I diritti del coniuge separato all’abitazione familiare

I diritti di abitazione spettano anche al coniuge separato senza addebito a meno che dopo la separazione la casa sia stata da entrambi abbandonata o non sia in collegamento con l’abitazione familiare
Non è possibile impedire al superstite il ritorno nell’ambiente che costituiva l’abitazione familiare, subordinando questo interesse agli interessi esclusivamente patrimoniali degli altri chiamati in concorso
I diritti generalmente riconosciuti al coniuge ai sensi dell’art. 540 del codice civile, sono del tutto riconoscibili anche al coniuge superstite che viveva legalmente separato dal partner, quando ancora in vita?
Questo è il quesito su cui, tra le altre cose, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza, n. 22566 del 2023, sofferma l’attenzione.
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Coniuge separato e diritti successori
La Cassazione chiarisce innanzitutto che al coniuge separato senza addebito, la legge riconosce gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Tuttavia, sottolineano i giudici di legittimità, con riferimento ai diritti di abitazione del coniuge superstite legalmente separato, ci sono due orientamenti.
Il primo orientamento ritiene che la separazione legale implichi, necessariamente, il venir meno del presupposto per la nascita dei diritti di abitazione e di uso, divenendo impossibile, a seguito della separazione, individuare una “casa adibita a residenza familiare”.
Il secondo orientamento ritiene che oggetto dei diritti di abitazione e di uso dovrebbe essere l’ultima casa che fu di residenza comune, benché in un tempo precedente all’apertura della successione, ed i mobili che la corredavano.
Ciò detto, al netto, invero, anche di altri orientamenti relativi ai diritti del coniuge superstite, la Corte osserva che prevalgono gli argomenti che inducono ad accogliere la tesi secondo la quale l’adibizione della casa a residenza familiare non viene meno per il solo fatto della separazione legale e, inoltre, non deve essere necessariamente in atto nel momento di apertura della successione.
La norma, infatti, non annovera fra i presupposti per l’attribuzione dei diritti la convivenza fra coniugi e, d’altra parte, la lettera dell’art. 548 c.c. è chiara nel parificare i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge non separato.
Quando mancano i presupposti per la nascita del diritto di abitazione del coniuge superstite?
Secondo quanto sinora detto, osserva la Corte, i presupposti per la nascita del diritto mancherebbero solo qualora, dopo la separazione, la casa fosse stata abbandonata da entrambi i coniugi o avesse comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare.
In tal caso, essendo cessata l’adibizione a residenza della famiglia, i diritti di abitazione e di uso non sorgono per difetto del presupposto oggettivo, mentre i presupposti continuerebbero a sussistere anche quando la successione si sia aperta in favore di quello che se ne fosse allontanato, lasciando a viverci l’altro ora defunto.
Quali sono i diritti del coniuge separato senza addebito?
I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare.
Inoltre, osserva la corte non è possibile impedire al superstite il ritorno nell’ambiente che costituiva l’abitazione familiare, subordinando questo interesse agli interessi esclusivamente patrimoniali degli altri chiamati in concorso.