Crisi coniugale: le possibili semplificazioni nei trasferimenti di beni

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021, ha risolto un contrasto giurisprudenziale, abbandonando l'orientamento secondo il quale nel contesto di un procedimento per separazione personale e divorzio fra coniugi, l’accordo volto a trasferire beni non è più da ritenersi un preliminare di cessione, ma un vero e proprio trasferimento per il quale non è necessario l’atto notarile.
Accordo di trasferimento di beni: preliminare di cessione o trasferimento effettivo?
In pratica, prima vi era chi sosteneva che l’accordo fosse solo un impegno a cedere il bene da dover successivamente formalizzare davanti al notaio; ora, invece, è ritenuto trasferimento effettivo poiché le dichiarazioni rese nel verbale di udienza da parte dei coniugi diventano il titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.
Sarà, quindi, il cancelliere o ausiliare del giudice ad attestare che le parti abbiano depositato la documentazione necessaria (planimetrie e dichiarazioni catastali necessari) e la verifica della loro conformità alle risultanze amministrative.
Il contenuto dell’accordo al trasferimento non avrà, quindi, la natura di impegno a trasferire il bene (o la quota dei beni) come se fosse un preliminare di vendita, ma trasferirà compiutamente la proprietà, a seconda della volontà dei coniugi espressa nel ricorso e ribadita nel verbale di udienza.
Il protocollo del 30 novembre 2022 del tribunale di Milano
In questa prospettiva, il tribunale di Milano con un protocollo del 30 novembre 2022 ha formalizzato una guida che prevede: la dichiarazione da parte del coniuge cedente di trasferire espressamente il diritto di proprietà, precisando se riceverà, o meno, il pagamento del prezzo, e come tale versamento verrà effettuato, e la dichiarazione, a pena di nullità, di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, dichiarazione quest’ultima che può essere sostituita da una certificazione di un tecnico abilitato (Rti), avente a oggetto anche la conformità delle intestazioni catastali e dei registri immobiliari.
La parte cessionaria dovrà accettare espressamente il trasferimento confermando la dichiarazione della conformità dello stato di fatto dei dati catastali e della planimetria alle dichiarazioni rese dall’intestatario/cedente.
Il protocollo indica il contenuto del ricorso congiunto, il quale dovrà contenere, oltre ovviamente al codice fiscale e alla residenza dei ricorrenti, nonché il loro regime patrimoniale goduto in costanza di matrimonio, l'atto di provenienza dell'immobile con la precisazione se la costruzione dell'immobile risale al periodo precedente all’1 settembre 1967, mentre se la costruzione dell'immobile è successiva devono essere indicati tutti i titoli urbanistici abilitativi rilasciati, anche per eventuali sanatorie, oltre all’Attestato di prestazione energetica (Ape).
Casi particolari di trasferimento di beni
Se poi il trasferimento è a favore di un figlio minore, o incapace, occorre l’autorizzazione del giudice tutelare; se invece il trasferimento è a favore del figlio maggiorenne, il genitore non cedente deve munirsi di procura speciale notarile per accettare in nome e per conto del figlio.
Viene quindi nominato un ausiliario (avvocato o notaio), il quale, verifica la conformità del ricorso e della documentazione al protocollo e provvede all’esecuzione delle visure ipotecarie e catastali prossime alla data dell’udienza di comparizione e provvederà, poi, ai successivi adempimenti e alla trascrizione dell’atto nei registri immobiliari, nonché alle volture catastali.
Nell'ambito della “crisi coniugale”, ai sensi dell'art. 19 della I. 74/87, «tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa».
I “contratti della crisi coniugale”
La ratio della disposizione, ha precisato la Corte di Cassazione, va individuata nel carattere di "negoziazione globale" che la coppia in crisi attribuisce al momento della "liquidazione" del rapporto coniugale, attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati "contratti della crisi coniugale", la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso, e tendenzialmente definitivo, la crisi. Questi contratti quindi usufruiscono dell’esenzione da imposta, non solo per gli immobili, ma anche per le quote sociali (in questo senso Corte di Cassazione, ordinanza n.26363, depositata il 7 settembre 2022).