Fondo in liquidazione, chi paga i debiti?

8.4.2020
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La segregazione dei relativi beni rispetto a quelli della sgr è un punto fermo. La società non può essere ritenuta responsabile in relazione a eventuali sopravvivenze passive, se non in caso di mala gestio
Un tema che negli ultimi mesi sta interessando sempre più gli operatori del mercato è se vi siano, e se del caso quali fossero, le responsabilità della società di gestione del risparmio in relazione ad eventuali sopravvenienze passive che dovessero emergere in capo ad un fondo comune di investimento successivamente alla liquidazione dello stesso. Come noto, il Testo unico della finanza prevede una totale segregazione patrimoniale tra i beni del fondo e quelli della sgr (ovvero di altri fondi comuni di investimento eventualmente gestiti dalla stessa sgr). Tuttavia, poiché non hanno personalità giuridica, è la sgr stessa ad agire per loro conto (assumere obbligazioni, sottoscrivere obbligazioni, effettuare investimenti e compiere ogni altra operazione necessaria). In linea generale, in ogni caso, non vi sono motivi per cui la sgr possa essere chiamata a rispondere delle obbligazioni da essa contratte per conto del fondo d'investimento.
La normativa di settore non prevede una disciplina esaustiva sulla liquidazione dei fondi d'investimento, se non limitatamente alle ipotesi di liquidazione giudiziale (per sostanziale insolvenza del fondo) o di liquidazione del fondo conseguente alla liquidazione coatta amministrativa della società di gestione. In caso di liquidazione giudiziale di un fondo giudicato insolvente, i liquidatori del fondo devono procedere al pagamento delle spese di procedura “utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a disposizione dalla società di gestione che gestisce il fondo”. Da una lettura sistematica e attenta di tale norma, si desume che si possa fare ricorso alle risorse della società di gestione solo per il pagamento delle spese della procedura, non invece per la soddisfazione delle obbligazioni del fondo d'investimento posto in liquidazione. Per le ipotesi di liquidazione coatta della società di gestione o di liquidazione giudiziale del fondo, invece, viene fatto un rinvio, per quanto non espressamente disciplinato dal Tuf, alla normativa prevista dal codice civile sulla liquidazione delle società di capitali. Pertanto, in assenza di diverse indicazioni di legge o di precedenti giurisprudenziali significativi, anche per la liquidazione dei fondi d'investimento pare ragionevole fare riferimento, seppure con le opportune cautele e differenziazioni, alle norme del codice civile sulla liquidazione delle società di capitali.
Come detto in apertura, tema centrale è il profilo di responsabilità per le obbligazioni residue in esito alla procedura di liquidazione del fondo d'investimento. Nello specifico, i creditori del fondo d'investimento posto in liquidazione su di chi possono rivalersi per le obbligazioni contratte sui beni oggetto del patrimonio del fondo liquidato che sono rimaste insoddisfatte in esito alla liquidazione, una volta che il fondo si sia estinto, e quelli che erano beni del patrimonio del fondo liquidato siano stati destinati al patrimonio della sgr? Laddove si ritenessero applicabili anche ai fondi d'investimento i principi posti dal codice civile in materia di obbligazioni sopravvenienti post liquidazione, si dovrebbe concludere che i creditori del fondo possano trovare soddisfazione sui beni eventualmente assegnati alla sgr in esito alla liquidazione del fondo, nonché possano far valere i loro diritti nei confronti di coloro che abbiano beneficiato della liquidazione del fondo, e quindi nei confronti degli investitori del fondo, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al rendiconto finale di liquidazione. Rispetto a tale conclusione si potrebbe però obiettare che le norme in materia di fondi d'investimento si differenziano da quelle del codice civile, in quanto sono poste a tutela del risparmio e, pertanto, non dovrebbero poter essere interpretate in modo tale da pregiudicare il diritto dei risparmiatori che abbiano affidato i loro fondi alla gestione della sgr. Seguendo questa impostazione, non dovrebbe essere possibile alcuna forma di azione nei confronti degli investitori del fondo. Si potrebbe altresì sostenere che, una volta estinto il fondo, venga meno la separazione patrimoniale creata dalla sgr con la costituzione del fondo e, pertanto, la sgr torni a essere responsabile per tutto quanto ricadente nell'ambito del proprio patrimonio. Una tale interpretazione, tuttavia, presta il fianco a varie critiche di natura sostanziale, risultando di fatto non ragionevole e contraria ai principi del nostro ordinamento.
Non vi è dubbio che, fino a quando vive il fondo d'investimento, lo stesso risponde con tutto il suo patrimonio per le obbligazioni contratte dalla sgr per suo conto. Pertanto, gli investitori restano esposti al rischio di vedere perso tutto il capitale da essi immesso nel fondo d'investimento, non avendo alcuna garanzia di restituzione dello stesso. Non si capirebbe perché, quindi, una volta estinto il fondo, gli stessi possano godere di quando ricevuto in fase di liquidazione, anche a danno dei creditori del fondo. La normativa di settore afferma, con estrema chiarezza, il principio di separazione del patrimonio della sgr rispetto a quello del fondo d'investimento. Pertanto, assumendo che in esito alla liquidazione la sgr non abbia ricevuto alcun elemento del patrimonio del fondo, non si capisce perché dovrebbe venire meno il principio di segregazione, esponendo la sgr alle obbligazioni del fondo estinto, introducendo anche un profilo di rischio per la sostenibilità della sgr e la sua capacità di proseguire nella gestione degli altri fondi, proprio nell'interesse della tutela dei risparmiatori.
Il Tuf contempla, inoltre, una responsabilità propria della sgr solo in caso di mala gestio, che parrebbe assimilabile anche all'ipotesi di colpa nella gestione della liquidazione; pertanto, in assenza di un comportamento colposo della sgr non si comprende perché si potrebbe creare una fattispecie di responsabilità diretta per le obbligazioni del fondo. In sintesi, in ipotesi di liquidazione di un fondo d'investimento in bonis, la sgr dovrà operare al fine di liquidare le attività del fondo in un'ottica di preservazione del valore acquisito, effettuando una ricognizione delle attività e passività sussistenti in capo al fondo, considerando anche quelle passività potenziali e ragionevolmente concretizzabili in futuro. Ultimate le operazioni di realizzo degli attivi del fondo e soddisfatte le passività sussistenti, la sgr dovrà redigere un rendiconto da sottoporre ai revisori, il quale potrà prevedere delle riserve o accantonamenti volti a soddisfare passività future e potenziali. Procederà con il riparto a favore degli investitori. Laddove fossero stati previsti accantonamenti per passività potenziali, i relativi fondi potranno essere trattenuti dalla sgr e da essa adeguatamente accantonati, eventualmente anche ricorrendo a un conto dedicato, per un periodo coerente rispetto a quello in cui potrebbero manifestarsi le passività potenziali, prevedendosi che, una volta conclusosi questo periodo, le somme accantonate potranno essere definitivamente devolute agli investitori del fondo. Una volta completati la liquidazione e il riparto e definitivamente estinto il fondo, qualora emergessero passività non conosciute o non ragionevolmente prevedibili in precedenza, i relativi creditori potranno rivolgersi alla sgr, quale gestore e liquidatore del fondo per ottenere soddisfazione dei loro diritti e quest'ultima potrà: (i) soddisfare le richieste dei creditori mediante le somme eventualmente accantonate in esito alla liquidazione del fondo; oppure, in assenza di accantonamenti o in caso di incapienza degli stessi (ii) chiedere agli investitori la restituzione (pro quota e fino a concorrenza della passività emersa) di quanto da loro percepito in esito alla liquidazione del fondo. Resta sempre salva la possibilità per gli investitori del fondo che fossero eventualmente chiamati a rispondere, seppure indirettamente e nei limiti di quanto percepito in esito alla liquidazione, delle obbligazioni del fondo, di rivalersi nei confronti della sgr laddove sussistesse un'ipotesi di mala gestio da parte di quest'ultima.
A cura di Emanuele Grippo e Sara Poetto
Come detto in apertura, tema centrale è il profilo di responsabilità per le obbligazioni residue in esito alla procedura di liquidazione del fondo d'investimento. Nello specifico, i creditori del fondo d'investimento posto in liquidazione su di chi possono rivalersi per le obbligazioni contratte sui beni oggetto del patrimonio del fondo liquidato che sono rimaste insoddisfatte in esito alla liquidazione, una volta che il fondo si sia estinto, e quelli che erano beni del patrimonio del fondo liquidato siano stati destinati al patrimonio della sgr? Laddove si ritenessero applicabili anche ai fondi d'investimento i principi posti dal codice civile in materia di obbligazioni sopravvenienti post liquidazione, si dovrebbe concludere che i creditori del fondo possano trovare soddisfazione sui beni eventualmente assegnati alla sgr in esito alla liquidazione del fondo, nonché possano far valere i loro diritti nei confronti di coloro che abbiano beneficiato della liquidazione del fondo, e quindi nei confronti degli investitori del fondo, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al rendiconto finale di liquidazione. Rispetto a tale conclusione si potrebbe però obiettare che le norme in materia di fondi d'investimento si differenziano da quelle del codice civile, in quanto sono poste a tutela del risparmio e, pertanto, non dovrebbero poter essere interpretate in modo tale da pregiudicare il diritto dei risparmiatori che abbiano affidato i loro fondi alla gestione della sgr. Seguendo questa impostazione, non dovrebbe essere possibile alcuna forma di azione nei confronti degli investitori del fondo. Si potrebbe altresì sostenere che, una volta estinto il fondo, venga meno la separazione patrimoniale creata dalla sgr con la costituzione del fondo e, pertanto, la sgr torni a essere responsabile per tutto quanto ricadente nell'ambito del proprio patrimonio. Una tale interpretazione, tuttavia, presta il fianco a varie critiche di natura sostanziale, risultando di fatto non ragionevole e contraria ai principi del nostro ordinamento.
Non vi è dubbio che, fino a quando vive il fondo d'investimento, lo stesso risponde con tutto il suo patrimonio per le obbligazioni contratte dalla sgr per suo conto. Pertanto, gli investitori restano esposti al rischio di vedere perso tutto il capitale da essi immesso nel fondo d'investimento, non avendo alcuna garanzia di restituzione dello stesso. Non si capirebbe perché, quindi, una volta estinto il fondo, gli stessi possano godere di quando ricevuto in fase di liquidazione, anche a danno dei creditori del fondo. La normativa di settore afferma, con estrema chiarezza, il principio di separazione del patrimonio della sgr rispetto a quello del fondo d'investimento. Pertanto, assumendo che in esito alla liquidazione la sgr non abbia ricevuto alcun elemento del patrimonio del fondo, non si capisce perché dovrebbe venire meno il principio di segregazione, esponendo la sgr alle obbligazioni del fondo estinto, introducendo anche un profilo di rischio per la sostenibilità della sgr e la sua capacità di proseguire nella gestione degli altri fondi, proprio nell'interesse della tutela dei risparmiatori.
Il Tuf contempla, inoltre, una responsabilità propria della sgr solo in caso di mala gestio, che parrebbe assimilabile anche all'ipotesi di colpa nella gestione della liquidazione; pertanto, in assenza di un comportamento colposo della sgr non si comprende perché si potrebbe creare una fattispecie di responsabilità diretta per le obbligazioni del fondo. In sintesi, in ipotesi di liquidazione di un fondo d'investimento in bonis, la sgr dovrà operare al fine di liquidare le attività del fondo in un'ottica di preservazione del valore acquisito, effettuando una ricognizione delle attività e passività sussistenti in capo al fondo, considerando anche quelle passività potenziali e ragionevolmente concretizzabili in futuro. Ultimate le operazioni di realizzo degli attivi del fondo e soddisfatte le passività sussistenti, la sgr dovrà redigere un rendiconto da sottoporre ai revisori, il quale potrà prevedere delle riserve o accantonamenti volti a soddisfare passività future e potenziali. Procederà con il riparto a favore degli investitori. Laddove fossero stati previsti accantonamenti per passività potenziali, i relativi fondi potranno essere trattenuti dalla sgr e da essa adeguatamente accantonati, eventualmente anche ricorrendo a un conto dedicato, per un periodo coerente rispetto a quello in cui potrebbero manifestarsi le passività potenziali, prevedendosi che, una volta conclusosi questo periodo, le somme accantonate potranno essere definitivamente devolute agli investitori del fondo. Una volta completati la liquidazione e il riparto e definitivamente estinto il fondo, qualora emergessero passività non conosciute o non ragionevolmente prevedibili in precedenza, i relativi creditori potranno rivolgersi alla sgr, quale gestore e liquidatore del fondo per ottenere soddisfazione dei loro diritti e quest'ultima potrà: (i) soddisfare le richieste dei creditori mediante le somme eventualmente accantonate in esito alla liquidazione del fondo; oppure, in assenza di accantonamenti o in caso di incapienza degli stessi (ii) chiedere agli investitori la restituzione (pro quota e fino a concorrenza della passività emersa) di quanto da loro percepito in esito alla liquidazione del fondo. Resta sempre salva la possibilità per gli investitori del fondo che fossero eventualmente chiamati a rispondere, seppure indirettamente e nei limiti di quanto percepito in esito alla liquidazione, delle obbligazioni del fondo, di rivalersi nei confronti della sgr laddove sussistesse un'ipotesi di mala gestio da parte di quest'ultima.
A cura di Emanuele Grippo e Sara Poetto