Associazioni tra professionisti: il regime fiscale dei dividendi

Alle associazioni professionali si applica il medesimo regime fiscale dei dividendi percepiti dalle società semplici
Le associazioni professionali in determinati aspetti fiscali sono equiparate alle società semplici
In una recente risposta a interpello, segnatamente n. 486 del 2022, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla disciplina fiscale applicabile al regime fiscale dei dividendi distribuiti in favore di associazioni tra professionisti.
Sul punto, l’Agenzia ha preliminarmente chiarito che ai fini fiscali deve considerarsi equiparato il trattamento applicato alle associazioni tra professionisti con quello delle società semplici.
Più nel dettaglio, ai sensi dell’art. 5 del Tuir, le associazioni professionali sono equiparate alle società semplici e imputano il proprio reddito per trasparenza ai loro soci.
L'articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir, rubricato "Redditi prodotti in forma associata", stabilisce, al comma 1, che «I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili».
In base al successivo comma 2 «Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali».
Inoltre, continua l’Agenzia richiamando la norma suddetta, il comma 3, alla lettera c), stabilisce che «le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici».
Tuttavia, come è dato leggere nella risposta a interpello in esame, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata che determina le quote di partecipazione agli utili può essere redatto fino al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione, con effetto sulla ripartizione dell'utile cui la dichiarazione si riferisce.
In considerazione della natura personale della prestazione degli associati nell'ambito di un'associazione professionale, tale ultima disposizione consente di stabilire a posteriori le quote di reddito da attribuire a ciascun associato, al fine di determinarle più correttamente in base alle prestazioni effettivamente svolte.
Ebbene, continua l’Agenzia, poi richiamando l’articolo 32-quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il quale prevede che “I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale”:
- ai fini fiscali, i dividendi distribuiti alla società semplice si considerano percepiti direttamente dai soci nel momento in cui sono corrisposti alla società semplice;
- in tale momento, i dividendi sono assoggettati a tassazione, in capo a ciascun socio, e secondo il regime fiscale proprio di ognuno di essi, come se ciascun socio avesse percepito i medesimi dividendi direttamente dalla società emittente.
Tale nuova modalità di imputazione dei dividendi ai soci della società semplice comporta:
- che gli stessi non concorrono a formare il reddito complessivo della società semplice
- che la tassazione dei dividendi prescinde dalla loro distribuzione in favore dei soci (tassazione per imputazione).
Detto regime fiscale, che stabilisce una nuova modalità di tassazione dei dividendi distribuiti a una società semplice, trova applicazione anche in caso di distribuzioni di dividendi deliberate in favore di associazioni tra professionisti, sia per effetto della equiparazione, ai fini fiscali, fra associazioni professionali e società semplici operata dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir, che della particolare ratio ispiratrice del nuovo regime fiscale.
Per tale ragione, continua l’Agenzia, si deve ritenere, tra le altre cose, per quanto riguarda il criterio da adottare per la determinazione delle quote di partecipazione agli utili da distribuire in favore di un’Associazione professionale che:
- il criterio debba essere individuato avendo riguardo agli Associati che risultano tali al momento in cui è effettuato il pagamento dei dividendi all'Associazione;
- il pagamento costituisce il presupposto per l'applicazione dell'imposizione in capo agli Associati, in base alle quote di ripartizione individuate nella più recente scrittura notarile.