Decreto rilancio, incentivi fiscali per start up e Pmi

1.6.2020
Tempo di lettura: 3'
Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico: “Aiutiamo le start up a rimanere sul mercato e le sosteniamo nella loro attività perché rappresentano l'impresa del futuro”
Il governo rafforza l'ecosistema delle start-up e delle Pmi innovative
Riduzione delle imposte per le persone fisiche che investono nel capitale per almeno tre anni
Entro la seconda metà di luglio il decreto attuativo delle misure agevolative
Il decreto rilancio con l'art. 38 introduce un regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in start up o in Pmi innovative. In particolare si prevede una detrazione d'imposta pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start up innovative.
L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 100mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. In caso contrario si decade dal beneficio e si deve restituire quanto già utilizzato oltre agli interessi legali.
La detrazione si applica alle sole start up innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese al momento dell'investimento. Attualmente sono 11 mila le start up italiane che potrebbero essere destinatarie degli investimenti agevolati, ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.
La medesima detrazione d'imposta è poi prevista per i contribuenti che investono in piccole medie imprese innovative anche in questo caso iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese al momento dell'investimento.
Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti «de minimis».
Si tratta di una agevolazione alternativa a quella ordinaria del 30% prevista dall'art. 29 del DL 18 ottobre 2012, n. 179.
La relazione illustrativa di accompagnamento al decreto precisa che la finalità della misura è di stimolare investimenti di importo limitato che sono parte essenziale del ciclo di vita di una start-up innovativa, sia nelle fasi iniziali, che nel suo passaggio a Pmi innovativa, una volta decorsi i 5 anni dall'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese (prorogato di ulteriori 12 mesi sempre dal decreto rilancio). Si è inteso incentivare la raccolta di capitale per quelle start up innovative e Pmi innovative che ancora hanno valori della produzione ridotti e per potenziarne la capitalizzazione, per favorirne la crescita e più in generale per colmare il divario esistente tra l'Italia e altri Paesi Ue nel venture capital rivolto a queste categorie di imprese.
La misura, proprio perché rivolta esclusivamente a investitori persone fisiche, completa e integra il quadro delle misure volte a stimolare la partecipazione al capitale delle start up e delle Pmi innovative, che attualmente si fonda su due pilastri:
Gli investimenti in start up innovative e piccole medie imprese innovative sono stati nell'anno 2018 pari a 124,5 milioni, calcolati sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. I tecnici del ministero partendo da questi dati stimano una variazione Irpef di competenza annua complessiva pari a -40,5 milioni di euro. Gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:
La detrazione si applica alle sole start up innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese al momento dell'investimento. Attualmente sono 11 mila le start up italiane che potrebbero essere destinatarie degli investimenti agevolati, ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.
La medesima detrazione d'imposta è poi prevista per i contribuenti che investono in piccole medie imprese innovative anche in questo caso iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese al momento dell'investimento.
Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti «de minimis».
Si tratta di una agevolazione alternativa a quella ordinaria del 30% prevista dall'art. 29 del DL 18 ottobre 2012, n. 179.
La relazione illustrativa di accompagnamento al decreto precisa che la finalità della misura è di stimolare investimenti di importo limitato che sono parte essenziale del ciclo di vita di una start-up innovativa, sia nelle fasi iniziali, che nel suo passaggio a Pmi innovativa, una volta decorsi i 5 anni dall'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese (prorogato di ulteriori 12 mesi sempre dal decreto rilancio). Si è inteso incentivare la raccolta di capitale per quelle start up innovative e Pmi innovative che ancora hanno valori della produzione ridotti e per potenziarne la capitalizzazione, per favorirne la crescita e più in generale per colmare il divario esistente tra l'Italia e altri Paesi Ue nel venture capital rivolto a queste categorie di imprese.
La misura, proprio perché rivolta esclusivamente a investitori persone fisiche, completa e integra il quadro delle misure volte a stimolare la partecipazione al capitale delle start up e delle Pmi innovative, che attualmente si fonda su due pilastri:
- gli incentivi fiscali per investimenti effettuati da persone fisiche e giuridiche in start up e Pmi innovative che si focalizzano su un taglio di investimenti più elevato (agevolazioni fiscali del 30% fino a 1 milione per le persone fisiche e del 30% fino a 1,8 milioni per le persone giuridiche), e
- il Fondo nazionale di innovazione che interviene con investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative con fondi generalisti, verticali o fondi di fondi, a supporto di start up, scale up e Pmi innovative.
Gli investimenti in start up innovative e piccole medie imprese innovative sono stati nell'anno 2018 pari a 124,5 milioni, calcolati sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. I tecnici del ministero partendo da questi dati stimano una variazione Irpef di competenza annua complessiva pari a -40,5 milioni di euro. Gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

L'agenzia delle Entrate con la recentissima risposta n. 146 del 26 maggio 2020 ha precisato che nel caso di investimento realizzato da uno solo dei coniugi in regime di comunione dei beni, la detrazione spetta per l'intero solo al coniuge che ha effettuato l'investimento e non a entrambi in parti uguali. E ciò indipendentemente dalla circostanza che la titolarità giuridica delle quote appartenga per il 50% all'altro coniuge per effetto del regime della comunione legale.
Per la fruizione della detrazione si deve far riferimento ai principi generali validi in tema di oneri detraibili previsti dalla legge relativi all'effettivo sostenimento della spesa e all'idonea documentazione della stessa. A nulla rileva né la composizione degli assetti patrimoniali all'interno della famiglia né la circostanza che i relativi redditi siano imputati pro quota in ragione del regime di comunione legale. La risposta è stata fornita dall'agenzia delle Entrate a una istanza di interpello posta sulla detrazione ordinaria al 30% prevista dall'art. 29 del DL 18 ottobre 2012, n. 179. Il principio elaborato dall'amministrazione finanziaria vale tuttavia anche per la nuova detrazione al 50% prevista dal decreto rilancio visti i principi generali su cui è stata basata la risposta e considerata l'affinità tra le due agevolazioni fiscali.
Per le disposizioni attuative delle nuove detrazioni fiscali sugli investimenti in start up e Pmi innovative occorre comunque attendere un successivo decreto del Mise da emanarsi entro 60 giorni a partire dal 19 maggio 2020 ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto rilancio.
Per la fruizione della detrazione si deve far riferimento ai principi generali validi in tema di oneri detraibili previsti dalla legge relativi all'effettivo sostenimento della spesa e all'idonea documentazione della stessa. A nulla rileva né la composizione degli assetti patrimoniali all'interno della famiglia né la circostanza che i relativi redditi siano imputati pro quota in ragione del regime di comunione legale. La risposta è stata fornita dall'agenzia delle Entrate a una istanza di interpello posta sulla detrazione ordinaria al 30% prevista dall'art. 29 del DL 18 ottobre 2012, n. 179. Il principio elaborato dall'amministrazione finanziaria vale tuttavia anche per la nuova detrazione al 50% prevista dal decreto rilancio visti i principi generali su cui è stata basata la risposta e considerata l'affinità tra le due agevolazioni fiscali.
Per le disposizioni attuative delle nuove detrazioni fiscali sugli investimenti in start up e Pmi innovative occorre comunque attendere un successivo decreto del Mise da emanarsi entro 60 giorni a partire dal 19 maggio 2020 ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto rilancio.