Le detrazioni fiscali passano all’erede?

Il beneficio fiscale legato a detrazioni si trasmette agli eredi
Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette all’erede a condizione che questo conservi la detenzione materiale e diretta del bene
Con una recente risposta a interpello, n. 192/2023, l’Agenzia delle entrate ha reso chiarimenti in merito alla questione che concerne il trasferimento agli eredi delle rate di detrazione residue non fruite dal de cuius.
L’argomento è di assoluto rilievo, in quanto prende in considerazione la possibilità, a seguito della morte del dante causa, per gli eredi di beneficiare o meno di alcune agevolazioni fiscali dallo stesso godute.

Caso di specie
Nel caso di specie, sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, l’istante mette in evidenza che il marito, quando in vita, fruiva delle detrazioni fiscali legate a spese mediche, divise per rate.
Alla morte del coniuge, la moglie, quale erede, chiede se fosse o meno possibile trasferire agli eredi le rate di detrazione residue non fruite dal de cuius, sostenendo, a consolidamento delle ragioni della sua richiesta, che la detrazione possa sopravvivere e essere trasferita anche agli eredi per similitudine con quanto avviene per le detrazioni relative alle spese per ristrutturazione edilizia; ove è previsto che nell'anno del decesso le detrazioni si trasferiscono agli eredi.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia delle entrate in risposta al quesito sottoposto dal contribuente istante, circoscrive il campo della questione, individuando il tema nella possibilità o meno di fruire, in qualità di erede, delle rate di detrazione residue non ancora fruite dal de cuius; nel presupposto della sussistenza della spettanza della detrazione medesima in capo al de cuius su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Sul punto, osserva l’Agenzia, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie.
Inoltre, nel caso in cui tali spese eccedano, complessivamente, il limite di 15.493,71 euro annui, la disposizione normativa consente di ripartire la detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo: la finalità della ripartizione è quella di consentire al contribuente, con problemi di capienza di imposta, di poter beneficiare interamente dell'agevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere già sostenuto ed effettivamente rimasto a carico.
Sul punto, osserva l’Agenzia, la circolare n. 24/E del 7 luglio 2022 ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il contribuente che avesse optato per la ripartizione della spesa in rate dovesse decedere prima di aver beneficiato dell'intera detrazione, l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius può detrarre in un'unica soluzione le rate residue.
In questo senso, il contribuente erede può, nella dichiarazione dei redditi presentata per conto del de cuius, indicare l'importo complessivo delle rate residue per beneficiare, in un'unica soluzione, della detrazione dall'imposta fino a concorrenza dell'imposta.
La questione infatti può essere così risolta per analogia, posto che in tema di detrazioni edilizie è previsto che in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
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