Eredità digitale: quando se ne può parlare

17.3.2020
Tempo di lettura: 3'
L'identità e il patrimonio digitale possono integrare la definizione dell'eredità digitale? Distinzioni e conseguenze delle due fattispecie
Il concetto di eredità digitale non è stato ancora definito, né normato, sia a livello comunitario che nazionale. Se appare intuibile che quando parliamo in senso lato di eredità, facciamo riferimento all'automatico trasferimento di beni, ma anche di rapporti giuridici/contrattuali a causa del decesso di una persona, quando parliamo di identità digitale, facciamo riferimento ad aspetti che implicano una disamina più articolata.
In prima approssimazione, se infatti appare indiscutibile che a monte del mondo digitale, vi siano per lo più contratti astrattamente trasmissibili, non tutti i diritti sottesi a tali rapporti, tuttavia, possono formare oggetto di successione automatica, come, ad esempio, quelli personali, riferiti a dati, foto, immagini, condivisioni di contenuti, post, video etc.
Allora forse per focalizzare meglio la sfera digitale, occorre distinguere tra identità e patrimonio digitale.
Sotto il primo aspetto, ci riferiamo alla diffusione dei nostri dati personali via web, delle nostre foto, della nostra immagine nelle relazioni, o contatti, condivisioni di contenuti, post, video, messaggi, anche e soprattutto, sui vari social network e, più in generale, in rete.
Sotto il secondo aspetto, ci riferiamo agli e-document, e-book, dischetti, supporti digitali etc, bitcoin e, in generale, agli account, anche di investimento.
Sotto il primo aspetto, ci riferiamo alla diffusione dei nostri dati personali via web, delle nostre foto, della nostra immagine nelle relazioni, o contatti, condivisioni di contenuti, post, video, messaggi, anche e soprattutto, sui vari social network e, più in generale, in rete.
Sotto il secondo aspetto, ci riferiamo agli e-document, e-book, dischetti, supporti digitali etc, bitcoin e, in generale, agli account, anche di investimento.
Cosa può quindi succedere a questi “asset” in caso di decesso del suo titolare?
Per quanto riguarda i dati personali via web, la nostra immagine nelle relazioni, o contatti, condivisioni di contenuti, post, video, messaggi, etc che potremo raggruppare nella categoria dell'identità digitale, occorre partire dall'art. 27 del Gdpr 679/2019, il quale esclude espressamente l'applicazione del Regolamento europeo ai dati personali delle persone decedute, anche per il trattamento ai fini di archiviazione o di ricerca storica.
La nostra normativa nazionale, attraverso il D.lgs 101/2018, ha, tuttavia, introdotto l'art. 2 terdecies, comma 1, il quale ha modificato l'art. 9 del Codice di protezione dei dati personali, disponendo che i diritti di cui agli artt. 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati “da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.
Al comma 2 si dà, comunque, la possibilità da parte del de cuius di porre un veto, ovvero vietare l'esercizio di tali diritti, ma tale volontà deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata.
Interpretativamente, si può affermare che tali disposizioni escludono la trasmissibilità automatica di tali dati, non potendo quindi formare oggetto di eredità, ma possono essere trattati da chi abbia un interesse proprio, quindi individuale o familiare meritevole di protezione, come, per esempio, la tutela del nome, dell'immagine e della reputazione.
Si tratta di una tutela successiva della privacy, data a chi peraltro può avere un pregiudizio dal trattamento del nome o dell'immagine del de cuius.
La dottrina sul punto, e in particolare il Consiglio nazionale del Notariato (studio n.6/2007), ha individuato nell'istituto del mandato post mortem, lo strumento più idoneo a trasmettere le indicazioni di come regolamentare la propria identità digitale, non avendo tale mandato contenuto patrimoniale e quindi assolutamente legittimo in quanto non in contrasto con il divieto dei patti successori.
Ciò significa che se qualcuno avesse interesse alla tutela della propria identità digitale, potrà ricorrere a una precisa regolamentazione attraverso un atto tra vivi che preveda un mandato ad altri sull'utilizzo di tutti questi dati personali-digitali.
Peraltro, è stato giustamente osservato che, ricorrere anche per questi aspetti al testamento, sarebbe da sconsigliare perché menzionare in tale atto, password, profili, credenziali d'accesso, immagini, foto etc., significherebbe diffonderli nel momento della pubblicazione del testamento stesso.
Certo, in questa ipotesi, è stata suggerita la figura dell'esecutore testamentario, quale incaricato di procedere al trattamento di questi dati, con ciò evidentemente per tenere riservate determinate informazioni.
Per fare un esempio concreto, Facebook, il social network oggi più conosciuto al mondo, ha regolamentato tali aspetti, chiedendo anche nella fase di apertura del profilo di scegliere le sorti dell'account per il tempo in cui il suo titolare avrà cessato di vivere.
Non si tratta evidentemente di un testamento, ancorchè dell'identità digitale, ma tecnicamente di un atto di ultima volontà in quanto richiede al titolare dell'account, da subito o nel corso del rapporto, se i contenuti, o l'intero profilo, possano essere eliminati in modo permanente, ovvero se debbano continuare a essere pubblicati a titolo commemorativo, escludendone l'utilizzabilità in mancanza di una tale preventiva disposizione.
Chi abbia, quindi optato per la conservazione, anche solo commemorativa, dell'account può nominare il cosiddetto "contatto erede", il quale potrà scrivere post, rispondere alle nuove richieste di amicizia, aggiornare l'immagine di copertina, ma non potrà modificare i contenuti già esistenti.
Diversamente il tutto viene bloccato.
Non si tratta, si ripete, di un testamento perché ne difetterebbe il requisito della forma, e comunque perché non sarebbero trasmesse le stesse credenziali, ma ne verrebbero consegnate altre ex novo che permetterebbero l'uso del precedente account, ma nemmeno di un mandato post mortem perché ne difetterebbe l'accordo con il mandatario.
Si potrebbe, quindi, pensare all'istituto degli atti di ultima volontà, ossia a quegli atti che proprio perché non a contenuto patrimoniale, non contrastano con il divieto dei patti successori, e sono ammissibili ed efficaci come mere volontà unilaterali con effetti post mortem, senza dover osservare requisiti di forma, come quelli previsti dal testamento ovvero, requisiti di sostanza, come l'accordo richiesto nel contratto di mandato.
Diverso discorso, invece, occorre fare per il cosiddetto “patrimonio digitale”, ossia per tutto ciò che assume la configurazione digitale, ma non rientra nei dati personali, come supporti fisici, pc, chiavette, cd, che si trovino nella piena disponibilità del de cuius, i quali non sono altro che beni materiali, come pure i contratti che regolano i rapporti di servizi via web, conti on-line, carte di credito, bitcoin etc, dal chiaro contenuto patrimoniale e non personale e quindi trasmissibile automaticamente come eredità digitale.