Eredità e lesione di legittima: cosa fare?

Nicola Dimitri
9.9.2022
Tempo di lettura: 5'
La volontà del testatore non può pregiudicare i diritti dei legittimari titolari di una quota riservata del patrimonio del de cuius

L’azione di riduzione accerta l’esistenza della lesione della legittima con effetti retroattivi che risalgono al momento dell’apertura della successione

Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima

I legittimari e quota di legittima: di cosa si tratta?

Secondo l’ordinamento italiano, ci sono dei soggetti i cui diritti di successione, nell’ambito del passaggio generazionale del patrimonio, non possono essere pregiudicati.

Si tratta di:

  • coniuge
  • figli
  • ascendenti

A questi soggetti, infatti, chiamati “legittimari” e legati al de cuius (defunto) da un vincolo di parentela spetta una quota di patrimonio ereditario che non può essere compromessa.

Proprio per questa ragione, i legittimari dispongono di determinati strumenti per correggere o rimuovere eventuali atti lesivi della quota di patrimonio loro spettante.

In effetti, l’art. 457 del codice civile, sul punto è chiaro:

  • l'eredità si devolve per legge o per testamento
  • si fa luogo alla successione legittima se manca, in tutto o in parte, quella testamentaria
  • le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

In buona sostanza, a favore del coniuge, dei figli legittimi, a cui sono equiparati i figli legittimati e adottivi, dei figli naturali e degli ascendenti legittimi, la legge riserva una quota di eredità, la cd. legittima, che non deve essere "messa in discussione". 

In questo senso, la quota di legittima rappresenta un limite alla facoltà di disporre del de cuius il quale (salvo alcune eccezioni previste dalla legge) non può prescindere dai diritti dei legittimari e dalla quota di patrimonio loro riservata.

Lesione di legittima: cosa fare?

Ci si può rendere conto che la legittima è stata lesa solo al momento dell’apertura della successione. In questa evenienza, occorrerà prendere a riferimento l’art. 556 del codice civile, rubricato Determinazione della porzione disponibile.

Detta norma, per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto effettivamente poteva disporre, prevede una serie di operazioni che consistono:

  • nel calcolo del valore dei beni caduti in successione (il cd. relictum): in questa operazione volta a sondare l’attivo ereditario vanno inclusi anche i beni che hanno formato oggetto di legati di specie ed i crediti
  • nella detrazione dei debiti ereditari: si tratta dei debiti contratti dal defunto, anche nei confronti degli eredi, e quelli sorti a causa della morte, come per esempio le spese funerarie e di sepoltura, le imposte di successione, le spese per la pubblicazione del testamento
  • nella somma al relictum del valore dei beni donati in vita dal defunto (il c.d. donatum): in questa operazione vannoricomprese tutte le liberalità tra vivi, anche per gli atti indiretti o dissimulati

Tale ultima operazione (relativa alla identificazione del valore de i beni donati) è definita riunione fittizia del relictum al donatum poiché si tratta esclusivamente di una operazione contabile che ha come scopo determinare il valore dell’asse ereditario senza perciò comportare un incremento effettivo del relictum.

L’azione di riduzione

Il legittimario può tutelare la quota di riserva riconosciutagli dalla legge attraverso l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni effettuate dal de cuius che hanno leso la legittima, in quanto eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre.

L’azione di riduzione mira a far accertare giudizialmente la lesione della quota di legittima allo stesso spettante e, conseguentemente, a far dichiarare l’inefficacia (totale o parziale), nei suoi confronti, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive.

Più in particolare, l’azione di riduzione accerta l’esistenza della lesione della legittima con effetti retroattivi che risalgono al momento dell’apertura della successione.

La pronuncia che dichiara la riduzione, una volta accertata la lesione dei diritti del legittimario, rende inefficace, nei confronti del legittimario, la disposizione lesiva della legittima e consente la soddisfazione dei diritti del legittimario.

I legittimati a proporre l’azione di riduzione sono:

  • i legittimari 
  • gli eredi del legittimario e i suoi aventi causa 
  • i creditori del legittimario.


La riduzione sulle donazioni

L’art. 555 c.c. stabilisce che le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. 

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.

Inoltre, ai sensi dell’art. 559 c.c. le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori.


Redattore e coordinatore dell'area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell'ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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