Partecipazione a fondi immobiliari: la non imponibilità dei proventi

Il regime di esenzione trova applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare, ma anche qualora gli investitori partecipino in misura totalitaria in un veicolo societario che pone in essere l'investimento
Ai fini dell’esenzione il veicolo partecipato non deve necessariamente essere residente nel medesimo Stato del partecipante
L’agenzia delle entrate, con una recente risposta ad
interpello n. 327/2022, si è spesa sul tema della non imponibilità dei proventi
derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari.
In particolare, nella risposta al quesito posto
dall’istante, società costituita ai sensi della legge di Singapore ed ivi
residente, l’Agenzia ha reso chiarimenti relativi all’identificazione dei
soggetti nei cui confronti non si applica la ritenuta, evidenziando a quale condizione opera il regime di esenzione sui proventi.
La funzione economica dell’Oicr
Più nel dettaglio, l’Agenzia, in prima battuta, si è spesa
sulla definizione di Oicr, chiarendo che l'Oicr costituito in forma di
patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore» (ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera j, Tuf), è un fondo comune di
investimento e, come tale, svolge una funzione economica (anche alla luce della
lett. k del citato articolo), che si traduce nella gestione collettiva del
risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e nell’autonomia delle
scelte della società di gestione rispetto all'influenza dei
partecipanti.
La non imponibilità dei proventi
Successivamente, la stessa Agenzia ha approfondito gli aspetti fiscali relativi alla non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari.
Richiamando l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, è stato chiarito che è previsto un regime di non imponibilità per i proventi percepiti da:
- fondi pensione e organismi di investimento collettivo del
risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nel decreto
ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni (c.d.
"white list");
- enti od organismi internazionali costituiti in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Ai fini della identificazione dei soggetti nei cui confronti
non si applica la ritenuta, è stato chiarito che gli Oicr esteri sono quei
soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono
istituiti, presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di
investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro
forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a
condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul
soggetto incaricato della gestione dello stesso (cfr. circolare 15 febbraio
2012, n. 2/E).
Il regime di esenzione
Il regime di esenzione trova applicazione non soltanto in
caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare, ma anche qualora i
suddetti investitori partecipino in misura totalitaria in un veicolo societario
che pone in essere l'investimento senza che sia necessario che il veicolo così partecipato sia residente nel medesimo Stato del partecipante: è,
infatti, sufficiente che risultino rispettati i requisiti di residenza
stabiliti dalla richiamata disposizione (articolo 7, comma 3) con riferimento
agli investitori indicati.