Gli utility token nella proposta di regolamento Ue

25.3.2022
Tempo di lettura: '
Il 14 marzo 2022, il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la proposta di regolamento MiCa. Procede spedito il cammino verso una regolamentazione europea delle cripto-attività. Approfondimento sugli utility token
La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività (regolamento MiCa) disciplina tre sottocategorie di cripto-attività: i "token collegati ad attività", i "token di moneta elettronica" e le cripto-attività diverse dalle due sottocategorie precedenti.
Nel presente contributo si analizza la proposta legislazione comunitaria per le cripto-attività diverse dai "token collegati ad attività" e dai "token di moneta elettronica" tra i quali rientrano gli utility token. Tali cripto-attività, secondo la definizione del regolamento MiCa, sono un tipo di cripto-attività destinato a fornire l'accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibile mediante la tecnologia di registro distribuito (Dlt) o una tecnologia analoga, e che è accettato solo dall'emittente di tale token. A titolo esemplificativo, un'azienda può emettere dei token di utilità per consentire ai possessori l'accesso futuro a una piattaforma di servizi, ad esempio informatici o immobiliari, dell'emittente. Semplificando ulteriormente l'utility token può essere equiparato a un "voucher".
Il regolamento comunitario prevede, dunque, un complesso di norme che disciplinano l'offerta al pubblico nell'Unione europea delle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica e l'ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività nell'Unione europea. Sono previsti obblighi in materia di trasparenza e informativa, vigilanza e indagine da parte delle autorità competenti, responsabilità dell'emittente e del relativo consiglio di amministrazione, tutela dei consumatori e prevenzione degli abusi di mercato.
Innanzitutto, l'initial coin offering al pubblico nell'Unione di tali cripto-attività, così come la negoziazione su piattaforme dedicate, è consentita esclusivamente nel caso in cui l'emittente delle cripto-attività sia un soggetto giuridico. La scelta di una specifica qualificazione giuridica dell'emittente è stata operata al fine di garantire che tutte le offerte al pubblico delle cripto-attività in oggetto ovvero tutte le ammissioni di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione siano adeguatamente monitorate e controllate dalle autorità competenti.
Quanto alle autorità competenti, gli Stati membri sono obbligati a designare una o più autorità incaricate di svolgere le funzioni e i compiti di vigilanza ed indagine previsti dal regolamento comunitario in commento e a comunicare la scelta all'Autorità bancaria europea (Abe) e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma).
In relazione, invece, agli obblighi di trasparenza e informativa, l'emittente/soggetto giuridico è tenuto a redigere un white paper sulle cripto-attività. Il white paper deve contenere, tra le altre informazioni: una descrizione dettagliata dell'emittente e una presentazione dei principali partecipanti all'elaborazione e allo sviluppo del progetto, una descrizione dettagliata del progetto dell'emittente, del tipo di cripto-attività che sarà offerto al pubblico o di cui si chiede l'ammissione alla negoziazione, dei diritti e degli obblighi connessi alle cripto-attività e delle procedure e condizioni per l'esercizio di tali diritti, le informazioni sulla tecnologia e gli standard sottostanti applicati dall'emittente delle cripto-attività che consentono la detenzione, la conservazione e il trasferimento di tali cripto-attività.
Nel presente contributo si analizza la proposta legislazione comunitaria per le cripto-attività diverse dai "token collegati ad attività" e dai "token di moneta elettronica" tra i quali rientrano gli utility token. Tali cripto-attività, secondo la definizione del regolamento MiCa, sono un tipo di cripto-attività destinato a fornire l'accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibile mediante la tecnologia di registro distribuito (Dlt) o una tecnologia analoga, e che è accettato solo dall'emittente di tale token. A titolo esemplificativo, un'azienda può emettere dei token di utilità per consentire ai possessori l'accesso futuro a una piattaforma di servizi, ad esempio informatici o immobiliari, dell'emittente. Semplificando ulteriormente l'utility token può essere equiparato a un "voucher".
Il regolamento comunitario prevede, dunque, un complesso di norme che disciplinano l'offerta al pubblico nell'Unione europea delle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica e l'ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività nell'Unione europea. Sono previsti obblighi in materia di trasparenza e informativa, vigilanza e indagine da parte delle autorità competenti, responsabilità dell'emittente e del relativo consiglio di amministrazione, tutela dei consumatori e prevenzione degli abusi di mercato.
Innanzitutto, l'initial coin offering al pubblico nell'Unione di tali cripto-attività, così come la negoziazione su piattaforme dedicate, è consentita esclusivamente nel caso in cui l'emittente delle cripto-attività sia un soggetto giuridico. La scelta di una specifica qualificazione giuridica dell'emittente è stata operata al fine di garantire che tutte le offerte al pubblico delle cripto-attività in oggetto ovvero tutte le ammissioni di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione siano adeguatamente monitorate e controllate dalle autorità competenti.
Quanto alle autorità competenti, gli Stati membri sono obbligati a designare una o più autorità incaricate di svolgere le funzioni e i compiti di vigilanza ed indagine previsti dal regolamento comunitario in commento e a comunicare la scelta all'Autorità bancaria europea (Abe) e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma).
In relazione, invece, agli obblighi di trasparenza e informativa, l'emittente/soggetto giuridico è tenuto a redigere un white paper sulle cripto-attività. Il white paper deve contenere, tra le altre informazioni: una descrizione dettagliata dell'emittente e una presentazione dei principali partecipanti all'elaborazione e allo sviluppo del progetto, una descrizione dettagliata del progetto dell'emittente, del tipo di cripto-attività che sarà offerto al pubblico o di cui si chiede l'ammissione alla negoziazione, dei diritti e degli obblighi connessi alle cripto-attività e delle procedure e condizioni per l'esercizio di tali diritti, le informazioni sulla tecnologia e gli standard sottostanti applicati dall'emittente delle cripto-attività che consentono la detenzione, la conservazione e il trasferimento di tali cripto-attività.
Il white paper deve altresì riportare una sintesi che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisca informazioni fondamentali sull'offerta al pubblico delle cripto-attività o sulla prevista ammissione delle cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività e, in particolare, sugli elementi essenziali delle cripto-attività in questione.
L'emittente deve dichiarare in maniera chiara e inequivocabile nel white paper che le cripto-attività possono perdere tutto il loro valore o parte di esso, possono non essere sempre trasferibili, possono non essere liquide e, se l'offerta al pubblico ha come oggetto utility token, che tali token possono non essere scambiabili con il bene o servizio promesso nel white paper sulle cripto-attività, soprattutto in caso di fallimento o abbandono del progetto.
Il regolamento comunitario stabilisce anche il contenuto minimo obbligatorio che le comunicazioni di marketing relative all'offerta al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica o all'ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività devono avere.
Per evitare oneri amministrativi, non è richiesta l'approvazione ex ante da parte delle autorità competenti del white paper sulle cripto-attività né delle comunicazioni di marketing a esso relative prima della loro pubblicazione. Tuttavia, al fine di consentire la vigilanza, il soggetto emittente deve notificare il white paper e le comunicazioni di marketing all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine almeno 20 giorni lavorativi prima della pubblicazione del white paper. Le autorità competenti provvedono, quindi, a trasmettere all'Esma i white paper sulle cripto-attività che sono stati loro notificati.
L'emittente deve pubblicare il white paper sulle cripto-attività e, se del caso, le comunicazioni di marketing sul proprio sito web entro la data di inizio dell'offerta al pubblico di tali cripto-attività o dell'ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività e fino a che le cripto-attività sono detenute dal pubblico.
Sono previsti alcuni casi di esenzione dagli obblighi di predisposizione, notifica e pubblicazione del white paper che possono, in particolare, avvantaggiare gli emittenti piccole e medie imprese e le start-up e comportare una riduzione dei costi di compliance.
L'esenzione si attiva nelle seguenti situazioni:
(a) le cripto-attività sono offerte gratuitamente;
(b)le cripto-attività sono create automaticamente tramite mining a titolo di ricompensa per il mantenimento della Dlt per la convalida delle operazioni;
(c) le cripto-attività sono uniche e non fungibili con altre cripto-attività;
(d) le cripto-attività sono offerte a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per ogni Stato membro in cui tali persone agiscono per proprio conto;
(e) nell'arco di un periodo di 12 mesi, il corrispettivo totale di un'offerta al pubblico di cripto-attività nell'Unione non supera un milione di euro o l'importo equivalente in un'altra valuta o in cripto-attività;
(f) l'offerta al pubblico delle cripto-attività è rivolta esclusivamente agli investitori qualificati e le cripto-attività possono essere detenute solo da tali investitori qualificati.
Fermo restando l'esonero dal white paper, le comunicazioni di marketing debbono comunque rispettare i precetti del regolamento comunitario.
Per tutelare i possessori di cripto-attività, l'emittente e il proprio organo di amministrazione sono soggetti alle norme in materia di responsabilità civile per le informazioni fornite al pubblico mediante il white paper.
Infine, al fine di garantire ulteriormente la protezione dei consumatori l'emittente è obbligato a offrire il diritto di recesso a qualsiasi consumatore che acquisti le cripto-attività direttamente dall'emittente o da un fornitore di servizi per le cripto-attività che colloca cripto-attività per conto di tale emittente. I consumatori hanno a disposizione 14 giorni per revocare il loro consenso all'acquisto di tali cripto-attività senza incorrere in alcun costo e senza fornire alcuna motivazione. Il diritto di recesso non si applica se le cripto-attività sono ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.
In chiusura si segnala che il 14 marzo 2022 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la proposta di regolamento MiCa aprendo il tavolo di negoziazione con la Commissione e il Consiglio dell'Unione Europea che porterà all'adozione del testo legislativo. Il cammino verso una regolamentazione europea delle cripto-attività procede spedito.
L'emittente deve dichiarare in maniera chiara e inequivocabile nel white paper che le cripto-attività possono perdere tutto il loro valore o parte di esso, possono non essere sempre trasferibili, possono non essere liquide e, se l'offerta al pubblico ha come oggetto utility token, che tali token possono non essere scambiabili con il bene o servizio promesso nel white paper sulle cripto-attività, soprattutto in caso di fallimento o abbandono del progetto.
Il regolamento comunitario stabilisce anche il contenuto minimo obbligatorio che le comunicazioni di marketing relative all'offerta al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica o all'ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività devono avere.
Per evitare oneri amministrativi, non è richiesta l'approvazione ex ante da parte delle autorità competenti del white paper sulle cripto-attività né delle comunicazioni di marketing a esso relative prima della loro pubblicazione. Tuttavia, al fine di consentire la vigilanza, il soggetto emittente deve notificare il white paper e le comunicazioni di marketing all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine almeno 20 giorni lavorativi prima della pubblicazione del white paper. Le autorità competenti provvedono, quindi, a trasmettere all'Esma i white paper sulle cripto-attività che sono stati loro notificati.
L'emittente deve pubblicare il white paper sulle cripto-attività e, se del caso, le comunicazioni di marketing sul proprio sito web entro la data di inizio dell'offerta al pubblico di tali cripto-attività o dell'ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività e fino a che le cripto-attività sono detenute dal pubblico.
Sono previsti alcuni casi di esenzione dagli obblighi di predisposizione, notifica e pubblicazione del white paper che possono, in particolare, avvantaggiare gli emittenti piccole e medie imprese e le start-up e comportare una riduzione dei costi di compliance.
L'esenzione si attiva nelle seguenti situazioni:
(a) le cripto-attività sono offerte gratuitamente;
(b)le cripto-attività sono create automaticamente tramite mining a titolo di ricompensa per il mantenimento della Dlt per la convalida delle operazioni;
(c) le cripto-attività sono uniche e non fungibili con altre cripto-attività;
(d) le cripto-attività sono offerte a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per ogni Stato membro in cui tali persone agiscono per proprio conto;
(e) nell'arco di un periodo di 12 mesi, il corrispettivo totale di un'offerta al pubblico di cripto-attività nell'Unione non supera un milione di euro o l'importo equivalente in un'altra valuta o in cripto-attività;
(f) l'offerta al pubblico delle cripto-attività è rivolta esclusivamente agli investitori qualificati e le cripto-attività possono essere detenute solo da tali investitori qualificati.
Fermo restando l'esonero dal white paper, le comunicazioni di marketing debbono comunque rispettare i precetti del regolamento comunitario.
Per tutelare i possessori di cripto-attività, l'emittente e il proprio organo di amministrazione sono soggetti alle norme in materia di responsabilità civile per le informazioni fornite al pubblico mediante il white paper.
Infine, al fine di garantire ulteriormente la protezione dei consumatori l'emittente è obbligato a offrire il diritto di recesso a qualsiasi consumatore che acquisti le cripto-attività direttamente dall'emittente o da un fornitore di servizi per le cripto-attività che colloca cripto-attività per conto di tale emittente. I consumatori hanno a disposizione 14 giorni per revocare il loro consenso all'acquisto di tali cripto-attività senza incorrere in alcun costo e senza fornire alcuna motivazione. Il diritto di recesso non si applica se le cripto-attività sono ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.
In chiusura si segnala che il 14 marzo 2022 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la proposta di regolamento MiCa aprendo il tavolo di negoziazione con la Commissione e il Consiglio dell'Unione Europea che porterà all'adozione del testo legislativo. Il cammino verso una regolamentazione europea delle cripto-attività procede spedito.