Liberalità indirette: quando si applica l’esenzione?

Nicola Dimitri
7.7.2022
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L'imposta di donazione non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento di diritti immobiliari o aziende

Ai fini dell'esenzione in esame è necessaria la presenza del nesso tra la donazione del denaro e l'acquisto dell'immobile

L'esenzione sull’imposta di donazione è riconosciuta nelle ipotesi in cui la donazione o altra liberalità, non formalizzata in atti pubblici, sia collegata ad un trasferimento immobiliare soggetto ad Iva o registro e in esso enunciata

Come noto, l’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.

Tuttavia, ai sensi del comma 4-bis, dell’art. 1 del Tus - testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni -, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, quando per l'atto di trasferimento sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.

L’obiettivo del legislatore consiste nell’evitare di gravare di doppia imposizione la donazione: circostanza che verrebbe alla luce se venisse tassato sia il trasferimento di denaro (ad es. da padre a figlio) vincolato all’acquisto di un immobile, che il bene, cui la donazione è subordinata, al momento dell’acquisto.

L’esenzione, come messo in evidenza dall’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 366 del 2022, è riconosciuta nel caso in cui la "donazione o altra liberalità collegata" sia una liberalità cosiddetta "indiretta", ossia eseguita senza uno specifico atto registrato e consistente nella fornitura di una provvista economica finalizzata ad es. alla compravendita di un immobile o di un'azienda da parte di un terzo.

Più in particolare, l’Agenzia, riprendendo la lettera della norma appena citata, ha chiarito che l'imposta di donazione non si applica nei casi di "donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento di diritti immobiliari o aziende se per essi sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto." Dunque, “in tali ipotesi la donazione "indiretta" collegata all'atto di trasferimento non è soggetta ad imposta di donazione, in quanto si applica la sola tassazione prevista, ai fini dell'imposta di registro (in misura proporzionale) o dell'Iva, per l'atto di trasferimento collegato dal quale essa risulta”.

La donazione potrà essere considerata come collegata a un atto di trasferimento immobiliare solo qualora l'atto di liberalità venga espressamente enunciato nell'atto stesso.

Ai fini dell'esenzione in esame è necessaria la presenza del nesso tra la donazione del denaro e l'acquisto dell'immobile, come chiarito dalla giurisprudenza, di modo che in caso di totale assenza o mancanza di prova di tale nesso, non può dirsi integrata la fattispecie della donazione indiretta.

 

Redattore e coordinatore dell'area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell'ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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