Eredità: la successione mortis causa di titoli esteri

Nicola Dimitri
28.10.2021
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Ai fini dell'imposizione sulle plusvalenze ai titoli esteri trasferiti mortis causa, dal de cuius estero ad un residente, per mancanza del presupposto di territorialità non si applicherà il criterio di valorizzazione dei titoli previsto nei casi di esenzione dall'imposta

In caso di titoli esteri ereditati, non assoggettati a imposta di successione per mancanza del requisito territoriale, il calcolo della plusvalenza si basa sul prezzo effettivamente sostenuto dal defunto per l’acquisizione delle azioni o delle quote

Se in successione sono trasmessi titoli esteri, il costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione delle successive plusvalenze non può essere assunto nel valore normale

Uno dei principi che disciplina l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni è quello di cui all'art. 2 del Dlgs. 346/90, rubricato territorialità dell'imposta, a mente del quale se, alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione, il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.
A partire da questo principio occorre chiedersi cosa accade se nell'asse ereditario del de cuius – soggetto fiscalmente non residente in Italia alla data del decesso – siano presenti partecipazioni sociali e obbligazioni depositate all'estero.
Stando a quanto emerge a seguito della risposta a interpello resa dall'Agenzia delle entrate, n. 675/2021, nel caso di titoli azionari e obbligazionari acquisiti dagli eredi per successione dal de cuius estero e dallo stesso detenuti al di fuori del territorio dello Stato, ai fini della determinazione della plusvalenza, dovrà aversi riguardo al costo sostenuto dal de cuius per l'acquisto degli stessi.

Altrimenti detto, nel caso di titoli esteri trasmessi per successione, il costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione delle successive plusvalenze non può essere assunto nel valore normale, ricadendo nell'ipotesi di extra-territorialità prevista dall'art. 2 summenzionato.

In questo senso, ad avviso dell'Agenzia, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, nell'ipotesi di partecipazioni che non sono state assoggettate all'imposta sulle successioni per mancanza del presupposto di territorialità, non sarà possibile applicare un criterio di valorizzazione dei titoli previsto nei casi di esenzione dall'imposta; dunque non potrà trovare applicazione il principio, contenuto nell'art. 68 comma 6 del Tuir, per cui, per i titoli esenti dall'imposta sulle successioni, si assume come costo il relativo valore normale.
In particolare, contrariamente alla proposta interpetativa su cui puntava l'accento l'erede istante, il valore fiscale dei titoli esteri ereditati non può essere individuato nella disciplina di cui all'art. 68 Tuir il quale, ai fini dell'individuazione del costo fiscalmente riconosciuto di un asset trasferito mortis causa, assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.

Il bene ereditato, invece, sostiene l'Agenzia, non ha scontato l'imposta di successione non già per espressa previsione normativa, bensì per carenza del requisito di territorialità.

Per tale ragione, ai fini della determinazione della plusvalenza per i titoli azionari e obbligazionari, acquisiti per successione dal de cuius residente all'estero ed ivi dallo stesso detenuti, deve tenersi conto del costo sostenuto dal dante causa per l'acquisto di tali titoli.
Redattore e coordinatore dell'area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell'ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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