Partecipazione a fondi immobiliari: la non imponibilità dei proventi

Nicola Dimitri
14.6.2022
Tempo di lettura: '
È previsto un regime di non imponibilità per i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari percepiti da determinate categorie di enti e soggetti

Il regime di esenzione trova applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare, ma anche qualora gli investitori partecipino in misura totalitaria in un veicolo societario che pone in essere l'investimento

Ai fini dell’esenzione il veicolo partecipato non deve necessariamente essere residente nel medesimo Stato del partecipante

L’agenzia delle entrate, con una recente risposta ad interpello n. 327/2022, si è spesa sul tema della non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari.

In particolare, nella risposta al quesito posto dall’istante, società costituita ai sensi della legge di Singapore ed ivi residente, l’Agenzia ha reso chiarimenti relativi all’identificazione dei soggetti nei cui confronti non si applica la ritenuta, evidenziando a quale condizione opera il regime di esenzione sui proventi.

La funzione economica dell’Oicr

Più nel dettaglio, l’Agenzia, in prima battuta, si è spesa sulla definizione di Oicr, chiarendo che l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore» (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera j, Tuf), è un fondo comune di investimento e, come tale, svolge una funzione economica (anche alla luce della lett. k del citato articolo), che si traduce nella gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e nell’autonomia delle scelte della società di gestione rispetto all'influenza dei partecipanti.

 

La non imponibilità dei proventi

Successivamente, la stessa Agenzia ha approfondito gli aspetti fiscali relativi alla non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari.

Richiamando l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, è stato chiarito che è previsto un regime di non imponibilità per i proventi percepiti da:


  • fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "white list");

  • enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

  • banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Ai fini della identificazione dei soggetti nei cui confronti non si applica la ritenuta, è stato chiarito che gli Oicr esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso (cfr. circolare 15 febbraio 2012, n. 2/E).

Il regime di esenzione

Il regime di esenzione trova applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare, ma anche qualora i suddetti investitori partecipino in misura totalitaria in un veicolo societario che pone in essere l'investimento senza che sia necessario che il veicolo così partecipato sia residente nel medesimo Stato del partecipante: è, infatti, sufficiente che risultino rispettati i requisiti di residenza stabiliti dalla richiamata disposizione (articolo 7, comma 3) con riferimento agli investitori indicati.

Redattore e coordinatore dell'area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell'ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

Cosa vorresti fare?

X
I Cookies aiutano a migliorare l'esperienza sul sito.
Utilizzando il nostro sito, accetti le condizioni.
Consenti