Coronavirus: il fisco in soccorso delle erogazioni liberali

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Il decreto Cura Italia ha introdotto nuove misure ad hoc per incentivare le erogazioni liberali a favore delle misure contro il covid-19. Sia le persone fisiche che le imprese ne possono beneficiare sotto il profilo fiscale con modalità diverse
In questi giorni si è assistito a una gara di solidarietà fra imprenditori e personaggi del mondo dello spettacolo a effettuare donazioni a favore della Protezione civile, della Croce Rossa e di vari ospedali per contrastare l'emergenza epidemiologica del coronavirus.
Posto che gran parte della vita lavorativa e sociale si è spostata sul web, anche talune di tali campagne sono state lanciate tramite iniziative online, partite dai social media e condotte su piattaforme ad hoc, cosiddette donation based crowdfunding.

Sotto quest'ultimo profilo, il caso di maggior successo è quello della raccolta fondi lanciata dalla coppia Ferragni-Fedez, che ha raccolto oltre 4 milioni di euro sulla piattaforma gofundme (la più grande al mondo nel settore sociale) per costruire un nuovo reparto di terapia intensiva presso l'Ospedale San Raffaele di Milano.

Chi volesse effettuare erogazioni liberali a favore degli istituti di ricerca o enti no profit, che si occupano di contrastare gli effetti del coronavirus, può beneficiare anche di agevolazioni fiscali introdotte con il decreto Cura Italia (art. 66, Dl n. 18 del 17 marzo 2020 in fase di conversione).

In particolare, per le persone fisiche il decreto prevede una detrazione (cioè una deduzione dalle tasse e non dalla base imponibile) dall'imposta personale Irpef pari al 30% dell'erogazione. La liberalità può essere fatta sia in denaro che in natura.

L'agevolazione sottostà alle seguenti limitazioni:

  1. l'importo massimo della detrazione è pari a 30mila euro. Ciò significa che le erogazioni che eccedono 100mila euro garantiscono comunque una detrazione di 30mila;

  2. l'oggetto della erogazione deve essere finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19;

  3. i soggetti a favore dei quali devono avvenire le erogazioni sono:



  • stato;

  • regioni;

  • enti locali territoriali;

  • enti o istituzioni pubbliche;

  • fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;

  • l'erogazione deve essere effettuata nel corso del 2020.


Le erogazioni devono essere effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili, quali tipicamente bonifico bancario, versamento postale, carte di debito, credito o prepagate, assegni, che riportino il riferimento all'art. 66 del Dl n. 18/2020. La documentazione relativa al pagamento deve essere conservata. In caso di utilizzo delle carte è sufficiente l'estratto conto. Quest'ultima modalità è la più comune nel caso di crowdfunding di iniziative benefiche tramite piattaforme, che hanno solo la funzione di intermediare il pooling delle erogazioni liberali, le quali sono poi destinate agli enti finali.

Non sono pertanto ammessi in detrazione versamenti a contanti, neppure a fronte del rilascio di ricevuta. Tale disposizione si applica con le stesse modalità anche agli enti non commerciali. Le erogazioni inoltre non soggiacciono all'imposta di donazione.

Soggetti titolari di un reddito d'impresa


Per i soggetti titolari di reddito d'impresa (imprenditori personali, società di persone commerciali, società di capitali, enti commerciali) che vogliono effettuare erogazioni liberali in denaro o in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da covid-19, il decreto Cura Italia ha esteso le misure già previste a favore delle zone terremotate (art. 27, L. n. 133 del 13 maggio 1999).

Ciò significa che le erogazioni sono interamente deducibili dal reddito, anche ai fini Irap, senza limitazioni, purché effettuate nel corso del periodo di imposta 2020 a favore di fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati tramite Dpcm del 20 giugno 2000.

Sulla base dei chiarimenti passati (cfr. ris. n. 121 Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2000), le erogazioni sono deducibili anche se effettuate prima dell'emanazione del decreto, purché effettuate nel corso dell'anno.

Qualora l'impresa desideri effettuare erogazioni in natura, i beni sono valutati sulla base di differenti criteri a seconda della tipologia (art. 3 Dm 28 novembre 2019):

  • beni strumentali: valore fiscale residuo;

  • beni merce: il minore fra il valore di mercato, rectius il valore normale ex art. 9 Tuir, e il valore fiscale (ex art. 92 Tuir);

  • altri beni: valore normale ex art. 9 Tuir.


Se il singolo bene supera il valore di 30mila euro oppure non è possibile stabilirne il valore con certezza, occorre effettuare una perizia giurata non più vecchia di 90 giorni rispetto alla data di trasferimento del bene.

L'erogazione non ha impatto ai fini:

  1. delle imposte sui redditi, in quanto il trasferimento a titolo gratuito non costituisce destinazione estranea alle finalità di impresa;

  2. Iva, poiché considerata operazione fuori campo;

  3. dell'imposta di donazione per espressa previsione normativa.


Posto che – nel momento in cui viene pubblicato questo articolo - il decreto Cura Italia è attualmente in fase di conversione in parlamento, le disposizioni possono essere modificate in sede di approvazione definitiva.

Persone fisiche


Le persone fisiche possono avvalersi anche di altre disposizioni, alternative fra loro, che favoriscono le erogazioni liberali sotto il profilo fiscale, già presenti nel nostro ordinamento. Sulla base dei lavori parlamentari, le misure introdotte dal decreto Cura Italia dovrebbero sommarsi (e non sostituirsi) a queste.

Anzitutto, le erogazioni liberali effettuate nell'ambito della ricerca scientifica con particolare riferimento alla ricerca universitaria sono integralmente deducibili senza limitazione, se effettuate a favore di (art. 10, c. 1, lett. 1-quater Tuir):

  1. università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, in particolare le aziende ospedaliero-universitarie riconosciute;

  2. enti di ricerca pubblici e gli enti di ricerca vigilati dal Miur, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.


Più in generale, le erogazioni sono detraibili ai fini Irpef fino a un importo di 30mila, se effettuate a favore di (art. 83 Codice del Terzo Settore):

  1. Onlus nel limite del 30% dell'erogazione;

  2. Organizzazione di Volontariato nel limite del 35% dell'erogazione.


In alternativa, le stesse erogazioni possono essere dedotte nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato senza limitazioni di importo massimo.

Infine, le erogazioni a favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica sono deducibili dalle imposte nella misura del 10% fino a un importo di 70mila euro per periodo di imposta (art. 14, Dl n. 35 del 14 marzo 2005).

Anche in questo caso devono essere effettuate tramite modalità di pagamento tracciabili.

Resta ferma la possibilità di destinare l'8 per mille della propria Irpef allo Stato o a una istituzione religiosa e il 5 per mille, fra l'altro, a una Onlus o a un ente di ricerca sanitaria, scientifica o universitaria.

Analogamente alle persone fisiche, le erogazioni liberali effettuate da imprese nell'ambito della ricerca scientifica, con particolare riferimento alla ricerca universitaria, sono integralmente deducibili senza limitazione, se effettuate a favore di (art. 1, c. 353, L. n. 266 del 23 dicembre 2005):

  1. università;

  2. fondazioni universitarie (di cui all'art. 59, comma 3, della L. 23 dicembre 2000, n. 388);

  3. istituzioni universitarie pubbliche;

  4. enti di ricerca pubblici;

  5. enti di ricerca vigilati dal Miur, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.


Inoltre, le erogazioni effettuate da persone giuridiche sono deducibili se effettuate a favore di:

  1. Onlus e di Odv riconosciute nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 Codice del Terzo Settore);

  2. di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica nella misura del 10% fino a un importo di 70mila euro per periodo di imposta (art. 14, D.L. n. 35 del 14 marzo 2005);

  3. persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica e di assistenza sociale e sanitaria fino al 2% del reddito dichiarato (art. 100, c. 2, lett. a) Tuir).


Tabella agevolazioni persone fisiche

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Tabella agevolazioni persone giuridiche

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Avvocato responsabile del settore tax di Alvarium con particolari competenze nel settore della fiscalità finanziaria, pianificazione patrimoniale e del passaggio generazionale. Ha lavorato in Assonime a Bruxelles e per un primario studio tributario di Milano specializzato nella consulenza cross-border. Collabora con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (Supsi) su vari temi di fiscalità fra Italia e Svizzera.

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