Immobili ed eredità: non tutti gli eredi hanno gli stessi benefici

22.9.2021
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Le detrazioni dei costi di recupero edilizio di un immobile si trasferiscono, al decesso del beneficiario, agli eredi. Ma non possono essere oggetto di ulteriori trasferimenti
Se la detenzione materiale e diretta dell'immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali
L’erede può usufruire, nella dichiarazione dei redditi, della detrazione per spese relative alla ristrutturazione di un immobile acquisito per successione
Nel caso di morte di un contribuente che ha sostenuto delle spese per la ristrutturazione edilizia di un immobile, oltre all'immobile, nella successione si trasferisce agli eredi anche il diritto a detrarre i costi di recupero sostenuti.
Altrimenti detto, gli eredi del de cuius oltre a succedere nella proprietà dell'immobile succedono anche nei diritti di detrazione che seguono il bene.
Gli eredi, quindi, possono subentrare al de cuius nella spettanza delle quote non ancora fruite di detrazione edilizia, relative ai costi di ristrutturazione, dichiarandolo nel modello 730.
In effetti, l'art. 16-bis comma 8 del Tuir prevede che, nel caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Detta norma, dunque, riconosce il diritto degli eredi a godere delle quote residue di detrazione non ancora fruite dal de cuius, nel caso in cui l'immobile, oggetto di ristrutturazione, venga loro trasferito per successione.
Partendo da questo presupposto normativo, l'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 612/2021, chiarisce fino a che punto la successione nel beneficio fiscale può considerarsi legittima e quali soggetti possono effettivamente goderne.
Più nel dettaglio, nel caso di specie, l'istante interpellava l'Agenzia per chiedere se potesse beneficiare della detrazione fiscale, nella misura delle quote non ancora fruite, per i lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile di proprietà della moglie, da poco defunta, trasferito a quest'ultima per successione mortis causa dal padre (suocero dell'istante).
Ebbene, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, il diritto di detrazione spetterebbe solo ai diretti eredi del de cuius, ma non può trasferirsi a ulteriori soggetti. Dunque, nel caso in esame, non può trasferirsi dalla figlia del de cuius al marito della stessa.
In effetti, l'art. 16-bis comma 8 del Tuir prevede che, nel caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Detta norma, dunque, riconosce il diritto degli eredi a godere delle quote residue di detrazione non ancora fruite dal de cuius, nel caso in cui l'immobile, oggetto di ristrutturazione, venga loro trasferito per successione.
Partendo da questo presupposto normativo, l'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 612/2021, chiarisce fino a che punto la successione nel beneficio fiscale può considerarsi legittima e quali soggetti possono effettivamente goderne.
Più nel dettaglio, nel caso di specie, l'istante interpellava l'Agenzia per chiedere se potesse beneficiare della detrazione fiscale, nella misura delle quote non ancora fruite, per i lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile di proprietà della moglie, da poco defunta, trasferito a quest'ultima per successione mortis causa dal padre (suocero dell'istante).
Ebbene, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, il diritto di detrazione spetterebbe solo ai diretti eredi del de cuius, ma non può trasferirsi a ulteriori soggetti. Dunque, nel caso in esame, non può trasferirsi dalla figlia del de cuius al marito della stessa.
È bene specificare, come chiarito dalla stessa Agenzia nella circolare 7/E del 25 giugno 2021, che in caso di acquisizione di un immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero all'erede che ne conserva la detenzione materiale e diretta; a nulla rilevando che questi abbia adibito l'immobile ad abitazione principale. Inoltre, nel caso di esercizio congiunto della detenzione (materiale e diretta) dell'immobile da parte di più eredi, le quote residue di detrazione dovranno essere ripartite in parti uguali.
È necessario, pertanto, per poter succedere non solo nella proprietà di un immobile ma anche nelle quote di detrazione relative allo stesso, che vi sia la detenzione materiale e diretta dello stesso e che questa detenzione perduri tanto nell'anno di accettazione dell'eredità, quanto per ciascun anno per il quale il contribuente/erede intende fruire delle residue rate di detrazione.
Ciò considerato, osserva l'Agenzia, le quote di detrazione competono solo al diretto erede del de cuius, di modo che in caso di vendita o di donazione da parte dell'erede (che ha la detenzione materiale e diretta), le quote residue non fruite da quest'ultimo non si trasferiscono all'acquirente o al donatario.
Inoltre, come emerge dalla risposta ad interpello che qui si commenta, il diritto di detrarre le quote non fruite di detrazione, che si trasferisce dal proprietario dell'immobile agli eredi, non si trasferisce a ulteriori soggetti (dunque a successivi eredi).
In questi termini, osserva l'Agenzia, il diritto a beneficiare della detrazione delle spese di ristrutturazione non fruite dal de cuius, proprietario dell'immobile che ha eseguito i lavori di recupero, si ferma al diretto erede di quest'ultimo; ma non va oltre. Dunque, l'agevolazione che consta nella detraibilità delle spese di ristrutturazione limitatamente alle quote non fruite, compete solo all'erede diretto e non può, trasferirsi nuovamente ad altri soggetti.
Pertanto, alla luce di questi chiarimenti resi nel parere, l'Agenzia ha negato la possibilità all'istante di beneficiare delle quote residue della detrazione acquisite dalla moglie deceduta ma da questa non fruite, a seguito del decesso del padre di lei che aveva sostenuto le spese; chiarendo, altresì, che, ai sensi dell'art. 16-bis comma 8 del Tuir, è consentito un solo trasferimento delle rate residue della detrazione.
È necessario, pertanto, per poter succedere non solo nella proprietà di un immobile ma anche nelle quote di detrazione relative allo stesso, che vi sia la detenzione materiale e diretta dello stesso e che questa detenzione perduri tanto nell'anno di accettazione dell'eredità, quanto per ciascun anno per il quale il contribuente/erede intende fruire delle residue rate di detrazione.
Ciò considerato, osserva l'Agenzia, le quote di detrazione competono solo al diretto erede del de cuius, di modo che in caso di vendita o di donazione da parte dell'erede (che ha la detenzione materiale e diretta), le quote residue non fruite da quest'ultimo non si trasferiscono all'acquirente o al donatario.
Inoltre, come emerge dalla risposta ad interpello che qui si commenta, il diritto di detrarre le quote non fruite di detrazione, che si trasferisce dal proprietario dell'immobile agli eredi, non si trasferisce a ulteriori soggetti (dunque a successivi eredi).
In questi termini, osserva l'Agenzia, il diritto a beneficiare della detrazione delle spese di ristrutturazione non fruite dal de cuius, proprietario dell'immobile che ha eseguito i lavori di recupero, si ferma al diretto erede di quest'ultimo; ma non va oltre. Dunque, l'agevolazione che consta nella detraibilità delle spese di ristrutturazione limitatamente alle quote non fruite, compete solo all'erede diretto e non può, trasferirsi nuovamente ad altri soggetti.
Pertanto, alla luce di questi chiarimenti resi nel parere, l'Agenzia ha negato la possibilità all'istante di beneficiare delle quote residue della detrazione acquisite dalla moglie deceduta ma da questa non fruite, a seguito del decesso del padre di lei che aveva sostenuto le spese; chiarendo, altresì, che, ai sensi dell'art. 16-bis comma 8 del Tuir, è consentito un solo trasferimento delle rate residue della detrazione.