Decreto fiscale: stretta sulle sanzioni penali tributarie

14.11.2019
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Abbassamento delle soglie di rilevanza penale, inasprimento delle pene e introduzione delle responsabilità degli enti. Ecco cosa prevede l'articolo 39 del Decreto fiscale
L'articolo 39 del decreto legge n. 124/2019 (cosiddetto Decreto fiscale), contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 ottobre è destinato a incidere nel settore penale tributario con aumenti di pene e abbassamento delle soglie di punibilità per i delitti di matrice tributaria (disciplinati dal D.Lgs. n. 74/2000).
Cosa prevede?
Per il reato di dichiarazione infedele è previsto sia l'abbassamento della soglia di punibilità da 150mila euro a 100mila euro di imposta evasa, sia l'inasprimento della pena che andrà da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni (sinora da 1 a 3 anni); per il reato di omessa dichiarazione è previsto l'aumento della pena da un minimo di 2 a un massimo di 6 anni (attualmente da 1 e mezzo a 4 anni). L'innalzamento delle pene (che passano nel minimo da 1 anno e mezzo a 4 anni e nel massimo da 6 anni a 8 anni) è altresì previsto per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture e altri documenti falsi e per il reato di emissione nell'interesse di terzi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, solo se l'imposta evasa supera 100mila euro. Per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi, penalmente rilevante se l'imposta evasa supera 30mila euro e la base imponibile sottratta a tassazione è superiore al 5% di quella dichiarata o a 1,5 milioni di euro, le pene passano da un minimo di 1,5 e un massimo 6 anni a un minimo di 3 e un massimo di 8 anni. Aumentano anche le pene minime e massime per i reati di occultamento o distruzione di documenti contabili per fini di evasione fiscale e si abbassano le soglie di punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute dichiarate o certificate e omesso versamento di Iva regolarmente dichiarata.
Nel medesimo decreto si prevede altresì l'ampliamento dell'utilizzo di due strumenti deterrenti e punitivi: la confisca e la responsabilità degli enti per reati.
- La prima viene rafforzata dall'introduzione della confisca “di sproporzione” – seppur solamente oltre certe soglie di rilevanza – per tutti i delitti tributari, con esclusione degli omessi versamenti delle ritenute e dell'Iva. La misura prevede la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza (comportando, quindi, un'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente) e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
- Con riferimento alla seconda, si prevede in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti una sanzione pecuniaria a carico dell'ente “fino a cinquecento quote” (ossia fino a 774.500 euro).
Le modifiche in oggetto, tuttavia, al momento non sono dotate di alcuna efficacia neanche provvisoria: lo stesso art. 39, infatti, ne differisce l'entrata in vigore al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.
Dal punto di vista della tecnica legislativa si nota come la previsione dell'efficacia delle modifiche sopra menzionate a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione sia contraria alla logica del decreto-legge, che dovrebbe essere utilizzato dal Governo solo per esigenze indifferibili mediante un'applicazione immediata (salvo venire meno retroattivamente in caso di mancata conversione).
In ogni caso, ciò che preme rilevare è che da un lato l'abbassamento delle soglie di rilevanza penale amplia la platea dei possibili evasori, dall'altro l'inasprimento delle pene comporta un allungamento dei termini di prescrizione, commisurati al massimo edittale aumentato di un terzo (ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis del D.Lgs. 74/2000); ciò dovrebbe consentire ai giudici penali un'azione giudiziaria maggiormente efficace, anche se concreto è il rischio di aumentare il numero dei procedimenti che gravano sul sistema giudiziario. D'altro canto, l'innalzamento delle pene in sé non pare uno strumento significativamente dissuasivo per la riduzione dell'evasione. Quella dell'evasione è piuttosto una partita che si gioca soprattutto sul piano dell'effettività dei controlli, ad esempio potenziando la tracciabilità dei pagamenti, come peraltro il legislatore sta facendo riducendo le soglie per il divieto di contanti e ricorrendo all'utilizzo sistematico e organizzato delle molteplici informazioni a disposizione dell'amministrazione finanziaria. Non sembra invece di particolare efficacia l'utilizzo delle intercettazioni nel contesto di reati che attengono essenzialmente a documenti cartacei. Infine, sarebbe auspicabile raggiungere la certezza della pena mediante una maggiore precisione nella definizione delle condotte sanzionate.