Indennizzo assicurativo e Superbonus: sono compatibili?

In questi termini, si può concludere che gli indennizzi assicurati non devono essere sottratti alle spese sostenute per gli interventi di ricostruzione che beneficiano delle detrazioni fiscali
In linea generale, a detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito
In una recente risposta a interpello, n. 459/2022, l’Agenzia delle entrate si è soffermata, sulla scorta di un quesito posto da un contribuente, sulla possibilità di effettuare, fruendo del Superbonus, interventi di recupero su un immobile danneggiato da un evento atmosferico, impiegando l’indennizzo liquidato dall’assicurazione per le lesioni causate allo stesso dai predetti eventi.
Sul punto, l’Agenzia dapprima si è soffermata sull’agevolazione prevista per gli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica.
In particolare, osserva l’Agenzia delle entrate, che l'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, prevede una detrazione dall'imposta lorda delle persone fisiche per le spese sostenute, tra l'altro, per la realizzazione degli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.
Si tratta, nello specifico, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia.
La detrazione spetta con riferimento alle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.
Ne consegue che la detrazione, al contrario, non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. In questo senso, eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione.
Ebbene, ciò considerato, con riferimento specifico al quesito posto, l’Agenzia richiama una precedente circolare, la n. 28/E del 2022, nella quale è stato chiarito che l'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente.