Il carried interest, strumento di incentivo dei manager

Tempo di lettura: 5'
Nel 2017 il legislatore italiano ha fornito un quadro normativo definito per incentivare le remunerazioni dei manager dei fondi tramite lo strumento del carried interest. Ecco gli ultimi chiarimenti forniti sull'interpretazione della norma per rendere il regime fiscale più chiaro e agevolato
Il carried interest, o semplicemente il ‘carry', è un importante strumento di incentivazione del management di fondi, soprattutto di private equity, e di investimenti diretti. Ha lo scopo di allineare gli interessi dei manager con quelli degli investitori. È legato a strumenti partecipativi con diritti rafforzati, ovvero che “comportano una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri investitori, generalmente a fronte dell'assenza di diritti amministrativi, dell'esistenza di temporanei vincoli alla trasferibilità e della postergazione nella distribuzione degli utili, in quanto potranno assumere rilevanza concreta solo se gli investimenti daranno complessivamente luogo a risultati economici al di sopra di determinate soglie [cosiddetto hurdle rate, ndr]” (relazione al DDL di conversione D.L. n. 50 del 24 aprile 2017).

Nella prassi si è soliti distinguere il carry secondo la European waterfall, cioè “on a whole fund basis” o la American waterfall, cioè “on a deal by deal basis”. Nel primo caso il carry è calcolato e riconosciuto solo alla fine della vita dell'intero investimento. Nel secondo invece per ogni singolo investimento sottostante. Secondo l'analisi condotta a livello mondiale da Prequin nell'ottobre 2017 (Private capital fund terms), più dell'80% dei fondi di PE adotta il modello europeo e il carry è calcolato nella misura del 20%. Inoltre, la maggior parte dei fondi (52%) fissa l'hurdle rate all'8%, mentre solo l'11% dei fondi non lo prevede.

In passato vi era molta incertezza sulla qualifica fiscale di tali strumenti, in quanto spesso assimilati a strumenti remunerativi dell'attività lavorativa (dipendente, assimilata o autonoma) del management, con la conseguenza di essere tassati come reddito di lavoro ad aliquota Irpef progressiva e non come redditi finanziari soggetti a imposta sostitutiva nella misura del 26%.

L'articolo 60 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto una presunzione legale secondo cui al verificarsi di determinate condizioni, il carry è da considerare come reddito di capitali (dividendi o proventi di fondi) o diversi (plusvalenze). Non si tratta di una nuova categoria reddituale, ma semplicemente di una qualifica per legge del provento dell'investimento. Di fatti, l'assegnazione di questi strumenti a un prezzo inferiore al valore di mercato continua a qualificarsi come reddito di lavoro (circ. AdE n. 25 del 16 ottobre 2017).

Affinché la presunzione operi devono sussistere cumulativamente tre condizioni:
a) l'investimento dei manager deve essere pari almeno all'1% del commitment o, se inferiore, del capitale chiamato nel caso di fondi, escludendo i finanziamenti per effettuare l'investimento a leva, o del patrimonio netto in caso di società. A tal fine, si considera anche l'ammontare sottoscritto senza diritti patrimoniali rafforzati o assegnato con conseguente tassazione come reddito di lavoro;
b) la postergazione dei proventi dopo la restituzione del capitale e dell'hurdle rate agli altri investitori, anche in caso di cambio di controllo (cessione);
c) un holding period di cinque anni dell'investimento.

In merito a quanto sopra, il 12 febbraio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha emanato tre chiarimenti interpretavi.
Nel Principio di diritto n. 3 ha affermato che la mancata integrazione del requisito dell'investimento minimo (sub a), non comporta necessariamente l'impossibilità di qualificare i proventi come rendite finanziarie. Più in generale, già la citata relazione aveva chiarito che se non sono soddisfatte le condizioni previste dalla norma, la qualifica come reddito di lavoro o rendita finanziaria dipenderà di volta in volta dalle circostanze del caso, quali ad esempio l'obbligo di costanza del rapporto di lavoro.

Con il Principio di diritto n. 5, probabilmente avente a oggetto il carry secondo l'American waterfall, ha chiarito che il requisito dell'investimento minimo dell'1% deve essere calcolato sulla base dell'intero patrimonio netto (da computarsi a valori correnti sulla base di apposita perizia di stima) della società partecipata dal management e non può essere circoscritto all'investimento effettuato da questa in altre società di uno specifico settore (ad es: tecnologico o digitale). Inoltre, il requisito della postergazione del carry impone l'effettiva erogazione del capitale e dell'hurdle rate agli investitori, non essendo sufficiente la sola maturazione.

Infine, con la risposta all'interpello n. 50, l'Agenzia ha affrontato il caso di una dipendente di un fondo che aveva sottoscritto le quote di una società semplice, usata dai manager come veicolo per detenere gli strumenti partecipativi con diritti rafforzati (carry). La manager decideva di lasciare la Sgr e quindi vendeva le quote nella società semplice agli altri soci, facendosi liquidare dapprima un importo pari al valore nominale delle quote e successivamente, una volta che fosse stato liquidato dal fondo, al carry maturato fino alla data di uscita. L'Agenzia ha affermato che gli importi corrisposti danno luogo a redditi diversi ex artt. 67 e 68 Tuir (plusvalenze), anche se commisurati all'extra rendimento distribuito dal fondo e liquidati in un momento successivo rispetto alla cessione.
Opinione personale dell’autore
Il presente articolo costituisce e riflette un’opinione e una valutazione personale esclusiva del suo Autore; esso non sostituisce e non si può ritenere equiparabile in alcun modo a una consulenza professionale sul tema oggetto dell'articolo.
WeWealth esercita sugli articoli presenti sul Sito un controllo esclusivamente formale; pertanto, WeWealth non garantisce in alcun modo la loro veridicità e/o accuratezza, e non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle opinioni e/o dei contenuti espressi negli articoli dagli Autori e/o delle conseguenze che potrebbero derivare dall’osservare le indicazioni ivi rappresentate.
Avvocato responsabile del settore tax di Alvarium con particolari competenze nel settore della fiscalità finanziaria, pianificazione patrimoniale e del passaggio generazionale. Ha lavorato in Assonime a Bruxelles e per un primario studio tributario di Milano specializzato nella consulenza cross-border. Collabora con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (Supsi) su vari temi di fiscalità fra Italia e Svizzera.

Cosa vorresti fare?

X
I Cookies aiutano a migliorare l'esperienza sul sito.
Utilizzando il nostro sito, accetti le condizioni.
Consenti