Fondo patrimoniale e sottrazione fraudolenta: quali implicazioni?

Integra il reato di sottrazione fraudolenta la condotta idonea a rappresentare ai terzi una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero
Il fondo patrimoniale può essere segnala della volontà di porre in essere atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni
A certe condizioni, la costituzione di un fondo patrimoniale, con cui si indirizzano i beni ivi segregati ai bisogni della famiglia, può essere considerata un’operazione illecita volta a sottrarre o rendere più difficoltosa l’azione di recupero dei debiti tributari da parte del fisco.
Con una recente sentenza, n. 34139 del 2023, infatti, la Corte di Cassazione si sofferma sul rapporto che intercorre tra reato di evasione e fondo patrimoniale.
La Corte è stata chiamata a pronunciarsi su un caso inerente il trasferimento della proprietà dei beni facenti parti del patrimonio immobiliare dei contribuenti-debitori del fisco ad una società di capitali e un fondo patrimoniale al fine di pregiudicare l'attività recuperatoria della amministrazione.
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Il delitto di sottrazione fraudolenta delle imposte
Il delitto di sottrazione fraudolenta delle imposte, di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, ed è integrato dal porre in essere una alienazione simulata o dal compimento di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi e sanzioni amministrative.
In particolare per "atti fraudolenti", si intendono quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, osserva la Corte, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione.
Altrimenti detto, ribadiscono i giudici di legittimità, per "atto fraudolento" deve intendersi qualsiasi atto, connotato da una componente di artificio, inganno o menzogna, che sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio - o comunque rendendo più difficoltosa - l'azione di recupero del bene in tal modo sottratto alle ragioni dell'Erario.
Il delitto in questione si consuma nel momento e nel luogo in cui venga posto in essere qualsiasi atto che possa mettere in pericolo l'adempimento dell'obbligazione tributaria.
Il medesimo delitto può essere più ‘complesso’, ossia strutturato secondo la attuazione di una pluralità di atti dispositivi volti a rendere più difficile l'individuazione del destinatario finale dei beni ed il loro recupero alle ragioni dell'erario. In questi casi, la cui consumazione del reato si perfeziona con l'ultimo degli atti posti in essere.
Ciò considerato, ad avviso della Corte, integra una condotta fraudolenta:
- la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, posta in essere in concorso dagli imputati, attraverso una pluralità di atti dispositivi o di diversa natura collegati tra loro, finalizzati a ingenerare un apparente depauperamento del patrimonio immobiliare del soggetto debitore verso l'Erario, al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva
- la costituzione di un fondo patrimoniale posto in essere nel corso della prima verifica avente ad oggetto il patrimonio immobiliare del debitore erariale, che veniva gravato da vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, al fine di rendere più difficoltosa l'azione di recupero dei beni.