Crisi coniugale e immobili: accordi validi anche senza notaio

MariaPaola Serra
Maria Paola Serra
6.10.2021
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La Cassazione, con la sentenza n. 21761, ha precisato importanti risvolti pratici sulla validità degli accordi della crisi coniugale relativi a trasferimenti immobiliari anche senza notaio
Con la sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021, la Cassazione ha enunciato importanti principi sia riguardo all'autonomia riconosciuta ai coniugi circa il contenuto degli accordi della crisi coniugale, sia rispetto al ruolo svolto dal notaio in tale ambito, dove questi accordi abbiano a oggetto trasferimenti immobiliari.

Il caso all'origine della pronuncia in commento vede il ricorso congiunto presentato da due coniugi dinanzi a un tribunale di primo grado, al fine di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, da cui erano nati due figli. L'accordo raggiunto al fine di comporre in via definitiva ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale prevedeva, tra l'altro, alcuni trasferimenti immobiliari relativi alla casa coniugale acquistata dai coniugi in costanza di matrimonio e ai medesimi cointestata: in particolare, il marito intendeva trasferire, da un lato, la nuda proprietà della sua quota del 50% ai figli e, dall'altro, il diritto di usufrutto alla moglie. I coniugi producevano con il ricorso tutta la documentazione richiesta dalla legge ai fini dei trasferimenti immobiliari in parola e, nel procedimento, intervenivano altresì i figli, acconsentendo pienamente a tali trasferimenti operati in loro favore dal padre.
Il tribunale di prime cure, tuttavia, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, stabiliva che i trasferimenti dei diritti reali previsti nelle condizioni di divorzio dovevano considerarsi meri impegni preliminari di vendita e di acquisto, non trasferimenti immobiliari definitivi atti a produrre effetti traslativi immediati. L'impostazione veniva confermata in sede di appello e, avverso tale dispositivo, i coniugi proponevano ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.

Quest'ultima, chiamata a pronunciarsi a Sezioni Unite, ha di contro sovvertito le sottostanti sentenze di merito, enunciando importanti principî sia riguardo all'autonomia riconosciuta ai coniugi circa il contenuto degli accordi della crisi coniugale, sia rispetto al ruolo svolto dal notaio in tale ambito, ove detti accordi abbiano ad oggetto trasferimenti immobiliari.

In particolare, quanto al primo profilo, la Suprema Corte ha riconosciuto la validità dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che attribuisca ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operi il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento.

Le Sezioni Unite - ripercorrendo i diversi orientamenti in merito alla possibilità per i coniugi di introdurre negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto clausole diverse da quelle facenti parte del contenuto necessario di tali accordi - ritengono di non aderire 1) né alla tesi restrittiva a tenore della quale gli accordi tra i coniugi in sede di divorzio congiunto o di separazione consensuale non possono avere un contenuto diverso da quello necessario (i.e., affidamento dei figli minori e loro mantenimento, esercizio della responsabilità genitoriale, assegnazione della casa coniugale, eventuale mantenimento del coniuge e, in generale, tutte quelle situazioni che potrebbero costituire oggetto della statuizione del giudice), e 2) neppure alla tesi intermedia della cd. “procedura bifasica”, che pur ammettendo la validità dell'accordo immediatamente traslativo di beni immobili in sede di separazione consensuale e di divorzio congiunto, opina che l'obbligazione assunta in tale sede debba essere successivamente cristallizzata in un atto notarile in esecuzione dell'obbligo assunto, in ragione dell'elevato rischio di errori invalidanti connesso agli adempimenti e alle verifiche richiesti per tali tipologie di atti. Viceversa, le Sezioni Unite abbracciano l'orientamento, di più ampio respiro, che riconosce agli accordi di definizione della crisi coniugale il carattere di negoziazione globale, così ammettendo, in sede di divorzio congiunto e di separazione consensuale, anche pattuizioni tra i coniugi che non si limitino all'assunzione di un mero obbligo preliminare, ma attuino in via diretta ed immediata il trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi.
Quanto invece al ruolo del notaio in siffatto ambito, le Sezioni Unite chiariscono che l'accordo della crisi coniugale, laddove inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice, è destinato a far fede di ciò che in esso è attestato. Il verbale di udienza, infatti, assume la forma di atto pubblico e, ove preveda il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce di per sé valido titolo per la trascrizione dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l'omologazione della separazione, purché contenga l'attestazione da parte del cancelliere che le parti hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni prescritte dalla legge a pena di nullità del trasferimento immobiliare, senza perciò che sia richiesto l'intervento successivo del notaio a detto fine.

In tal modo, pertanto, viene agevolata la risoluzione del conflitto familiare, con riduzione dei tempi e dei costi ad essa relativi, nonché con l'eliminazione del rischio di ripensamenti sugli accordi economici finalizzati alla composizione della crisi coniugale prima della formalizzazione dell'atto notarile definitivo.
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Maria Paola Serra è managing counsel dello studio legale e tributario Dentons, nella sede di Milano. Segue high net worth individuals italiani e stranieri in progetti di allocazione, segregazione e riassetto patrimoniale e nella relativa implementazione; presta assistenza legale in materia di pianificazione successoria domestica e internazionale e si occupa di passaggi generazionali all’interno di imprese di famiglia.

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