Eredità: la successione mortis causa di titoli esteri

In caso di titoli esteri ereditati, non assoggettati a imposta di successione per mancanza del requisito territoriale, il calcolo della plusvalenza si basa sul prezzo effettivamente sostenuto dal defunto per l’acquisizione delle azioni o delle quote
Se in successione sono trasmessi titoli esteri, il costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione delle successive plusvalenze non può essere assunto nel valore normale
Altrimenti detto, nel caso di titoli esteri trasmessi per successione, il costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione delle successive plusvalenze non può essere assunto nel valore normale, ricadendo nell'ipotesi di extra-territorialità prevista dall'art. 2 summenzionato.
In questo senso, ad avviso dell'Agenzia, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, nell'ipotesi di partecipazioni che non sono state assoggettate all'imposta sulle successioni per mancanza del presupposto di territorialità, non sarà possibile applicare un criterio di valorizzazione dei titoli previsto nei casi di esenzione dall'imposta; dunque non potrà trovare applicazione il principio, contenuto nell'art. 68 comma 6 del Tuir, per cui, per i titoli esenti dall'imposta sulle successioni, si assume come costo il relativo valore normale.
Il bene ereditato, invece, sostiene l'Agenzia, non ha scontato l'imposta di successione non già per espressa previsione normativa, bensì per carenza del requisito di territorialità.
Per tale ragione, ai fini della determinazione della plusvalenza per i titoli azionari e obbligazionari, acquisiti per successione dal de cuius residente all'estero ed ivi dallo stesso detenuti, deve tenersi conto del costo sostenuto dal dante causa per l'acquisto di tali titoli.