La Consulta salva l'addizionale Ires sugli enti finanziari

24.1.2020
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Con la sentenza n. 288 dello scorso 23 dicembre, la Corte Costituzionale si è definitivamente espressa in merito alla dibattuta legittimità dell'addizionale Ires (8,5%) prevista a carico degli enti bancari e finanziari, affermando la legittimità del prelievo
L'addizionale Ires era stata prevista una tantum nel 2013 per compensare il mancato gettito derivante dalla contestuale abolizione della II rata Imu sulla seconda casa e aveva suscitato dubbi sia per lo strumento normativo utilizzato dal legislatore (non essendo ravvisabili la necessità e l'urgenza previste per il decreto-legge) sia per il rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva.
Il prelievo, infatti, colpiva esclusivamente gli operatori del comparto finanziario, indiscriminatamente e anche in assenza di un maggiore reddito. Ben tre giudici di merito, dunque, avevano sollevato una questione di costituzionalità al fine di far verificare alla Consulta che l'aggravio fosse “sorretto da non irragionevoli motivi di politica redistributiva ed economica” e assistito da “una adeguata giustificazione obbiettiva, da tradurre in modo coerente, proporzionale e ragionevole nella struttura dell'imposta”.
La platea di contribuenti che aveva proposto istanza di rimborso, pertanto, si attendeva una pronuncia che analizzasse le motivazioni della disparità di trattamento a discapito del comparto finanziario. Di contro, la risposta fornita dalla Consulta sembra più che altro “politica” e “conservatrice”, fondata su esigenze di gettito e di pareggio del bilancio dello Stato.
La sentenza, infatti, evidenzia come l'introduzione della norma censurata sia stata motivata dall'intento di alleggerire, in un “periodo di difficile e critica congiuntura economica” il carico fiscale gravante sui soggetti che in virtù della titolarità della propria abitazione fossero tenuti al versamento dell'Imu, spostando quindi la tassazione dal comparto immobiliare patrimoniale (che interessa anche le persone fisiche) a quello reddituale relativo solo a determinate persone giuridiche, avvantaggiando anche le famiglie meno abbienti e perciò assicurando una finalità solidaristica e redistributiva.
L'addizionale, pertanto, si manifesterebbe come un bilanciamento finanziario necessario e giustificato dal minor gettito previsto per il periodo considerato. Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti passivi tenuti al pagamento dell'addizionale, la Consulta precisa che la scelta operata dal legislatore, ricaduta sugli enti creditizi e finanziari, sia da ravvisare nello specifico e autonomo indice di capacità contributiva che, in virtù delle peculiari caratteristiche del mercato considerato, sarebbe ad essi riconosciuto.
La Corte Costituzionale, inoltre, ha evidenziato che per effetto di altri interventi normativi (L. n. 147/2013) vi sono state previsioni di favore per le banche (ad esempio in tema di deduzione delle perdite su crediti) e ha sottolineato come contestualizzando l'impatto dell'intervento fiscale censurato si possa concludere che l'addizionale non costituisca un'imposizione arbitraria ma che essa “ha prodotto effetti compensativi in riferimento ai soggetti passivi della nuova imposta”.
La sentenza in commento non sembra rispondere adeguatamente ai dubbi di chi reputa immotivato il prelievo fiscale in oggetto sul comparto finanziario. È pur vero che l'equilibrio tra entrate e spese rappresenta un principio cardine della Costituzione, tuttavia la scelta dei contribuenti da incidere per assicurare tale equilibrio dovrebbe essere sempre saldamente ancorata alla sussistenza di un concreto indice di capacità contributiva, rappresentato da un maggior reddito, e non essere desunto dalla mera appartenenza a una categoria o a un comparto produttivo. Il settore colpito dall'addizionale, si ricorda, è eterogeneo e comprende non solo le banche ma anche soggetti per dimensioni e capacità reddituali completamente diversi (come sgr, sim, ecc.). La stessa attività finanziaria spazia dalle operazioni speculative sino alla gestione del risparmio delle famiglie e non può quindi esser colpita allo stesso modo indistintamente.
Peraltro, anche ammettendo simili generalizzazioni, desta stupore il passaggio nel quale la Corte per affermare una maggiore capacità contributiva dell'intero settore finanziario asserisce che detto mercato “in forza delle descritte barriere strutturali, assume connotati di tipo oligopolistico, con la conseguenza che le imprese in esso operanti dispongono di un significativo potere di mercato, derivante anche da un certo grado (variabile in relazione ai servizi e ai settori) di anelasticità della domanda”. Ammesso che tale potere sia ravvisabile, non risulta comprensibile come ciò si traduca automaticamente in una maggiore capacità contributiva.
Non convince neppure il riferimento ai presunti “effetti compensativi” delle norme sulla deduzione delle perdite su crediti. Tralasciando di considerare che tali norme non producono gli stessi effetti e non hanno la stessa efficacia per tutti i soggetti del comparto finanziario e quindi non giustificano un inasprimento nei confronti di tutti gli enti finanziari, si osserva anche come esse siano disposizioni “di sistema” e non “agevolazioni” che richiedano un contro-bilanciamento mediante l'aggravio di una addizionale.
Peraltro, la stessa Corte in un caso simile aveva ritenuto illegittima la cosiddetta “Robin Hood Tax”, cioè l'addizionale introdotta nel 2008 a carico dei produttori di energia. In quella circostanza l'illegittimità costituzionale venne sostenuta dalla Corte proprio perché l'addizionale costituiva una maggiorazione di aliquota applicata a tutto il reddito d'impresa e non a soli “sovra-profitti”. Non si comprende in effetti come mai in questo caso la maggiorazione del prelievo (del tutto simile) sia stata invece avallata anche in assenza di una solida motivazione diversa dalla mera appartenenza a un dato settore produttivo. È interessante peraltro considerare che mentre la Robin Hood Tax era un'imposta “a regime” e la Consulta l'aveva eliminata solo pro futuro (a partire dalla pubblicazione della sentenza), l'addizionale in oggetto era invece una tantum applicata solo nel 2013.
A voler “pensar male”, quindi, viene in mente che queste decisioni dipendano solo dai conti dello Stato e non da un vero esame di merito della disciplina fiscale: se un prelievo può essere fatto salvo per il passato non c'è problema ad ammetterne l'illegittimità (lo Stato non deve restituire nulla e per il futuro potrà sempre istituire nuove imposte); se invece si verte esclusivamente su fattispecie pregresse che potrebbero comportare esborsi per l'Erario, l'operato del Legislatore viene difeso a ogni costo con buona pace dei diritti dei contribuenti.
La sentenza, infatti, evidenzia come l'introduzione della norma censurata sia stata motivata dall'intento di alleggerire, in un “periodo di difficile e critica congiuntura economica” il carico fiscale gravante sui soggetti che in virtù della titolarità della propria abitazione fossero tenuti al versamento dell'Imu, spostando quindi la tassazione dal comparto immobiliare patrimoniale (che interessa anche le persone fisiche) a quello reddituale relativo solo a determinate persone giuridiche, avvantaggiando anche le famiglie meno abbienti e perciò assicurando una finalità solidaristica e redistributiva.
L'addizionale, pertanto, si manifesterebbe come un bilanciamento finanziario necessario e giustificato dal minor gettito previsto per il periodo considerato. Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti passivi tenuti al pagamento dell'addizionale, la Consulta precisa che la scelta operata dal legislatore, ricaduta sugli enti creditizi e finanziari, sia da ravvisare nello specifico e autonomo indice di capacità contributiva che, in virtù delle peculiari caratteristiche del mercato considerato, sarebbe ad essi riconosciuto.
La Corte Costituzionale, inoltre, ha evidenziato che per effetto di altri interventi normativi (L. n. 147/2013) vi sono state previsioni di favore per le banche (ad esempio in tema di deduzione delle perdite su crediti) e ha sottolineato come contestualizzando l'impatto dell'intervento fiscale censurato si possa concludere che l'addizionale non costituisca un'imposizione arbitraria ma che essa “ha prodotto effetti compensativi in riferimento ai soggetti passivi della nuova imposta”.
La sentenza in commento non sembra rispondere adeguatamente ai dubbi di chi reputa immotivato il prelievo fiscale in oggetto sul comparto finanziario. È pur vero che l'equilibrio tra entrate e spese rappresenta un principio cardine della Costituzione, tuttavia la scelta dei contribuenti da incidere per assicurare tale equilibrio dovrebbe essere sempre saldamente ancorata alla sussistenza di un concreto indice di capacità contributiva, rappresentato da un maggior reddito, e non essere desunto dalla mera appartenenza a una categoria o a un comparto produttivo. Il settore colpito dall'addizionale, si ricorda, è eterogeneo e comprende non solo le banche ma anche soggetti per dimensioni e capacità reddituali completamente diversi (come sgr, sim, ecc.). La stessa attività finanziaria spazia dalle operazioni speculative sino alla gestione del risparmio delle famiglie e non può quindi esser colpita allo stesso modo indistintamente.
Peraltro, anche ammettendo simili generalizzazioni, desta stupore il passaggio nel quale la Corte per affermare una maggiore capacità contributiva dell'intero settore finanziario asserisce che detto mercato “in forza delle descritte barriere strutturali, assume connotati di tipo oligopolistico, con la conseguenza che le imprese in esso operanti dispongono di un significativo potere di mercato, derivante anche da un certo grado (variabile in relazione ai servizi e ai settori) di anelasticità della domanda”. Ammesso che tale potere sia ravvisabile, non risulta comprensibile come ciò si traduca automaticamente in una maggiore capacità contributiva.
Non convince neppure il riferimento ai presunti “effetti compensativi” delle norme sulla deduzione delle perdite su crediti. Tralasciando di considerare che tali norme non producono gli stessi effetti e non hanno la stessa efficacia per tutti i soggetti del comparto finanziario e quindi non giustificano un inasprimento nei confronti di tutti gli enti finanziari, si osserva anche come esse siano disposizioni “di sistema” e non “agevolazioni” che richiedano un contro-bilanciamento mediante l'aggravio di una addizionale.
Peraltro, la stessa Corte in un caso simile aveva ritenuto illegittima la cosiddetta “Robin Hood Tax”, cioè l'addizionale introdotta nel 2008 a carico dei produttori di energia. In quella circostanza l'illegittimità costituzionale venne sostenuta dalla Corte proprio perché l'addizionale costituiva una maggiorazione di aliquota applicata a tutto il reddito d'impresa e non a soli “sovra-profitti”. Non si comprende in effetti come mai in questo caso la maggiorazione del prelievo (del tutto simile) sia stata invece avallata anche in assenza di una solida motivazione diversa dalla mera appartenenza a un dato settore produttivo. È interessante peraltro considerare che mentre la Robin Hood Tax era un'imposta “a regime” e la Consulta l'aveva eliminata solo pro futuro (a partire dalla pubblicazione della sentenza), l'addizionale in oggetto era invece una tantum applicata solo nel 2013.
A voler “pensar male”, quindi, viene in mente che queste decisioni dipendano solo dai conti dello Stato e non da un vero esame di merito della disciplina fiscale: se un prelievo può essere fatto salvo per il passato non c'è problema ad ammetterne l'illegittimità (lo Stato non deve restituire nulla e per il futuro potrà sempre istituire nuove imposte); se invece si verte esclusivamente su fattispecie pregresse che potrebbero comportare esborsi per l'Erario, l'operato del Legislatore viene difeso a ogni costo con buona pace dei diritti dei contribuenti.