Crisi ucraina: quali conseguenze sui contratti?

Nicola Dimitri
13.4.2022
Tempo di lettura: 5'
La crisi in Ucraina può determinare conseguenze anche di natura contrattuale sugli obblighi che, in virtù dell'evento in corso, non possono più essere adempiuti

È possibile che i fenomeni legati alla guerra diano vita a impossibilità sopravvenuta di adempiere definitivamente la prestazione

Un evento così rilevante, come quello bellico, può avere conseguenze sulle capacità o possibilità oggettiva di una parte contrattuale di dare seguito correttamente ed entro i termini stabiliti agli obblighi assunti

Oltre ai risvolti umanitari – che sono i più importanti e anche i più difficili da indagare –, come noto, la guerra in Ucraina portata avanti dalla Russia ha determinato, e determinerà, una serie interminabile di conseguenze economico-finanziarie.
Queste conseguenze negative, tuttavia, non si riversano soltanto sugli aspetti meramente economici, a causa, ad esempio, delle sanzioni adottate da Ue e Usa, ma si estendono (anche a causa di quelle stesse sanzioni) sui profili contrattuali, dunque sugli impegni assunti da determinati operatori ad adempiere operazioni economiche di fornitura, compravendita, scambio commerciale da e verso la Russia.
A tal riguardo, è opportuno soffermare l'attenzione sulle criticità che da un punto di vista contrattuale possono venire in rilievo in momenti di generalizzata crisi, come è quello attuale o come lo è stato (e per certi versi, continua ad essere) quello della pandemia.

È evidente, infatti, che un evento così rilevante, come quello bellico, può avere conseguenze sulle capacità o possibilità oggettiva di una parte contrattuale di dare seguito correttamente ed entro i termini stabiliti, prescindendo dalla sua volontà (si pensi, all'impossibilità di accedere alla piattaforma Swift, all'impossibilità di esportare beni considerati dual use), alle obbligazioni disciplinate all'interno di un accordo sottoscritto prima di questo evento.

Ebbene, in caso di impossibilità sopravvenuta e totale della prestazione, per causa che non è riconducibile a volontà della parte (impossibilità che si verifica quando la situazione impeditiva non può essere superata con lo sforzo diligente), l'art. 1463 cc. prevede la liberazione di una parte dall'impegno assunto senza che ciò venga a determinare alcuna responsabilità. Beninteso, però, che consequenzialmente, verrà ad estinguersi anche il corrispettivo obbligo dell'altra parte contrattuale. La norma, infatti, prevede che l'impossibilità che impedisce l'adempimento di una parte, libera quella stessa parte ma, contestualmente, fa venire meno anche la causa che legittima la controprestazione.
Anche l'art. 1256 cc. viene a supporto del caso i in cui, a causa del conflitto, sia impossibile o difficile dare seguito agli impegni assunti per contratto.

La norma prevede che l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile, vale a dire quando sopravvenga una situazione tale da non poter essere superata con lo sforzo diligente cui una parte è tenuta.

È bene specificare che la stessa norma prevede che in caso di impossibilità solo temporanea, la parte tenuta alla prestazione soggiace ancora all'obbligo e, pur non essendo responsabile del ritardo nell'adempimento, dovrà eseguire la prestazione appena divenuta possibile. Fermo restando che, l'obbligazione si estinguerà anche in caso di impossibilità temporanea quando questa, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, perduri più di quanto tollerabile dall'altra parte.

Nell'ambito di applicazione della norma in esame, rientrano pertanto le ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, identificabili nella clausola di forza maggiore e nel cd. factum principis.

La causa di forza maggiore consiste nella manifestazione di un evento straordinario e imprevedibile che rende impossibile l'obbligazione. Il factum principis, invece, rappresenta l'ordine o il divieto assunto da un'autorità pubblica idoneo, in questo caso si pensi alle sanzioni, ad incidere sulla prestazione.

Occorre considerare che sarà necessario dimostrare, rispetto all'impegno assunto, quindi al titolo dell'obbligazione e alla natura dell'oggetto, il nesso causale tra l'evento imprevisto o l'ordine assunto dall'autorità e l'impossibilità oggettiva (anche temporanea) nell'adempiere l'obbligazione.

In punto di contratti internazionali, non disciplinati dalla legge italiana, occorrerà riferirsi ai principi della Convenzione di Vienna che si applicano tra i paesi che aderiscono alla Convenzione. Anche in questo caso, non sussiste responsabilità di una parte per la mancata realizzazione della prestazione dovuta e disciplinata all'interno di un contratto, nell'ipotesi di manifestazione imprevista di un impedimento legittimo che, fuoriuscendo dal controllo della parte, ne renda impossibile l'adempimento.
Redattore e coordinatore dell'area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell'ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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