La fiscalità penalizza gli intermediari italiani all'estero

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Recenti pronunce dell'Agenzia delle Entrate hanno confermato l'applicazione dell'imposta di bollo sulla rendicontazione prodotta dagli intermediari finanziari italiani alla clientela estera, penalizzando gli operatori italiani. Ci sono valide ragioni per sostenere la non applicabilità
L'imposta di bollo – come noto - è un'imposta patrimoniale a tutti gli effetti, che colpisce in misura proporzionale pari al 2‰ il valore dei bankable asset (cioè delle attività finanziarie), indicato nella rendicontazione prodotta dagli intermediari italiani. Solo nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche (enti o società), l'imposta è limitata a 14mila euro (equivalente a una base imponibile di 7 milioni di euro).
L'imposta di bollo in misura proporzionale era stata introdotta dal governo Monti nel 2011 (art. 19 del Dl 6 dicembre 2011 n. 201), quando, all'apice della crisi finanziaria, i tassi erano elevati (il Btb decennale rendeva il 7%). In un periodo invece in cui i rendimenti dei titoli obbligazionari sono spesso negativi, l'applicazione di un'imposta patrimoniale penalizza fortemente gli investimenti finanziari. Per poter compensare il prelievo dell'imposta di bollo, un titolo deve rendere almeno il 2,7‰ [2‰/(100%-26%)] al lordo delle imposte (26%) o il 2,28‰ in caso di titoli white list (tassati al 12,5%). Ad oggi, per vedere un tale rendimento dei Btp occorre spostarsi alla scadenza di inizio 2023.

L'imposta di bollo colpisce tipicamente le attività finanziarie dei clienti italiani amministrate da intermediari italiani. Un'analoga imposta – l'Ivafe (Imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero) – colpisce le attività finanziarie detenute da soggetti residenti in Italia presso intermediari esteri.

Ma cosa succede se gli intermediari italiani gestiscono attività di clienti esteri?


Alcune recenti pronunce dell'Agenzia delle Entrate (risp. nr. 496/2019 e nr. 376/2019) hanno risposto a tale interrogativo.

Gli interpelli avevano a oggetto conti deposito intestati a soggetti residenti in Germania gestiti da intermediari italiani, nonostante la gestione e l'amministrazione del rapporto (conto corrente e pagamenti relativi al contro deposito) fossero svolte da una banca tedesca. L'Amministrazione ha ritenuto applicabile l'imposta di bollo in quanto l'oggetto del tributo risiede nelle comunicazioni periodiche inviate alla clientela. Di conseguenza, il presupposto territoriale è collocato in Italia se qui è svolta l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa dell'ente gestore (art.1, lett. a) D.M. 24 maggio 2012), a prescindere dalla residenza del cliente (italiana o estera).

Per poter sfuggire al tributo, l'intermediario italiano non deve gestire le attività finanziarie dei clienti esteri. Tale conclusione chiaramente penalizza il comparto del wealth management italiano nei confronti della clientela estera.

Tuttavia, ci sono valide ragioni per sostenere che l'imposta di bollo non vada applicata nei confronti dei soggetti residenti in Stati legati all'Italia da una convenzione contro le doppie imposizioni.

Di fatti, le convenzioni stipulate dall'Italia sono solitamente basate sul modello Ocse, che all'articolo 22 contengono una disposizione per evitare la doppia imposizione sul patrimonio, come la convenzione fra Italia e Germania (art. 23).

Sulla base di tale disposizione, tutti gli elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente – comprese le attività finanziarie – sono imponibili solo in detto Stato, salvo specifiche eccezioni (immobili, stabili organizzazioni, navi e aerei). Nei casi esaminati nelle risposte, ciò significa che i conti deposito sono imponibili solo in Germania, quale Stato di residenza dei clienti, e non in Italia.

Ora, non vi sono dubbi che l'imposta di bollo debba essere qualificata come un'imposta patrimoniale. Pur in assenza di una definizione legislativa, vi sono tre elementi essenziali che caratterizzano un'imposta sul patrimonio:

  1. il presupposto dell'imposta, costituito dalla mera titolarità di diritti;

  2. la base imponibile, rappresentata dal valore di singoli cespiti (es. il valore di mercato delle attività finanziarie) o di un complesso patrimoniale;

  3. l'aliquota che può essere unica (proporzionale) o progressiva.


Nel caso dell'imposta di bollo sono verificati tutti i presupposti dell'imposta patrimoniale posto che si applica sul valore delle attività finanziarie possedute in misura proporzionale (2‰).

Lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella propria relazione a commento dell'articolo 19 del D.L. n. 201/2011, chiarisce come la finalità della norma sia quella di introdurre nell'ordinamento un'imposta patrimoniale di tipo reale. Inoltre, il Ministero commenta l'introduzione dell'imposta di bollo proporzionale sui prodotti finanziari nella sezione intitolata “Tassazione patrimoniale dei valori mobiliari”.

Sotto altro profilo, basti osservare che dall'Ivafe, che - come detto più volte - è un'imposta analoga all'imposta di bollo - sono detraibili, cioè scomputabili, le imposte patrimoniali estere (art. 19, c. 21 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011).

Ne consegue che l'imposta di bollo sui prodotti finanziari è da qualificare come un'imposta patrimoniale reale perché colpisce singoli componenti della ricchezza del contribuente (le attività finanziarie), a differenza delle imposte patrimoniali soggettive (o generali) che colpiscono l'intero patrimonio del contribuente, come l'imposta sulla sostanza svizzera.

Infine, l'applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni risulta confermata anche da un importante operatore del settore finanziario. Il gruppo Intesa Sanpaolo, infatti, nella Circolare a commento dell'imposta in esame, ha evidenziato: “La necessità di una puntuale verifica delle concrete modalità di applicazione del tributo nei confronti dei non residenti, alla luce delle disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia”.

Per tutto quanto sopra, si può concludere che le attività finanziarie di soggetti residenti in Stati convenzionati con l'Italia non possono essere assoggettate a un'imposta patrimoniale italiana, quale è l'imposta di bollo, anche se detenute tramite un gestore italiano.
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Avvocato responsabile del settore tax di Alvarium con particolari competenze nel settore della fiscalità finanziaria, pianificazione patrimoniale e del passaggio generazionale. Ha lavorato in Assonime a Bruxelles e per un primario studio tributario di Milano specializzato nella consulenza cross-border. Collabora con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (Supsi) su vari temi di fiscalità fra Italia e Svizzera.

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