Assicurazioni, tempo (quasi) scaduto per la shareholder directive

Emanuele Grippo
Emanuele Grippo
29.5.2020
Tempo di lettura: 3'
Il termine per l'implementazione della direttiva è il 10 giugno. La deadline effettiva potrebbe slittare in assenza della regolamentazione attuativa. Intanto restano alcuni nodi interpretativi da sciogliere
Il termine del 10 giugno per l'implementazione della shareholder directive da parte degli “investitori istituzionali” (così come definiti dal decreto di recepimento n. 49/2019) è ormai alle porte. La Shareholder directive si prefigge l'obiettivo di migliorare la governance delle società quotate attraverso un coinvolgimento più intenso e trasparente degli azionisti.

 
Si muove dalla considerazione che le assicurazioni sono spesso azionisti importanti delle società quotate in grado di svolgere un ruolo di rilievo nel governo societario. Promuovendo, da un lato, la strategia azionaria a lungo termine e incrementando, dall'altro, il dovere di trasparenza nei confronti del pubblico si potrebbe verosimilmente ottenere un beneficio a vari livelli. Ecco dunque il perché della loro inclusione tra i soggetti obbligati (in quanto “investitori istituzionali”) ad adempiervi.
Le imprese di assicurazione, in qualità di investitori istituzionali, si trovano dunque nella condizione di dover comprendere come in concreto conformarsi agli obblighi di trasparenza ivi previsti in mancanza tuttavia della normativa di dettaglio che Ivass avrebbe dovuto emanare e che avrebbe aiutato forse a comprendere il perimetro applicativo di queste misure. Lo scenario epidemiologico in cui stiamo vivendo di certo non ha agevolato le autorità nell'essere tempestive nell'emanazione della normativa secondaria. È ragionevole dunque ritenere che, mancando la regolamentazione attuativa, manchi anche la possibilità concreta di adempiere agli obblighi di trasparenza. Il termine del 10 giugno non sarebbe dunque il termine effettivo.
Ad ogni modo, quel che ad oggi è certo è che le imprese di assicurazione si stanno muovendo per capire come prepararsi a recepire la Shareholder directive in attesa di chiarimenti formali delle autorità.

Dalla normativa di primo livello si comprende che gli investitori istituzionali (tra cui appunto le imprese di assicurazione) sono tenuti ad adottare e rendere nota al pubblico la propria politica di impegno, obbligo dal quale ci si può esimere dichiarando le ragioni dell'eventuale scelta di non adempiervi. Ma non è tutto. Le imprese di assicurazione sono chiamate a fornire informazioni sulla propria strategia di investimento azionario specificando come tale scelta risulti coerente con il profilo e la durata delle proprie passività. In caso di gestione delegata si dovranno rendere noti taluni elementi dell'accordo di gestione, ancora una volta secondo il principio del “comply or explain”.

Vi sono però alcuni dubbi interpretativi a riguardo. Quest'ultima previsione (sulla strategia di investimento azionario) sembra innanzitutto presupporre che tutte le assicurazioni si siano dotate di una strategia di investimento azionario. E se così non fosse, dovrebbero specificare al pubblico il perché non intendono investire in equity o sarebbero “esentate” dall'applicazione della norma? Fermo restando ciò, avrebbe senso parlare di una politica di investimento in equity per il patrimonio libero e forse per il patrimonio a copertura delle riserve tecniche che l'impresa discrezionalmente ed in autonomia decide di investire (in ragione della propria delibera quadro sugli investimenti). Di contro forse sembra meno coerente - e forse logicamente errato – richiedere che una tale politica sussista (e quindi connesso onere) per quegli attivi che sono specificamente connessi (e sottostanti) a determinate tipologie di polizze. Basti pensare alle polizze unit linked o index linked che, come noto, legano il loro rendimento a dei titoli sottostanti predefiniti nel testo di polizza e che mirano a generare il rendimento previsto a beneficio del cliente (che peraltro sopporta il relativo rischio finanziario).

Le incertezze applicative di cui si è discusso non sono di scarsa rilevanza specie se si considera che accanto ad operatori di mercato che offrono diversi prodotti assicurativi ve ne sono altri che hanno adottato un modello di business incentrato unicamente sull'offerta di prodotti di ramo III e che dunque potrebbero non soggiacere alle previsioni oggetto di discussione.
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Socio dello Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
Avvocato esperto nella regolamentazione dei servizi finanziari, bancari e assicurativi, fondi pensione e fondi di investimento, nella sollecitazione all’investimento e nella disciplina degli emittenti quotati, nonché assiste soggetti vigilati in operazioni straordinarie e nello svolgimento dell’attività ordinaria.

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