La nuova disciplina sulle polizze a pegno

20.11.2019
Tempo di lettura: 5'
Le bozze di recepimento della direttiva Idd ridisegnano le regole sulla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi in alcune fattispecie
Sono state di recente messe in pubblica consultazione le tanto attese bozze dei regolamenti Consob ed Ivass di recepimento in Italia di Idd che riguardano la distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi (cosiddetti Ibips) e la disciplina della Pog (product oversight governance).
La produzione regolamentare delle due autorità segue la ripartizione delle aree di competenza e di vigilanza: l'Ivass sulle compagnie e sugli intermediari assicurativi tradizionali (agenti e broker), la Consob sugli Ibips distribuiti da intermediari di cui alla lett. d) del Rui (banche e sim).
Proprio la riscrittura delle regole di condotta per questi ultimi ha permesso alla Consob, riformando il Regolamento intermediari, di dettare una nuova disciplina sul conflitto di interessi in tema di distribuzione di Ibips, che presenta caratteri innovativi rispetto a quella precedentemente espressa da Ivass nel Regolamento n. 40 all'art. 55.
Detta norma prevedeva per tutti i distributori e per tutti i prodotti assicurativi l'obbligo di astenersi dall'assumere direttamente, indirettamente, o attraverso rapporti di gruppo o di affari, la contemporanea qualifica da un lato di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e dall'altro di distributore della relativa polizza.
Questa norma è stata nel tempo molto criticata fin dalla sua emanazione e oggetto di riforma da parte del Tar Lazio con riguardo all'operatività del leasing, perché stabiliva un divieto generale ed indifferenziato e, pur concepita nella sua genesi per gestire il fenomeno delle polizze Ppi (Payment protection insurance) legate ai finanziamenti retail, in ragione della sua ampia formulazione aveva finito per colpire pratiche operative non solo non in conflitto di interessi ma, spesso ispirate dal perseguimento dell'interesse del cliente, come nel private banking la concessione di finanziamenti cosiddetti lombard, con polizza a pegno a favore della banca.
La nuova disciplina in consultazione, dopo una lunga gestazione, intende apportare notevoli e positivi cambiamenti. La modifica del Regolamento intermediari riguarda la distribuzione di prodotti di investimenti assicurativi da parte di banche e sim a cui quindi non troverà più applicazione il famigerato art. 55, comma 2, del Regolamento Ivass n. 40.
Il regolamento in consultazione, nel dettare una disciplina sul conflitto di interessi, sostituisce un regime di divieto generale ed astratto con un obbligo di gestione del conflitto stesso con un approccio concreto ed una valutazione da compiere caso per caso.
Si dispone che i distributori, nella redazione della conflict policy, debbano stabilire specificamente per ciascun rapporto contrattuale se la contemporanea qualifica di beneficiario o vincolatario della polizza incida negativamente sull'interesse del contraente. Al fine di compiere detta valutazione devono avere a riferimento due criteri: la contestualità dell'operazione e la situazione finanziaria del contraente.
Questa scelta regolamentare, sicuramente più conforme ai principi ispiratori della direttiva Idd, abiliterà finalmente gli intermediari a porre in essere una serie di condotte che non solo non creano nocumento al cliente, ma che, al contrario, finiscono per perseguire i suoi interessi, naturalmente nel rispetto dei due criteri indicati dalla norma in commento.
Si pensi al caso, molto comune nel private banking, del cliente che, grazie all'intermediazione assicurativa della banca, abbia sottoscritto nel passato uno o più Ibips e che abbia bisogno di liquidità, ma non intenda operare un disinvestimento dei prodotti stessi, vuoi per gli aggravi commissionali in cui potrebbe incorrere, vuoi per non maturare delle minusvalenze che in quel momento gravassero sul prodotto assicurativo.
La richiesta del cliente o la raccomandazione espressa dalla banca di mettere a disposizione del cliente una linea di credito, mettendo a pegno la polizza, potrà essere ritenuta conforme alla normativa di riferimento naturalmente a condizione che il dato temporale tra la distribuzione della polizza e l'esigenza di finanziamento, da un lato, e la coerenza della situazione finanziaria del cliente dall'altro, depongano a favore della composizione del conflitto di interessi immanente in cui si trova il distributore discendente dall'essere remunerato allo stesso tempo sia come collocatore, che come soggetto finanziatore.
Naturalmente questo nuovo regime, non presente nelle modifiche al Regolamento n. 40 dell'Ivass, non troverà applicazione agli intermediari tradizionali ed alle compagnie, ma questo non appare di grande impatto non trovandosi questi soggetti praticamente mai nella contemporanea posizione di intermediari distributori e di vincolatari o beneficiari della garanzia.
Allo stesso modo la nuova disciplina non troverà applicazione in riferimento alla distribuzione dei prodotti assicurativi non di investimento, con ciò trovando conferma, seppur con qualche anno di grave ritardo, che l'opportunità dell'originaria disciplina stava nella repressione di altro fenomeno distributivo.
Detta norma prevedeva per tutti i distributori e per tutti i prodotti assicurativi l'obbligo di astenersi dall'assumere direttamente, indirettamente, o attraverso rapporti di gruppo o di affari, la contemporanea qualifica da un lato di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e dall'altro di distributore della relativa polizza.
Questa norma è stata nel tempo molto criticata fin dalla sua emanazione e oggetto di riforma da parte del Tar Lazio con riguardo all'operatività del leasing, perché stabiliva un divieto generale ed indifferenziato e, pur concepita nella sua genesi per gestire il fenomeno delle polizze Ppi (Payment protection insurance) legate ai finanziamenti retail, in ragione della sua ampia formulazione aveva finito per colpire pratiche operative non solo non in conflitto di interessi ma, spesso ispirate dal perseguimento dell'interesse del cliente, come nel private banking la concessione di finanziamenti cosiddetti lombard, con polizza a pegno a favore della banca.
La nuova disciplina in consultazione, dopo una lunga gestazione, intende apportare notevoli e positivi cambiamenti. La modifica del Regolamento intermediari riguarda la distribuzione di prodotti di investimenti assicurativi da parte di banche e sim a cui quindi non troverà più applicazione il famigerato art. 55, comma 2, del Regolamento Ivass n. 40.
Il regolamento in consultazione, nel dettare una disciplina sul conflitto di interessi, sostituisce un regime di divieto generale ed astratto con un obbligo di gestione del conflitto stesso con un approccio concreto ed una valutazione da compiere caso per caso.
Si dispone che i distributori, nella redazione della conflict policy, debbano stabilire specificamente per ciascun rapporto contrattuale se la contemporanea qualifica di beneficiario o vincolatario della polizza incida negativamente sull'interesse del contraente. Al fine di compiere detta valutazione devono avere a riferimento due criteri: la contestualità dell'operazione e la situazione finanziaria del contraente.
Questa scelta regolamentare, sicuramente più conforme ai principi ispiratori della direttiva Idd, abiliterà finalmente gli intermediari a porre in essere una serie di condotte che non solo non creano nocumento al cliente, ma che, al contrario, finiscono per perseguire i suoi interessi, naturalmente nel rispetto dei due criteri indicati dalla norma in commento.
Si pensi al caso, molto comune nel private banking, del cliente che, grazie all'intermediazione assicurativa della banca, abbia sottoscritto nel passato uno o più Ibips e che abbia bisogno di liquidità, ma non intenda operare un disinvestimento dei prodotti stessi, vuoi per gli aggravi commissionali in cui potrebbe incorrere, vuoi per non maturare delle minusvalenze che in quel momento gravassero sul prodotto assicurativo.
La richiesta del cliente o la raccomandazione espressa dalla banca di mettere a disposizione del cliente una linea di credito, mettendo a pegno la polizza, potrà essere ritenuta conforme alla normativa di riferimento naturalmente a condizione che il dato temporale tra la distribuzione della polizza e l'esigenza di finanziamento, da un lato, e la coerenza della situazione finanziaria del cliente dall'altro, depongano a favore della composizione del conflitto di interessi immanente in cui si trova il distributore discendente dall'essere remunerato allo stesso tempo sia come collocatore, che come soggetto finanziatore.
Naturalmente questo nuovo regime, non presente nelle modifiche al Regolamento n. 40 dell'Ivass, non troverà applicazione agli intermediari tradizionali ed alle compagnie, ma questo non appare di grande impatto non trovandosi questi soggetti praticamente mai nella contemporanea posizione di intermediari distributori e di vincolatari o beneficiari della garanzia.
Allo stesso modo la nuova disciplina non troverà applicazione in riferimento alla distribuzione dei prodotti assicurativi non di investimento, con ciò trovando conferma, seppur con qualche anno di grave ritardo, che l'opportunità dell'originaria disciplina stava nella repressione di altro fenomeno distributivo.