Per ottenere il compenso mostrare la parcella non basta

La prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità della prestazione professionale non può considerarsi come utilmente fornita con la mera produzione della parcella
Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito
Qualora il cliente sia restio a saldare il conto con il professionista, toccherà a quest’ultimo, che agisce in giudizio per ottenere il pagamento, dimostrare su quali basi si fonda il suo diritto.
È questo uno dei principi ricavabili dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 3377 del 2023, con cui i giudici di legittimità hanno, tra le altre cose, specificato che la mera produzione in giudizio della parcella emessa dal professionista – a fronte della prestazione eseguita – non è sufficiente per soddisfare l’onere probatorio posto a carico di chi, come il consulente, vuole far valere in giudizio il suo diritto di essere pagato.
La parcella non basta per dimostrare il compenso
Come afferma la Cassazione, la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità della prestazione professionale non può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, essendo imposto al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa.
Né è sufficiente dimostrare di essersi riferiti alle tariffe professionali.
Osservano i giudici, che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza:
- in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti
- in subordine, in mancanza della convenzione, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice.
Inoltre, quando il compenso per le prestazioni professionali discende da convenzione intervenuta fra le parti, nell'interpretazione della stessa i giudici di rinvio dovranno rivalutare l'elemento letterale dell'accordo, ricostruendo la volontà dei contraenti.
Le spese accessorie e i rimborsi
Continuano i giudici, evidenziando che gli eventuali compensi e rimborsi per le prestazioni accessorie possono essere conglobati dal professionista ma solo se vi è accordo con il committente.
Più nel dettaglio, i predetti accessori e, quindi, anche quelli per rimborso (di spese di viaggio, vitto, alloggio per il tempo passato fuori ufficio, nonché di spese di bollo, di registro, postali, telegrafiche, telefoniche, di cancelleria, di autentica di relazioni o disegni) possono essere conglobati ma tale conglobamento non può essere inteso come un automatico aumento degli onorari a percentuale in base alla sola prestazione dell'opera professionale. Esso implica l'esistenza e la prova di quei fatti o prestazioni specifiche che, giustificando i compensi accessori, ne costituiscano il presupposto.
Pertanto, il professionista non è tenuto a provare l'ammontare dell'esborso, dato che la liquidazione è forfettaria, ma è tenuto a provare che l'esborso ci sia effettivamente stato.