Dichiarazione dei redditi: quando il contribuente può emendarla in giudizio

7.9.2021
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Se il contribuente prova che la dichiarazione era viziata da errore e che il presupposto impositivo non era sussistente, anche in fase giudiziaria potrà rettificarla
Il contribuente che non ha riportato per errore in dichiarazione un credito di imposta potrà dimostrare l’errore anche nel corso del giudizio e così fruire dell’agevolazione fiscale
La dichiarazione dei redditi consiste in una dichiarazione di scienza e, per questa ragione, il contribuente può emendarla anche in sede contenziosa indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa o della rettifica della dichiarazione fiscale
Al contribuente è sempre consentito, in sede contenziosa, emendare o ritrattare la dichiarazione dei redditi, in caso di erronea compilazione della stessa.
È questa la conclusione cui giunge la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 18405 del 30 giugno 2021, ad avviso della quale gli errori commessi dal contribuente nella predisposizione della dichiarazione dei redditi, possono in ogni caso essere fatti valere in giudizio, attraverso l'impugnazione dell'atto impositivo e la contestazione della pretesa tributaria.
Più nel dettaglio, afferma la Suprema Corte, al contribuente è sempre data la possibilità, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.
Ciò è vero in fase contenziosa a prescindere che lo stesso contribuente abbia, entro i termini previsti, presentato la dichiarazione integrativa; fermo restando che la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.
In questi termini, in applicazione delle regole generali sulla distribuzione dell'onere probatorio, spetterà al contribuente che lamenta l'errore o la maggiore ingiustificata pretesa di provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto, o che il presupposto impositivo non era sussistente, o ancora, come nel caso di specie, l'effettività del credito vantato.
Ebbene, in forza di questo principio, la Corte di Cassazione ha ribadito che non potrebbe essere impedito o vietato al contribuente il diritto di emendare la dichiarazione in giudizio, stante il fatto che la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza, ed in quanto tale modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati in essa contenuti; inoltre, non riconoscere al contribuente la possibilità di correggere la dichiarazione in ragione di un conclamato, e dallo stesso provato errore, darebbe vita ad un prelievo fiscale indebito da parte dell'amministrazione.
Ciò è vero in fase contenziosa a prescindere che lo stesso contribuente abbia, entro i termini previsti, presentato la dichiarazione integrativa; fermo restando che la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.
In questi termini, in applicazione delle regole generali sulla distribuzione dell'onere probatorio, spetterà al contribuente che lamenta l'errore o la maggiore ingiustificata pretesa di provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto, o che il presupposto impositivo non era sussistente, o ancora, come nel caso di specie, l'effettività del credito vantato.
Ebbene, in forza di questo principio, la Corte di Cassazione ha ribadito che non potrebbe essere impedito o vietato al contribuente il diritto di emendare la dichiarazione in giudizio, stante il fatto che la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza, ed in quanto tale modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati in essa contenuti; inoltre, non riconoscere al contribuente la possibilità di correggere la dichiarazione in ragione di un conclamato, e dallo stesso provato errore, darebbe vita ad un prelievo fiscale indebito da parte dell'amministrazione.
E invero, indipendentemente dal caso che ha interessato la Suprema Corte e dal principio dalla stessa sancito all'interno del provvedimento emanato, all'interno del quale i giudici hanno sposato l'orientamento giurisprudenziale più favorevole al contribuente (ritenendo che la dichiarazione tributaria deve considerarsi sempre e comunque emendabile in sede contenziosa) è bene ricordare quali sono i rimedi ordinari che permettono al contribuente di trovare soluzione ad un eventuale errore presente in dichiarazione.
In termini generali, il contribuente che si avveda di un errore nella dichiarazione ormai presentata – errore che incide sulla determinazione dell'imposta dovuta - può far ricorso: allo strumento della dichiarazione integrativa, la quale deve essere presentata entro il termine ultimo previsto per la presentazione della dichiarazione successiva; allo strumento del rimborso. In questo caso, il contribuente deve presentare apposita istanza entro 48 mesi dalla data del saldo della dichiarazione errata.
In termini generali, il contribuente che si avveda di un errore nella dichiarazione ormai presentata – errore che incide sulla determinazione dell'imposta dovuta - può far ricorso: allo strumento della dichiarazione integrativa, la quale deve essere presentata entro il termine ultimo previsto per la presentazione della dichiarazione successiva; allo strumento del rimborso. In questo caso, il contribuente deve presentare apposita istanza entro 48 mesi dalla data del saldo della dichiarazione errata.