Compensi legati al diritto di immagine: cosa si applica?

19.7.2021
Tempo di lettura: 3'
Gli artisti che godono di una certa popolarità combinano spesso alla prestazione professionale anche lo sfruttamento economico dei diritti di utilizzo della propria immagine. Non sempre i profili fiscali, però, sono di facile applicazione per dirimere le varie sfumature
Con la riposta all'interpello n.139 del 3 marzo 2021 l'Agenzia della Entrate ha affermato che il regime fiscale applicabile ai compensi relativi alla cessione dei diritti di immagine, connessi alla prestazione artistica svolta in Italia da parte di un attore residente all'estero, abbiano la medesima natura e qualificazione del reddito ricevuto in conseguenza della prestazione principale. In particolare, nel caso sottoposto all'esame dell'Agenzia delle entrate, si mirava a conoscere se il compenso percepito dall'attore per la propria recitazione, e che veniva forfetariamente ripartito tra compenso legato alla prestazione e compenso legato alla cessione di tutti i diritti di utilizzo e sfruttamento dell'immagine del medesimo attore in tutto il mondo, avesse un'unica natura o se la parte legata ai diritti di immagine si qualificasse in modo redditualmente diverso.
È prassi infatti nel settore cinematografico stipulare un contratto che preveda la suddivisione del compenso in due parti: una destinata a remunerare la prestazione professionale artistica in sé - in questo caso la recitazione - l'altra l'utilizzo dell'immagine dell'attore attraverso la riproduzione e trasmissione del film.
È prassi infatti nel settore cinematografico stipulare un contratto che preveda la suddivisione del compenso in due parti: una destinata a remunerare la prestazione professionale artistica in sé - in questo caso la recitazione - l'altra l'utilizzo dell'immagine dell'attore attraverso la riproduzione e trasmissione del film.
Ciò che è stato sottoposto alla valutazione dell'Agenzia dell'Entrate è se quest'ultima parte, quindi quella legata alla cessione dei diritti di immagine, potesse in qualche modo configurare una royalty, equiparando l'immagine a un bene immateriale in senso lato e facendone derivare l'applicazione dell'art. 12 del modello convenzionale.
La citazione dell'art. 2579 del codice civile e il rinvio alla legge sulla protezione del diritto d'autore con riferimento all'equo compenso citati nella risposta dell'Agenzia delle Entrate non aiutano poi a risolvere il caso, essendo l'equo compenso di cui all'art. 80 collegato a una fattispecie del tutto diversa da quella sottoposta all'esame.
In realtà già il quesito oggetto dell'interpello n. 139 poteva ben far intendere che sarebbe stato impossibile allocare il compenso in modo distinto: la cessione del diritto di immagine che avviene per effetto della prestazione dell'attore è necessariamente implicita.
Non esiste alcuna separazione tra prestazione professionale e utilizzo dell'immagine: per un attore la propria immagine è imprescindibilmente connessa alla prestazione stessa. È evidente come non sia possibile slegare lo sfruttamento dell'immagine dell'attore mentre recita, dalla recitazione stessa; per tale ragione il compenso derivante dall'interpretazione del film non può essere attribuito separatamente.
La citazione dell'art. 2579 del codice civile e il rinvio alla legge sulla protezione del diritto d'autore con riferimento all'equo compenso citati nella risposta dell'Agenzia delle Entrate non aiutano poi a risolvere il caso, essendo l'equo compenso di cui all'art. 80 collegato a una fattispecie del tutto diversa da quella sottoposta all'esame.
In realtà già il quesito oggetto dell'interpello n. 139 poteva ben far intendere che sarebbe stato impossibile allocare il compenso in modo distinto: la cessione del diritto di immagine che avviene per effetto della prestazione dell'attore è necessariamente implicita.
Non esiste alcuna separazione tra prestazione professionale e utilizzo dell'immagine: per un attore la propria immagine è imprescindibilmente connessa alla prestazione stessa. È evidente come non sia possibile slegare lo sfruttamento dell'immagine dell'attore mentre recita, dalla recitazione stessa; per tale ragione il compenso derivante dall'interpretazione del film non può essere attribuito separatamente.
L'art. 12 tratta, peraltro, di compensi corrisposti per l'uso o la concessione di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni, modelli, progetti, formule o processi segreti, o per l'uso oppure per la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
È evidente che l'attore non produce alcuna opera, quanto piuttosto interviene su un'opera già esistente.
La recitazione in poche parole non è un'opera, ma una semplice prestazione: non ha una vita autonoma rispetto all'immagine dell'attore stesso, cosicché la remunerazione collegata alla cessione del diritto dell'immagine per effetto della riproduzione e diffusione cinematografica non avrebbe potuto avere una natura diversa rispetto a quella connessa alla prestazione stessa.
Né parrebbero diverse le conclusioni in caso di cessione esclusiva del diritto di immagine per sfruttamento a fini promozionali, salvo potersi qualificare l'immagine come un marchio.
È evidente che l'attore non produce alcuna opera, quanto piuttosto interviene su un'opera già esistente.
La recitazione in poche parole non è un'opera, ma una semplice prestazione: non ha una vita autonoma rispetto all'immagine dell'attore stesso, cosicché la remunerazione collegata alla cessione del diritto dell'immagine per effetto della riproduzione e diffusione cinematografica non avrebbe potuto avere una natura diversa rispetto a quella connessa alla prestazione stessa.
Né parrebbero diverse le conclusioni in caso di cessione esclusiva del diritto di immagine per sfruttamento a fini promozionali, salvo potersi qualificare l'immagine come un marchio.