La leva fiscale per attenuare gli effetti degli interessi passivi

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Da tempo i rendimenti dei titoli di Stato danno interessi passivi anziché attivi. Ora il fenomeno si è inevitabilmente trasferito ai conti correnti a partire da quelli di maggiori dimensioni. La leva fiscale può in qualche modo aiutare a ridurre tale effetto
Il fenomeno degli interessi negativi, partito dalle manovre di politica monetaria espansiva da parte delle maggiori banche centrali del mondo, si è diffuso alle emissioni di titoli di Stato e ha recentemente colpito anche i conti correnti.
Molti investitori residenti in Italia si interrogano quindi su come difendersi dalla ‘tassa occulta' degli interessi negativi e se gli stessi siano deducibili dalle imposte in modo da poterne mitigare le conseguenze, almeno in parte.

Senza entrare nel merito della natura civilistica degli interessi attivi negativi, al fine di inquadrare il regime fiscale applicabile, occorre anzitutto distinguere se il soggetto che li subisce agisce fuori o dentro il regime di impresa.

Nel primo caso vi rientrano le persone fisiche non imprenditori (tipicamente i risparmiatori), le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti esteri privi di stabile organizzazione in Italia. Per questi, gli interessi percepiti sul conto corrente o da obbligazioni (governative o corporate) ricadono nella categoria dei redditi di capitale (art. 44, c. 1, lett. h, Tuir), in quanto rappresentano proventi derivanti dall'impiego di capitale. Ora, questo è sicuramente vero per gli interessi positivi. Più dubbio invece è l'inquadramento quando gli interessi sono negativi, poiché erodendo il capitale, generano una perdita. Tuttavia, la categoria dei redditi di capitale non ammette redditi negativi (art. 45, c. 1 Tuir). Non è neppure possibile inquadrarli nella differente categoria dei redditi diversi, che danno luogo a minusvalenze deducibili, posto che in questa categoria vi rientrano tipicamente i proventi derivanti da operazioni di cessione o di chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale (art. 67, c. 1, lett. c-quinquies Tuir).

Vi sono tuttavia alcune diverse fattispecie che permettono di recuperare indirettamente sotto il profilo fiscale i rendimenti negativi.

1 - La prima riguarda i conti tenuti in regime di risparmio gestito (art. 7, D.Lgs. n. 461/1997), che può essere scelto dal risparmiatore, laddove l'intermediario lo consenta. Nell'ambito di tale regime la tassazione viene applicata per masse sulla differenza del risultato maturato dalla gestione fra l'inizio dell'anno (o dell'incarico se inferiore all'anno) e la fine dell'anno (o della gestione) al netto dei costi e dei redditi già tassati o esenti. In questo ambito, tutti i redditi positivi o negativi, generati da redditi di capitali o da redditi diversi, nonché le plusvalenze o le minusvalenze maturate nel corso dell'anno sono sommati e tassati con l'aliquota del 26% (12,5% sui titoli white list). Se la differenza è negativa, la stessa è riportabile per quattro anni.

Merita osservare che gli interessi e le plusvalenze generate dai titoli cosiddetti white list, ovvero titoli emessi dallo Stato italiano o da altri Stati che permettono lo scambio di informazioni con l'Italia o dalle loro divisioni territoriali, sono tassati con la più mite aliquota del 12,5%, anziché del 26% applicata agli altri redditi finanziari fra cui gli interessi sui conti correnti. Per contro, la minusvalenza generata dai titoli white list è computata nella misura del 48,08%, anziché in misura piena, proprio per tenere conto della tassazione attenuata.

2 - Una seconda fattispecie che permette di recuperare gli interessi negativi riguarda le polizze vita. Analogamente al regime gestito, infatti, le polizze vita tassano il risultato della gestione, ovvero la differenza fra le somme corrisposte e i premi versati. In tal modo permettono di recuperare gli eventuali interessi negativi indirettamente, posto che concorrono al risultato della gestione. La polizza presenta inoltre alcuni vantaggi importanti fra cui:

  • mantiene la tassazione al 12,5% sui proventi generati dai titoli white list;

  • la tassazione è differita sino al momento del riscatto o del realizzarsi dell'evento morte;

  • la parte delle prestazioni erogate a copertura della componente demografica è esente da imposta;

  • non sono soggette all'imposta di successione in caso di evento morte.


Inoltre, le sole polizze del ramo I, a differenza delle più comuni polizze ramo III (es: unit linked) e ramo V, hanno tipicamente il capitale garantito. In alcuni casi è garantito anche un rendimento minimo. Infine, non sono soggette all'imposta di bollo proporzionale (2‰ cfr. infra) in quanto non rientrano nella definizione di prodotti finanziari. Tuttavia, le polizze ramo I hanno sovente costi di ingresso e di uscita elevati, nonché costi di gestione che ne riducono l'appetibilità. Inoltre, sono spesso utilizzate per veicolare polizze di Ramo III o V, che non presentano le stesse garanzie di capitale e rendimenti, cosiddette polizze multi-ramo.

3 - Una terza fattispecie riguarda le obbligazioni con scarto di emissione negativo. Si pensi ad esempio ai titoli zero coupon il cui valore di riscatto è inferiore al prezzo di sottoscrizione, come un titolo sottoscritto a 100 e rimborsato a 98. In questo caso, lo scarto negativo (- 2) rappresenta una minusvalenza deducibile nell'ambito dei redditi diversi (art. 67, c. 1, lett. c-ter Tuir), ovvero può essere compensata solo con una plusvalenza (non con interessi attivi) ed è riportabile per i quattro periodi di imposta successivi.

Lo stesso principio vale per le obbligazioni acquistate e vendute sul mercato, laddove però è necessario depurare il prezzo dalla componente di interessi maturata o distribuita nel corso del possesso del titolo.

Ma cosa succede se gli interessi negativi sono subiti da un soggetto che agisce nell'ambito del regime di impresa, quali gli imprenditori individuali, le società di persone (escluse quelle semplici) e le società di capitali? Gli stessi concorrono a formare il reddito di impresa complessivo e, di conseguenza, sono deducibili.

Nel caso in cui il soggetto che subisce gli interessi negativi sia un imprenditore individuale o il socio di una società di persone (snc, sas), il reddito di impresa è soggetto a Irpef progressiva. Nel caso di una società di capitali il reddito è soggetto a Ires nella misura del 24%.

Al fine di avere un quadro esaustivo del carico fiscale sugli strumenti che danno luogo a interessi attivi passivi, occorre accennare brevemente all'imposta di bollo.

Sui conti correnti l'imposta di bollo è applicata in misura fissa pari a 32,40 euro (100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche), se la giacenza media supera i 5mila euro. Invece, tutti gli strumenti finanziari, compresi i conti deposito e i titoli di Stato e le polizze vita ramo III e V, sono soggetti a imposta di bollo in misura proporzionale pari al 2 per mille su base annua. Analogamente, i conti esteri e i titoli detenuti all'estero sono soggetti all'Imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (c.d. Ivafe) nella stessa misura in cui è applicata l'imposta di bollo in Italia. Chiaramente né l'imposta di bollo, né l'Ivafe sono deducibili per il risparmiatore. È fatto salvo il caso dei rapporti in regime di risparmio gestito dove l'imposta è applicata in misura proporzionale (0,2%), anche sulla liquidità, ma è deducibile dal risultato complessivo (ris. Agenzia delle Entrate n. 76/E del 6 novembre 2013).

L'imposta di bollo è limitata a un massimo di 14mila euro nel caso in cui le attività finanziarie siano intestate a un soggetto diverso da una persona fisica, quali tipicamente le società.

Sulla base di quanto sopra descritto è possibile trarre alcune conclusioni sugli strumenti per impiegare il capitale che possono dare luogo a un minor carico fiscale in caso di interessi attivi negativi. In particolare, si può concludere che sotto il profilo fiscale:

  1. il regime del risparmio gestito permette di dedurre gli interessi negativi e l'imposta di bollo, per contro quest'ultima è applicata in misura proporzionale (2‰), anziché fissa (34,20 euro) sulla liquidità in conto corrente;

  2. le polizze ramo I rappresentano una valida alternativa perché garantiscono il capitale, non soggiacciono all'imposta di bollo e mantengono la tassazione al 12,5% sui rendimenti dei titoli white list;

  3. a parità di rendimento negativo, è meglio scegliere le obbligazioni zero coupon rispetto ai conti correnti perché danno luogo a minusvalenze deducibili (riportabili).

  4. una società può risultare un veicolo efficiente per posteggiare la liquidità perché può dedurre gli interessi negativi (laddove applicati) e l'imposta di bollo è limitata (14mila euro)

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Avvocato responsabile del settore tax di Alvarium con particolari competenze nel settore della fiscalità finanziaria, pianificazione patrimoniale e del passaggio generazionale. Ha lavorato in Assonime a Bruxelles e per un primario studio tributario di Milano specializzato nella consulenza cross-border. Collabora con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (Supsi) su vari temi di fiscalità fra Italia e Svizzera.

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