Limite all'utilizzo del contante

22.12.2021
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Dal 1 gennaio 2022 i pagamenti in denaro contante saranno sottoposti al nuovo limite massimo di Euro 999,99
Dal primo gennaio 2022 i pagamenti in denaro contante (e, in generale, i trasferimenti a qualsiasi titolo, tra cui anche i titoli al portatore tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche) saranno sottoposti al nuovo limite massimo di euro 999,99.
L'art. 49, comma 3 bis, d.lgs. n. 231/2007, così come modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a), d.l. n. 124/2019 (c.d. d.l. fiscale) ha previsto la riduzione progressiva dell'utilizzo del denaro contante, inizialmente, introducendo la soglia massima di utilizzo di euro 2.999,99, poi abbassata ad euro 1.999,99 dal primo luglio 2020.
Detto limite riguarderà anche tutti i trasferimenti artificiosamente frazionati, ossia tutte quelle operazioni che, seppur di importo inferiore o uguale al limite stabilito e compiute in un arco temporale di sette giorni, possano essere qualificate come unitarie dal punto di vista economico.
La sanzione per l'utilizzo oltre la soglia è quella prevista dall'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 231/2007: la sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo edittale di euro 3.000,00 fino ad un massimo di euro 50.000,00.
Al fine di coordinare i vari momenti di riduzione del limite massimo di utilizzo del contante, per le violazioni commesse e contestate nel periodo dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il minimo edittale sarà pari ad euro 2.000,00. Successivamente, il minimo edittale sarà ridotto ad euro 1.000,00, come disposto dall'art. 63, comma 1 ter, d.lgs. n. 231/2007, introdotto dall'art. 18, comma 1, lett. b), d.l. n. 124/2019.
L'art. 49, comma 3 bis, d.lgs. n. 231/2007, così come modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a), d.l. n. 124/2019 (c.d. d.l. fiscale) ha previsto la riduzione progressiva dell'utilizzo del denaro contante, inizialmente, introducendo la soglia massima di utilizzo di euro 2.999,99, poi abbassata ad euro 1.999,99 dal primo luglio 2020.
Detto limite riguarderà anche tutti i trasferimenti artificiosamente frazionati, ossia tutte quelle operazioni che, seppur di importo inferiore o uguale al limite stabilito e compiute in un arco temporale di sette giorni, possano essere qualificate come unitarie dal punto di vista economico.
La sanzione per l'utilizzo oltre la soglia è quella prevista dall'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 231/2007: la sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo edittale di euro 3.000,00 fino ad un massimo di euro 50.000,00.
Al fine di coordinare i vari momenti di riduzione del limite massimo di utilizzo del contante, per le violazioni commesse e contestate nel periodo dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il minimo edittale sarà pari ad euro 2.000,00. Successivamente, il minimo edittale sarà ridotto ad euro 1.000,00, come disposto dall'art. 63, comma 1 ter, d.lgs. n. 231/2007, introdotto dall'art. 18, comma 1, lett. b), d.l. n. 124/2019.
Solo per le violazioni che hanno ad oggetto importi superiori ad euro 250.000,00, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nei massimo edittale.
Ancora, è prevista la possibilità di oblazione di cui all'art. 16, l. n. 689/1981, salvo che il trasgressore, nell'anno precedente, si sia già avvalso di detta facoltà.
In ogni caso, resta ferma la possibilità per il trasgressore, prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, di richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze di versare la sanzione in misura ridotta. La riduzione è pari a un terzo di quella irrogata e detta facoltà non è ammessa laddove il destinatario si sia già avvalso del beneficio nei cinque anni precedenti.
I limiti sopra indicati, tuttavia, non operano per i cambiavalute iscritti nell'apposito registro: ed infatti, ai sensi dell'art. 5 quater, d.l. n. 146/2021, sono esclusi dalla citata riduzione i predetti soggetti, per i quali, al contrario, i limite sarà innalzato ad euro 3.000,00.
La ratio sottesa alla citata riduzione è evidente: abbattere l'utilizzo del denaro contante per circoscrivere l'evasione fiscale e le frodi. Non a caso, si parla del c.d. piano Italia Cashless. Le radici dell'intervento risalgono alle decisioni prese dal Governo Monti che ha ridotto l'utilizzo del contante ad euro 1.000,00.
Ancora, è prevista la possibilità di oblazione di cui all'art. 16, l. n. 689/1981, salvo che il trasgressore, nell'anno precedente, si sia già avvalso di detta facoltà.
In ogni caso, resta ferma la possibilità per il trasgressore, prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, di richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze di versare la sanzione in misura ridotta. La riduzione è pari a un terzo di quella irrogata e detta facoltà non è ammessa laddove il destinatario si sia già avvalso del beneficio nei cinque anni precedenti.
I limiti sopra indicati, tuttavia, non operano per i cambiavalute iscritti nell'apposito registro: ed infatti, ai sensi dell'art. 5 quater, d.l. n. 146/2021, sono esclusi dalla citata riduzione i predetti soggetti, per i quali, al contrario, i limite sarà innalzato ad euro 3.000,00.
La ratio sottesa alla citata riduzione è evidente: abbattere l'utilizzo del denaro contante per circoscrivere l'evasione fiscale e le frodi. Non a caso, si parla del c.d. piano Italia Cashless. Le radici dell'intervento risalgono alle decisioni prese dal Governo Monti che ha ridotto l'utilizzo del contante ad euro 1.000,00.
Tuttavia, non può non rilevarsi come dette iniziative stiano per coinvolgere direttamente anche i commercianti o esercenti che non accetteranno i pagamenti mediante mezzi tracciabili (ad es. pos): per questi, dal 2023, sono in discussione sanzioni (euro 30 + 4% del valore della transazione) per il quale è stata rifiutata l'accettazione del pagamento.
Ora, una simile misura lancia un segnale molto forte, di abbandono del contante: tuttavia, pare ingiusto penalizzare gli esercenti che decidano di non ricevere i pagamenti elettronici per evitare, ad esempio, di avere ulteriori costi connessi alla gestione degli stessi.
Si tenga conto che, all'interno dell'Unione Europea, anche altri Stati membri hanno introdotto detto limite: ad esempio, in Francia, Spagna e Portogallo il limite all'utilizzo dei contanti è pari ad euro 1.000,00; in Belgio e Slovacchia, il limite è di euro 3.000,00.
Ne emerge, dunque, un impegno unitario alla lotta al riciclaggio, alla frode ed evasione fiscale, ma di cui sarebbe opportuno fissare una soglia comuni per tutti gli Stati membri, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti per i contribuenti.
Ora, una simile misura lancia un segnale molto forte, di abbandono del contante: tuttavia, pare ingiusto penalizzare gli esercenti che decidano di non ricevere i pagamenti elettronici per evitare, ad esempio, di avere ulteriori costi connessi alla gestione degli stessi.
Si tenga conto che, all'interno dell'Unione Europea, anche altri Stati membri hanno introdotto detto limite: ad esempio, in Francia, Spagna e Portogallo il limite all'utilizzo dei contanti è pari ad euro 1.000,00; in Belgio e Slovacchia, il limite è di euro 3.000,00.
Ne emerge, dunque, un impegno unitario alla lotta al riciclaggio, alla frode ed evasione fiscale, ma di cui sarebbe opportuno fissare una soglia comuni per tutti gli Stati membri, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti per i contribuenti.