Contributo a fondo perduto perequativo al "photo finish"

Serena Pietrosanti
Serena Pietrosanti
22.12.2021
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Il contributo a fondo perduto perequativo si prefigura come l’ultimo tassello di una serie di contributi erogati dallo Stato a favore dei soggetti duramente colpiti dalla crisi dovuta al Covid-19.

Il contributo a fondo perduto perequativo è un aiuto commisurato al peggioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello 2019, e si rivolge in particolare a quei soggetti che abbiano subito un decremento di almeno il 30% del risultato economico d’esercizio conseguito al 31 dicembre 2020, rispetto a quello conseguito al 31 dicembre 2019. L’importo del contributo, che non può superare i 150.000 euro, è particolarmente significativo e si calcola in misura proporzionale: 

30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro

20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra compresi tra 100mila e 400mila euro 

15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e un milione

10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 1 e 5 milioni

5%, se i ricavi e i compensi dell’anno sono compresi tra 5 e 10 milioni.

La misura è stata introdotta con il Dl n. 73/2021 (cd. “Decreto sostegni bis”) e successivamente, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2021, è stato definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione per la relativa domanda che dovrà essere presentata tra il 29 novembre 2021 ed il 28 dicembre 2021.

Il provvedimento, inoltre, ricorda che, nel rispetto di quanto previsto dalla norma che ha disposto che coloro che intendessero richiedere il contributo avrebbero dovuto presentare la dichiarazione dei redditi, in via eccezionale, entro il 30 settembre 2021 e non entro il 30 novembre 2021 (termine generalmente valido per tutti i contribuenti), l’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia stata presentata entro i suddetti termini e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021.

L’amministrazione finanziaria, inoltre, al fine di agevolare il contribuente nella predisposizione della domanda,  ha stilato un’apposita guida disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.


Modalità di calcolo e trasmissione

Il contributo a fondo perduto è usufruibile da una platea di contribuenti espressamente indicati dall’art. 1, comma 16, del Decreto sostegni bis. In particolare, il contributo è rivolto a tutti i soggetti che “svolgono attività d'impresa, arte o professione o che  producono  reddito agrario, titolari di partita iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato” che, nel periodo d’imposta 2020 abbiano avuto un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Il legislatore, inoltre, ha definito in maniera analitica i criteri per la fruibilità del contributo perequativo che dovrà essere calcolato applicando una percentuale variabile (correlata ai ricavi) alla differenza tra il risultato economico d’esercizio conseguito al 31 dicembre 2019 e quello conseguito al 31 dicembre 2020. La percentuale applicabile è stata definita con il Dm del 12 novembre 2021 e, come sopra indicato, varia dal 5% al 30%. Nel calcolo di tale differenza devono essere considerati  (a riduzione della stessa) eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti al contribuente da parte dell’Agenzia.

È proprio sul punto in questione che sono sorte diverse critiche, in quanto il modello di istanza previsto per la richiesta del contributo a fondo perduto perequativo prevede l’espressa indicazione di tutti i contributi già fruiti da parte del contribuente, sebbene erogati della stessa Agenzia delle Entrate. 

Inoltre, coloro che avranno ottenuto il contributo in parola dovranno anche inserirlo nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 2021 (modello redditi 2022, alla rigo Rs401). Anche in questo caso, infatti, come già accaduto con le altre domande di accesso ai contributi a fondo perduto dell’anno in corso, la domanda non contiene di per sé i dati necessari all’Agenzia delle entrate per l’inserimento dell’aiuto di Stato nel registro nazionale come d’obbligo, con la conseguenza che ancora una volta viene chiesto al contribuente di farsi carico di molteplici adempimenti formali, sebbene l’Agenzia abbia già a sua disposizione le informazioni necessarie a tal fine.

A tal proposito sembra a nulla siano valse le proteste espresse dai contribuenti e dai professionisti  di fronte a questo ennesimo aggravio della compliance a loro carico, né tanto meno gli ammonimenti dei Garanti dei contribuenti che hanno richiesto all’amministrazione finanziaria di avvalersi di sistemi idonei affinché i dati già in possesso della stessa non fossero ripetutamente richiesti ai contribuenti che richiedono l’aiuto in parola.

Per quanto concerne le modalità di erogazione del contributo, quest’ultimo è assegnato dall’Agenzia delle entrate mediante accredito sul conto corrente identificato dall’Iban indicato nell’istanza (intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo) o, quando richiesto, riconosciuto nella forma di credito di imposta da compensare mediante F24.

Il limite degli Aiuti di Stato

Il contributo perequativo, come specificato dalla stessa Agenzia delle Entrate, si configura come aiuto di stato classificabile nella sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del temporary framework come da ultimo modificato dalla comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021)564.

Pertanto, il soggetto che intenda beneficiare dell’aiuto in oggetto dovrà verificare ed attestare di rispettare i relativi requisiti e di non superare i limiti previsti dalla comunicazione del 28 gennaio 2021 per la sezione di appartenenza.

In caso di superamento dei suddetti limiti, il contribuente dovrà autocertificare tale superamento, nonché indicare gli aiuti ricevuti sino al momento di presentazione dell’istanza in oggetto.

In ogni caso, la norma prevede che il soggetto possa comunque beneficiare del contributo, indicando il minor importo dello stesso, rideterminato nel rispetto di quanto stabilito dalla suddetta Comunicazione della Commissione Europea del 28 gennaio 2021.

In conclusione, il contributo appena descritto, nonostante i requisiti stringenti, si presenta come un ulteriore e valido sostegno per i contribuenti che abbiano riscontrato perdite rilevanti nel corso del periodo di esercizio 2020, sebbene si auspichi un maggiore semplicità di fruizione di aiuti simili a quest’ultimo per il futuro.

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Serena Pietrosanti è head of tax Italy di Hogan Lovells, studio legale internazionale con il quale ha iniziato a collaborare dopo un’esperienza di oltre 9 anni in una delle Big Four con il ruolo di senior manager.

La sua attivista spazia dall'assistenza fiscale ordinaria a gruppi multinazionali, alla consulenza ad importanti gruppi in operazioni di riorganizzazione o acquisizione cross-border.

Serena ha conseguito la laurea in Economia e Commercio all'Università "La Sapienza" di Roma nel 1992. E' Dottore Commercialista dal 1993 e Revisore Contabile dal 1999. Si occupa, da oltre 25 anni, di assistenza fiscale a società italiane e gruppi multinazionali.

Serena è frequentemente invitata in qualità di relatrice a numerosi convegni e seminari. Insegna, su temi fiscali presso il Master in Diritto d'Impresa della LUISS "Guido Carli" e il Master Diritto e Impresa della Business School de Il Sole 24 Ore. Ha collaborato alla stesura di numerosi volumi. Fra i quali: "Private Equity and Venture Capital – Regulation and Good Practice " pubblicato da AIFI.

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