un riscatto o al pagamento della prestazione assicurativa) verso altro intermediario finanziario non residente interromperebbe la "catena" del monitoraggio fiscale, non essendo l'impresa di assicurazione estera in Lps soggetta a tale obbligo. E tale "tracciamento" dei flussi da/verso l'Italia sfuggirebbe completamente del tutto in caso di operazioni "estero su estero" anche sul pagamento del premio di polizza, ossia qualora le relative somme provengano da un istituto di credito non residente in Italia.
Ecco trovate, entro i limiti di una sommaria analisi, le argomentazioni più attendibili connesse alla obbligatorietà della compilazione del Quadro Rw nel caso di, per quanto qui interessa, polizze vita emesse da imprese di assicurazioni estere in Lps c.d. bi-optate, e il suo corrispondente esonero in caso di conferimento ad intermediario finanziario residente della canalizzazione in entrata/uscita dei flussi finanziari generati dalle polizze vita, anche nel caso in cui tali flussi siano soggetti a tassazione sostitutiva e imposta di bollo (da parte dell'impresa di assicurazione estera): ossia permettere quel continuo tracciamento (rectius, monitoraggio) dei flussi finanziari da e verso l'estero da parte dei soli intermediari finanziari residenti al fine di scongiurare il fenomeno dell'evasione fiscale internazionale, scopo primario della normativa sul monitoraggio fiscale.
Ci sarebbe pur sempre il reporting Crs, qualcuno potrebbe osservare, in quanto l'autorità fiscale Italiana otterrebbe indirettamente, e comunque, dall'istituto di credito e/o dall'impresa di assicurazione (purché residenti in un paese cooperativo) i dati del cliente residente in Italia, i dettagli dell'investimento e qualcosa di più. Ma per l'autorità fiscale ciò non è considerato sufficiente per consentire quel costante monitoraggio dei flussi finanziari da e verso l'estero connessi a contribuenti residenti in Italia.
Il potenziale impatto del Provvedimento IVASS sul monitoraggio fiscale
I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale degli intermediari sono per l'appunto gli intermediari bancari e finanziari così come individuati dalla normativa antiriciclaggio.
Tra gli intermediari residenti, oltre a banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, Sim, Sgr, Sicav etc., vi rientrano non soltanto le imprese di assicurazione residenti che operano nel ramo vita e le succursali di imprese di assicurazione estere, ma dal recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, anche "le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana". Un termine non propriamente felice che sin dalla sua introduzione ha sempre creato più di qualche dubbio interpretativo: un ossimoro, si potrebbe dire, visto che appare alquanto contraddittorio individuare una impresa che sia stabilita in Italia ma senza succursale.
Senonché, proprio di recente l'Ivass ne ha confermato il suo perimetro, precisando che le "imprese di assicurazione stabilite senza succursale" costituiscono un sottoinsieme delle imprese che operano in libera prestazione di servizi e non un tertium genus che si aggiunge a quelle domestiche e in libertà di stabilimento. Per essere più precisi, il Provvedimento Ivass individua tre caratteristiche che devono essere congiuntamente rispettate da tale nuovo sottoinsieme di imprese "stabilite ma senza succursale":
a) operare sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi nel ramo vita; e
b) distribuire sul territorio italiano prodotti vita attraverso intermediari assicurativi domestici - quali agenti, broker, SADA (i.e. i soggetti vigilati CONSOB iscritti alla sezione D del RUI) - o esteri (ossia iscritti nel registro annesso e autorizzati ad esercitare in LPS o in libertà di stabilimento in Italia); e
c) conseguire un totale di premi lordi contabilizzati nel corso dell'anno superiore a € 5 milioni.
Tornando quindi al tema centrale di questa esposizione, e iniziando a tirare le fila di quanto anticipato all'inizio di tale articolo, verrebbe da osservare come una tale definizione possa produrre un effetto domino sulla disciplina del monitoraggio fiscale, visto il stretto richiamo del d.l. n. 167/190 al D.Lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio.
Infatti, stando ad una mera interpretazione letterale dei testi legislativi interessati, una tale definizione di “imprese di assicurazione stabilite senza succursale” porterebbe incontrovertibilmente all'introduzione delle imprese di assicurazione estere che soddisfino le caratteristiche a), b) e c) di tale paragrafo, e che siano allo stesso tempo anche sostituti d'imposta c.d. bi-optati, tra i soggetti sottoposti agli obblighi di monitoraggio fiscale dell'intermediario al pari di un omonimo residente. E pertanto sottoposti ad un ulteriore incombenza: ossia l'effettuazione di quelle segnalazioni all'autorità fiscale Italiana dei flussi finanziari da e verso l' "estero" (ossia fuori dal circuito degli intermediari finanziari residenti) relativi ad operazioni in entrata/uscita dalla polizza (i.e. versamento premi, pagamenti riscatti e prestazioni assicurative).
Ma se così fosse (e se si è stati abbastanza chiari in precedenza), allora verrebbe da chiedersi se l'introduzione di una tale incombenza in capo alle imprese estere in Lps c.d. bi-optate che abbiano un giro d'affari di almeno 5 milioni all'anno non possa anche produrre discutibili “effetti collaterali” sul monitoraggio fiscale dei contribuenti, considerato che ai fini che qui interessano tali imprese entrerebbero a tutti gli effetti nella categoria degli intermediari finanziari residenti al pari delle altre imprese di assicurazione domestiche e a quelle estere che agiscono in libertà di stabilimento in Italia (sede secondaria o branch). E va ricordato il fatto che per i prodotti vita di tipo IBIP emessi da tali ultime due categorie di imprese (domestiche e in stabilimento) non si impone ai contribuenti-contraenti la compilazione del Quadro RW in quanto intermediari finanziari residenti soggetti al monitoraggio fiscale che non interrompono quel tracciamento dei flussi che si è illustrato in precedenza. Quindi, se il brocardo latino “Plus semper in se continet quod est minus” (il più contiene sempre il meno) fosse ancora valido, allora a cosa dovrebbe indurre quanto argomentato sino a questo punto ??? La risposta e le relative considerazioni le lascio al lettore più attento e curioso.
Qualcuno potrebbe anche obiettare che il prodotto Ibip in Lps sia comunque da considerarsi quale attività estera di natura finanziaria in quanto i redditi di capitale da questa realizzati sono corrisposti da "soggetti non residenti" …salvo che, ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale, tali “imprese stabilite senza succursale” debbano invece considerarsi - alla luce dell'innovazione normativa introdotta indirettamente dal Provvedimento Ivass - quali intermediari finanziari residenti. E i relativi prodotti vita, pertanto, andrebbero a qualificarsi quali attività estere ormai “genuinamente” nostrane ? Visto che - almeno ai fini del monitoraggio - non dovrebbero considerarsi emessi da "controparti estere" ? D'altronde, non lo sono neanche ai fini dell'imposta di bollo. Infatti, come si anticipava in precedenza, l'applicazione di tale imposta da parte dell'impresa di assicurazione c.d. bi-optata qualifica il prodotto vita come "domestico". Quindi un'analoga conclusione, anche ai fini del monitoraggio fiscale, non costituirebbe una innovazione nel panorama normativo che abbraccia le polizze Ibip emesse da imprese di assicurazione in Lps c.d. bi-optate appartenenti al sottoinsieme delle "stabilite senza succursale".
Per il momento le domande sono tante, i dubbi sicuramente molteplici e il condizionale doverosamente un obbligo. Ad esempio, non si sono trattati i potenziali effetti che si verificherebbero sulle polizze Ibip emesse da imprese in Lps ma non rientranti nel "circolo delle bi-optate": in questo scenario, infatti, si andrebbero ad aggiungere ulteriori quesiti al contesto già delineato quali se tali imprese siano da considerarsi intermediari finanziari residenti ai fini del monitoraggio fiscale oppure no, come tale risposta si concilierebbe con il fatto che non sono sostituti d'imposta sui redditi di capitale e sul bollo e in un tale contesto quali siano i potenziali "side effects" sulla compilazione del Quadro Rw.
Quindi un intervento chiarificatore da parte delle autorità a ciò proposte è più che ben accetto. Anche perché non ci sarebbe poi così tanto tempo se si considera che la nuova incombenza del monitoraggio fiscale in capo alle “imprese di assicurazione stabilite senza succursale” non sarebbe così tanto lontana: il termine annuale per la trasmissione della relativa comunicazione è collegata a quella della dichiarazione del sostituto d'imposta (ci si augura non per quella di quest'anno, fissata per il prossimo 2 novembre 2021).
